Incarto n. 50.1999.00006
Lugano 7 dicembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 maggio 1999 della
__________ rappr. da: __________
Contro
la decisione 8 aprile 1999 (no. 34/97-168) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di __________ per acquisire la proprietà del mapp. __________ in vista della realizzazione del parco pubblico __________;
viste le risposte:
- 18 maggio 1999 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;
- 14 giugno 1999 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La comunione ereditaria __________ è proprietaria del mapp. __________ di __________, un fondo di 3131 mq censito a RF quale coltivo vignato e bosco.
Il terreno si trova nella parte superiore del comprensorio comunale adagiato sulle falde del Monte __________, segnatamente a margine di __________ __________ e del villaggio __________, sopra il nucleo di __________. Nell'angolo S-E ospita un'autorimessa e una baracca di tipo prefabbricato che, stando agli atti, non sono mai state intavolate a RF, né autorizzate in esito ad una procedura di rilascio di licenza edilizia.
B. Il PR di __________ del 1975 aveva inserito il mapp. __________ in zona residua.
Il successivo PR entrato in vigore il 24 novembre 1993 (revisione 89) l'ha invece collocato in zona AEP, unitamente ad altri fondi contermini, allo scopo di realizzare in loco un parco pubblico (parco Selì) ampio circa 23'000 mq. La CE __________ ha impugnato il vincolo, ma il suo ricorso - tardivo e giudicato infondato nel merito - è stato respinto dal Consiglio di Stato, contestualmente all'approvazione del PR, così come dal Tribunale della pianificazione del territorio (decisione 8 marzo 1995) e, infine, dal Tribunale federale (sentenza 14 luglio 1995).
C. Intenzionato a realizzare l'infrastruttura pubblica di cui trattasi, il municipio di __________ ha intavolato delle trattative con i proprietari delle particelle gravate dal vincolo AEP al fine di acquisirle in via bonale. Nell'impossibilità di addivenire ad un accordo con gli eredi __________, nel mese di settembre del 1997 il comune ha deciso di procedere all'esproprio formale dell'intero mapp. __________ offrendo un indennizzo di fr. 123'000.- (= fr. 39.28/mq).
Con notifica del 10 novembre 1997 i proprietari del fondo si sono invece opposti all'espropriazione ritenendola carente dal profilo dell'interesse pubblico e lesiva del principio di proporzionalità. Nel contempo hanno postulato una modifica dei piani e insinuato le loro pretese d'indennità, di gran lunga superiori a quelle proposte dall'ente espropriante (fr. 800.- il mq per il solo terreno).
All'udienza di conciliazione del 7 aprile 1998, in sede di sopralluogo e nelle memorie conclusive presentate al dibattimento finale le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni avverse.
D. Con decisione 8 aprile 1999 resa in applicazione dell'art. 45 Lespr, il Tribunale di espropriazione ha respinto tutte le censure addotte dagli espropriati.
Il primo giudice ha escluso in sostanza che i proprietari del mapp. __________ potessero contestare in sede espropriativa la pubblica utilità di un'opera contemplata dal PR e che l'intervento divisato presentasse connotazioni di incisività tali da disattendere il principio della proporzionalità. Quanto alla modifica dei piani, ha rigettato la domanda constatando che così come formulata la stessa si confondeva con le tematiche di proporzionalità già evase in precedenza.
E. Mediante ricorso 5 maggio 1999 gli espropriati hanno impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le stesse questioni sollevate senza successo in prima istanza.
Dopo aver commentato l'allegato di conclusioni presentato a suo tempo dal comune ed i principi invalsi in materia di pianificazione del territorio, i ricorrenti hanno in sostanza contestato la sussistenza di un interesse pubblico sufficiente per giustificare l'intervento espropriativo, annotando che il mapp. __________ non sarebbe affatto necessario per realizzare il parco, così come gli accessi previsti dal PR. L'ente espropriante - hanno soggiunto - non ha mai dimostrato il contrario.
In tema di disattenzione del principio della proporzionalità gli espropriati hanno evidenziato tra l'altro i vantaggi di cui goderebbe la __________ in seguito alla creazione del parco e riaffermato che l'area di svago potrebbe essere realizzata senza il mapp. __________, la cui sottrazione forzata li costringerebbe a sopportare un sacrificio tanto gravoso quanto eccessivo a beneficio soprattutto dei vicini.
F. Il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto il comune di __________, il quale ha avversato le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese, ove occorresse, in seguito.
Al termine dello scambio di allegati la rappresentante della CE __________ ha presentato un memoriale di replica.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva degli insorgenti componenti la CE __________ e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso senza istruttoria sulla scorta degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm), dai quali dev'essere tuttavia stralciata la memoria irrita 11 luglio 1999 che __________ ha prodotto senza esserne autorizzata (cfr. art. 49 cpv. 3 PAmm) al termine dello scambio di allegati.
2. In via preliminare occorre precisare che i ricorrenti impugnano la sentenza 8 aprile 1999 con la quale il Tribunale di espropriazione si è pronunciato - solo ed a giusto titolo (art. 45 Lespr) - sull'opposizione all'espropriazione e sulla domanda di modifica dei piani. Lo scrivente Tribunale si limiterà pertanto all'esame di tali specifici argomenti, che in questa fase processuale sono gli unici ad essere suscettibili di nuovo giudizio. La questione attinente all'eventuale sussistenza di una pregressa espropriazione materiale ed all'indennità dovuta agli espropriati sarà evasa dalla prima istanza al momento della crescita in giudicato della presente decisione.
3. Come rettamente si osserva nella sentenza impugnata, la facoltà di opporsi all'espropriazione è stata inserita nella legge di espropriazione (art. 24 cpv. 2 lett. a) a dipendenza dell'art. 2 Lespr, che sancisce il principio di presunzione della pubblica utilità per le opere realizzate dal Cantone e dai Comuni (cfr. Messaggio 9.6.1969 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente il disegno di una nuova legge di espropriazione, in RVGC sessione autunnale 1970, p. 1614). Introducendo una tale "praesumptio juris" il legislatore non poteva esimersi dal prevedere, nell'ambito della procedura espropriativa, la facoltà del cittadino di opporsi all'espropriazione e in particolare il diritto di dimostrare la carenza della pubblica utilità. Quest'ultima prerogativa si appalesa infatti indispensabile in tutti quei casi in cui l'interessato non ha potuto far valere le proprie ragioni nell'ambito di una procedura di ricorso contro la pubblica utilità (in tal senso STF 2.6.1980 in re CE fu C. B.; RDAT 1986 N. 74). Se la pubblica utilità di un'opera viene ammessa nella procedura di approvazione del PR, il giudice delle espropriazioni non si trova più confrontato con una semplice presunzione, bensì con una certezza (praesumptio juris et de jure), per cui la controprova, già per ovvi motivi di sicurezza giuridica, non può più essere ammessa in sede di procedura espropriativa (RDAT I-1993 N. 49 e rinvii).
Il principio secondo cui la legittimità dei PR e dei vincoli da essi istituiti può essere eccepita soltanto nell'ambito della loro procedura di adozione non è tuttavia assoluto. Secondo la giurisprudenza, successive contestazioni sono infatti proponibili in sede di applicazione concreta se l'interessato non poteva rendersi conto delle restrizioni imposte o se non aveva avuto la possibilità di contestarle in occasione dell'adozione del piano, oppure ancora se le circostanze che le avevano giustificate si sono nel frattempo sostanzialmente modificate (cfr. Imboden-Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung V ed. N. 11 B II c, 143 B II h; Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, p. 139 ss.; DTF 123 II 337 consid. 3a, 116 Ia 207 consid. 3b, 115 Ia 1 consid. 3; RDAT I-1995 N. 30, 1984 N. 59).
Orbene, posto che la pubblica utilità del parco __________ è stata regolarmente accertata durante la procedura di adozione e approvazione del PR di __________, nell'evenienza concreta non è ravvisabile alcune delle eccezioni giurisprudenziali dianzi evocate che permetterebbero di riesaminare la questione in sede espropriativa. Al momento della pubblicazione degli atti di PR i ricorrenti hanno potuto senz'altro rendersi conto della natura e dello scopo del vincolo apposto sul mapp. __________, tant'è vero che hanno impugnato le risultanze del piano insorgendo innanzi al Consiglio di Stato. Il fatto che il loro ricorso, tardivo, sia stato dichiarato irricevibile non è determinante, atteso che in via abbondanziale il Governo l'ha comunque esaminato nel merito giungendo alla conclusione che la misura pianificatoria era assolutamente giustificata siccome suffragata da un interesse generale preminente (cfr. ris. CdS no. 10097 del 24.11.1993, p. 51, con il rinvio alle motivazioni di cui alla decisione in re P. SA, proprietaria dei mapp. __________ e __________ inclusi nella medesima zona AEP, p. 49/50).
Sta di fatto che il PR revisionato di __________ è entrato in vigore il 24 novembre 1993 con l'approvazione del Consiglio di Stato e prevede la realizzazione di un parco e di un'area boschiva attrezzata di oltre 20'000 mq in località __________. La pubblica utilità di questo specifico intervento e delle espropriazioni che esso comporta non può più essere dibattuta, anche perché le circostanze che a suo tempo avevano indotto l'autorità comunale ad istituire la zona AP non hanno subito nel frattempo mutamenti di rilievo. Anzi, le recenti acquisizioni di terreni operate dal comune comprovano l'esatto contrario, ovvero che la situazione è rimasta immutata e che l'ente pubblico intende concretizzare al più presto gli intendimenti manifestati in ambito pianificatorio al fine di soddisfare le proprie necessità.
Lo stesso discorso vale per l'assenza di bisogno che gli insorgenti rimproverano al comune. In effetti, la censura andava tutt'al più avanzata in sede pianificatoria, non al momento dell'espropriazione e della notifica delle pretese di indennità. Allorquando un ente pubblico abbisogna di un determinato terreno per soddisfare un'esigenza della collettività, può espropriare subito il proprietario interessato in via formale (art. 2 Lespr) dimostrando la pubblica utilità dell'operazione ed acquisire il fondo previo versamento dell'equa indennità prevista dall'art. 26 cpv. 2 Cost (cfr. pure art. 9 Lespr). In applicazione dell'art. 3 cpv. 4 LPT può anche includere la proprietà in una zona per attrezzature pubbliche e attendere qualche tempo prima di avviare la procedura di esproprio formale, fermo restando in quest'ultima evenienza l'interesse pubblico all'istituzione del vincolo ed alla successiva espropriazione viene accertato durante la procedura di approvazione del PR. E' quanto ha fatto il comune di __________, che si è riservato il mapp. __________ nell'ambito della revisione 1989 del proprio strumento pianificatorio in prospettiva di un futuro trasferimento della proprietà.
4. In ambito espropriativo, il principio di proporzionalità impone che l'espropriazione venga limitata ai diritti strettamente necessari al soddisfacimento dello scopo prefissato (cfr. art. 1 cpv. 2 LFespr). I ricorrenti invocano questo principio adducendo in specie che il comune potrebbe realizzare il parco con i terreni di cui dispone, facendo a meno del mapp. __________. Sennonché con questa argomentazione gli eredi __________ tentano manifestamente di riaprire il dibattito sull'estensione della zona AEP __________, dimenticando che questo aspetto, al pari della pubblica utilità del vincolo, è già stato affrontato e deciso al momento dell'approvazione del PR (DTF 114 Ia 114 consid. 4 cf) e di conseguenza non può più essere riesaminato dai giudici delle espropriazioni per le stesse ragioni evocate al considerando precedente.
D'altro canto, l'applicazione del principio della proporzionalità è tanto ovvia quanto agevole allorquando si tratta di acquisire il terreno occorrente alla fabbricazione di un'opera pubblica non definita dal PR: basta contenere l'esproprio entro i margini della superficie realmente indispensabile alla corretta attuazione della costruzione che abbisogna alla collettività. La particolarità della fattispecie concreta non permette però tale sorta di ragionamento, poiché il fondo dedotto in espropriazione non è destinato all'edificazione, ma alla realizzazione di un semplice parco, la cui ampiezza dipende dalle scelte che sono state operate a livello pianificatorio. A quest'ultimo proposito mette comunque conto di osservare che in base alle norme ORL/ETH il comune era carente di aree verdi (mq 11'704, a fronte di una necessità minima di mq 48'120) ed ha quindi dovuto includere in zona AEP i rari comparti territoriali che per natura ed estensione si prestavano ancora all'adempimento di quella funzione (cfr. relazione tecnico-economica sul PR, p. 86-87 e 93-94), primo fra tutti quello che accoglie il mapp. __________. Per quanto attiene più specificatamente ai confini del parco __________, appare evidente che la delimitazione della relativa zona AEP è stata condizionata dalla presenza di due linee di forza quali via __________ ed il sentiero che si diparte da __________, da un lato, e dalle caratteristiche orografiche del comprensorio coinvolto nell'operazione, dall'altro. Sotto questo profilo, non si può oggettivamente negare che il mapp. __________ tutt'intero costituisce, grazie alla sua posizione e conformazione, un tassello irrinunciabile del progetto __________. L'angolo S-E della particella - prativo, pianeggiante e posto alla stessa quota di via __________ rappresenta in particolare l'accesso ideale al complesso del parco. In simili evenienze un intervento espropriativo meno incisivo in applicazione deI principio di proporzionalità non è neppure concepibile, poiché la corretta creazione della zona verde così come concepita nel piano di utilizzazione impone di acquisire la proprietà __________ nella sua integralità.
5. Stante quanto precede, il ricorso dev'essere respinto con la conseguente conferma del giudizio impugnato.
La tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza degli insorgenti (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).
Per questi motivi,
visti gli art. 26 Cost.; 3 LPT; 40 LALPT; 1, 2, 3, 20 ss., 24, 45, 50, 70; 18, 28, 31, 43 e 49 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giudizio di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti in solido, con l'ulteriore obbligo di versare all'ente espropriante fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario