Incarto n. 50.1999.00003
Lugano 23 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 marzo 1999 del
Comune di __________, patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 8 febbraio 1999 (no. 38/88) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che __________ ha inoltrato il 2 dicembre 1988 nei confronti del ricorrente a seguito delle restrizioni sancite dal PR a carico dei mapp. __________ e __________ (istituzione di un vincolo di protezione del paesaggio);
viste le risposte:
- 18 marzo 1999 del Tribunale di espropriazione;
- 19 aprile 1999 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è proprietario dei mapp. __________ e __________ di __________, così censiti a RF:
mapp. __________
A) ripostiglio mq 13
B) serra mq 15
C) pollaio mq 4
d) giardino mq 979
TOTALE mq 1'011
mapp. __________
A) cappella mq 1
b) giardino mq 597
TOTALE mq 598
Le particelle, terrazzate e coltivate ad orto, si trovano sul pendio sottostante il nucleo di __________, delimitate a valle da via __________ e via __________. Nel mese di dicembre del 1965 il padre dell'attuale proprietario aveva ottenuto il permesso di costruire in loco una casa monofamigliare, che non è mai stata realizzata.
B. Il progetto di PR adottato dal consiglio comunale di __________ il 24 ottobre 1983 prevedeva di assegnare i mapp. __________ e __________ alla zona NT (nucleo tradizionale). Il Consiglio di Stato ha tuttavia scartato questa proposta pianificatoria, considerando che i due fondi costituivano la naturale continuazione della fascia protetta istituita a valle del nucleo di __________ per salvaguardare la bellezza architettonica-ambientale della catena di facciate rivolte verso est. Il 22 maggio 1985 il Governo ha dunque approvato il PR includendo d'ufficio la proprietà __________ nella zona PA (zona di protezione del paesaggio), dove sono proibite nuove costruzioni. __________ e __________ hanno impugnato tale decisione davanti al Gran Consiglio, ma il loro gravame è stato respinto il 30 novembre 1987.
C. Ritenendosi gravemente leso dalla predetta misura pianificatoria, con istanza 2 dicembre 1988 __________ ha convenuto in giudizio il comune di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, postulando il riconoscimento di una congrua indennità per titolo di espropriazione materiale.
In sede di risposta il comune si è opposto fermamente alla domanda contestando l'avverarsi di un'espropriazione materiale a danno dei mappali __________ e __________, da tempo inedificabili per ragioni sia di fatto che di diritto. All'udienza di conciliazione del 10 aprile 1997 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni avverse.
D. Esaurite le formalità processuali, con sentenza 8 febbraio 1999 il Tribunale di espropriazione ha accordato all'istante un indennizzo di fr. 180.- il mq oltre interessi ritenendo che la sua proprietà era stata colpita da espropriazione materiale in conseguenza dell'entrata in vigore del PR di __________. Evocata la definizione tradizionale di espropriazione materiale scaturita dalla giurisprudenza del Tribunale federale e ripercorso nel dettaglio l'iter pianificatorio di __________, il primo giudice ha dato per certa la sussistenza di un caso di espropriazione materiale, atteso che in assenza del vincolo PA i due fondi - economicamente connessi, ben accessibili, urbanizzati, siti all'interno del PGC e a pochi passi dal nucleo - sarebbero stati senz'altro assegnati alla zona edificabile NT siccome idonei ad essere sfruttati a fini edilizi. Quanto al risarcimento dovuto al proprietario, il Tribunale di espropriazione ne ha calcolato l'ammontare deducendo dal valore edilizio pieno dei terreni (stimato in fr. 200.- il mq secondo le risultanze del metodo statistico-comparativo) il loro valore residuo (fr. 20.-/mq).
E. Avverso questa pronunzia il comune di __________ è insorto mediante ricorso 10 marzo 1999 innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarla. A mente del ricorrente, l'inclusione dei mapp. __________ e __________ in zona PA non ha inibito il loro uso attuale o un prevedibile uso futuro ingenerando espropriazione materiale. In effetti, il PR del 1985 ha definito per la prima volta il contenuto della proprietà in ossequio ai disposti del diritto federale e di conseguenza non ha determinato una limitazione soggetta ad indennità. D'altra parte, la non attribuzione di quei fondi alla zona edificabile non solo ha concretizzato i principi e gli obbiettivi perseguiti dalla LPT, ma ha pure formalizzato la loro vocazione di appartenenza alla zona di protezione dell'ambiente, nel solco di quanto già stabilito in precedenza dai piani allestiti in base al DFU e al DEPT. Il comune ha inoltre sottolineato come il carattere di edificabilità dei due terreni sia comunque da negare alla luce della definizione di zona edificabile data dall'art. 15 LPT. Il fatto che il PR del 1970 li avesse compresi in zona edificabile non è decisivo, poiché quello strumento non era conforme ai principi sanciti dalla LPT. Il carattere di edificabilità dei fondi non potrebbe essere desunto nemmeno dal prezzo rilevante pagato nel 1963 per l'acquisto delle particelle, né dal permesso di costruzione ottenuto due anni dopo dal loro proprietario.
F. Il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione è pervenuto __________, il quale ha avversato partitamente le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del comune ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm, attraverso il rinvio di cui all'art. 70 Lespr. Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere all'esperimento del sopralluogo, insuscettibile di procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio. La situazione dei mapp. __________ e __________ di __________, così come le caratteristiche della zona circostante sono difatti note al Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. Secondo la giurisprudenza vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa sono vietati o limitati in modo particolarmente grave, sicché il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; vi é altresì espropriazione materiale quando un solo proprietario o un numero limitato di proprietari sono toccati in modo meno grave ma tale che - fosse negato loro un indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso a favore della collettività, incompatibile con il principio di uguaglianza. In entrambe le ipotesi il miglior uso del fondo può essere preso in considerazione solo se alla data determinante, ovvero a quella di entrata in vigore della restrizione (DTF 119 Ib 229 consid. 3a con rinvii), questo appare come molto probabile in un avvenire prossimo; quale miglior uso del fondo si considera di regola la possibilità di costruire. Per giudicare in proposito vanno presi in considerazione tutti gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende tale possibilità (DTF 125 II 431 consid. 3a con rinvii; RDAT II-1996 N. 46 consid. 2a).
2.2. L'autorità di pianificazione che allestisce per la prima volta un piano di utilizzazione conforme ai principi pianificatori consegnati nella Costituzione federale (Cost.) e nella legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT) non provvede a un dezonamento (Auszonung) ma pronuncia un rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile (Nichteinzonung) quando non include una particella in tale zona; e questo quand'anche essa era edificabile secondo il previgente diritto (DTF 125 II 431 consid. 3b con rinvii). La non attribuzione alla zona edificabile non integra, in principio, gli estremi di un'espropriazione materiale e non dà pertanto luogo ad indennità per tale titolo (DTF 125 II 431 consid. 3b con rinvii; RDAT II-1996 N. 46 consid. 2c). Il Tribunale federale si scosta tuttavia da tale assunto in via eccezionale, in presenza di circostanze che avrebbero potuto condurre ad un'attribuzione del fondo alla zona edificabile, cosicché alla data determinante il proprietario poteva contare con un elevato grado di verosimiglianza di edificare la particella con i suoi propri mezzi. Simile eccezione si verifica anzitutto quando, di regola cumulativamente, il fondo interessato, compreso nel perimetro di un PGC conforme alla legislazione sulla protezione delle acque, sia edificabile o per lo meno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria ed il suo proprietario abbia già sopportato rilevanti spese per la sua urbanizzazione ed edificazione. Il diritto ad un indennizzo per espropriazione materiale può altresì fondarsi sul principio della buona fede. Da ultimo può sussistere quando una particella è posta nel territorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT (DTF 125 II 431 consid. 4a con rinvii; RDAT cit., ibidem).
3. 3.1. Il PR approvato dal Consiglio di Stato il 22 maggio 1985 - e pertanto entrato in vigore alla stessa data (art. 25 cpv. 1 dell'or abrogata LE 1973, corrispondente al vigente art. 39 cpv. 1 LALPT) - ha assegnato i mapp. __________ e __________, insieme ad alcuni altri fondi ubicati immediatamente sotto il nucleo di __________, alla zona di protezione del paesaggio PA, ove sono proibite nuove costruzioni (a quel momento art. 27 NAPR; attualmente art. 28 NAPR). Il Tribunale di prime cure ha ritenuto che quell'assegnazione sia costituiva di un'espropriazione materiale. Quest'opinione merita tutela.
3.2. Il PR 1985 è il primo piano di utilizzazione di cui si è dotato il comune di __________ conforme ai principi pianificatori sanciti dagli art. 22 ter e 22 quater vCost. - corrispondenti agli art. 26 e 75 Cost. vigente - e dalla LPT. In precedenza sussisteva un piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 26 maggio 1970, modificato con risoluzione 27 giugno 1972, il quale assegnava il mapp. __________ e la parte superiore del mapp. __________ alla zona nucleo tradizionale (zona A) e la parte inferiore di quest'ultimo alla zona edificabile a 2 piani (zona D). Quello strumento, antecedente alla normativa federale appena menzionata, non soddisfaceva tuttavia i principi pianificatori posti dalla stessa già per il motivo che non operava, partendo da quanto già edificato e dal prevedibile bisogno nei 15 anni successivi, una suddivisione del territorio in zone edificabili e non edificabili (DTF 122 II 326 consid. 4b con rinvii). Tutto il territorio comunale era infatti dichiarato edificabile ad eccezione della zona boschiva, riportata a titolo indicativo: in caso di dissodamento i relativi sedimi potevano essere edificati secondo le norme applicabili alla zona D (due piani) rispettivamente C (tre piani). L'attribuzione dei mapp. __________ e __________ alla zona PA costituisce pertanto indubitabilmente un caso di rifiuto di assegnazione dei predetti mappali alla zona edificabile: misura che di principio non genera espropriazione materiale. Trattasi pertanto di verificare se, nel concreto caso, sono soddisfatti i requisiti che possono condurre - a titolo eccezionale - al risultato opposto.
3.3. In primo luogo le proprietà in discussione non erano comprese, alla data determinante 22 maggio 1985, in un PGC conforme alla legislazione sulla protezione delle acque. A questo riguardo è necessario premettere che simile verifica deve essere effettuata alla luce dell'ordinamento istituito attraverso la legge federale sull'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971, in vigore dal 1 luglio 1972 (ed attualmente sostituita dalla legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991, in vigore dal 1 novembre 1992), la quale aveva in sostanza anticipato la suddivisione del territorio in edificabile e non edificabile operata dalla LPT (DTF 122 II 326 consid. 4a con rinvio). Non può pertanto essere conferita alcuna rilevanza al PGC agli atti - l'unico di cui si fosse dotato il comune sino alla data determinante 22 maggio 1985 - approvato dal dipartimento delle opere sociali il 13 aprile 1971, poiché allestito secondo la previgente legislazione. Strumento che, in quanto ricalcante la situazione pianificatoria istituita attraverso il piano regolatore allora vigente, non fissava nemmeno un perimetro, che coincideva pertanto - di fatto - con l'intero territorio comunale, e che di conseguenza non può essere considerato conforme alla legislazione sulla protezione delle acque in vigore dal 1 luglio 1972. Oltre all'assenza, il 22 maggio 1985, di un PGC rispondente ai requisiti appena menzionati, il resistente non ha inoltre dimostrato di aver sopportato rilevanti spese per l'urbanizzazione e l'edificazione dei fondi.
3.4. Non sussiste inoltre alcun motivo od anche solo indizio per ritenere che il principio della buona fede imponesse l'assegnazione dei fondi in discussione alla zona fabbricabile a fini privati.
3.5. A dispetto di quanto assume il ricorrente, le particelle erano invece poste, alla data determinante, entro il territorio già edificato in larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT (cfr. sul concetto DTF 122 II 455 consid. 6a con rinvii). Esse erano - e sono difatti ubicate direttamente sotto le costruzioni che concorrono a formare il perimetro esterno nucleo, densamente edificato, e completato alla sua estremità dal palazzo municipale e da un ulteriore edificio adibito ad abitazione; a valle i fondi sono a loro volta delimitati dalla strada cantonale e da una strada di quartiere (via __________). I fondi interessati costituiscono, in sostanza, un cuneo che si insinua tra il nucleo e le menzionate strade. Anche sotto queste ultime arterie, che pur comportano una cesura decisiva nell'ottica dell'accertamento dell'edificazione, il territorio era già edificato; esso è stato in seguito assegnato dal PR 1985 alla zona residenziale (R2).
Solo una striscia di territorio ubicato a nord-est del mapp. __________ non era edificata; né lo è a tutt'oggi. Si tratta tuttavia dei terreni posti sotto il nucleo di __________ che, analogamente ai mapp. __________ e __________, sono state assoggettati al vincolo PA, alla base della richiesta di indennità per espropriazione materiale. Malgrado fossero state dichiarate edificabili dal PR 1970/72, tutte queste superficie vennero incluse nei territori protetti a titolo provvisorio in applicazione del decreto federale 17 marzo 1972 su alcuni provvedimenti urgenti nell'ambito della pianificazione del territorio (DFU), i cui piani furono pubblicati il 28 febbraio 1973. Una volta entrata in vigore la LPT i menzionati terreni non vennero assegnati alla zona edificabile provvisoria disposta il 17 marzo 1980 dal dipartimento dell'ambiente in applicazione dell'art. 8 DEPT, pur trovandosi al centro della stessa, per essere invece inseriti in una zona di pianificazione (art. 16 seg. DEPT). Tale ordinamento è indi stato abrogato nel dispositivo n. 9 della risoluzione di approvazione del PR 22 maggio 1985. La non edificazione, alla data determinante 22 maggio 1985, della fascia dei terreni posti sotto il nucleo di __________ può pertanto essere stata condizionata in misura importante, se non addirittura determinata, dall'assetto pianificatorio provvisionale conferito a quest'area dall'autorità cantonale nell'attesa - ed anzi in vista - di una decisione definitiva circa il suo destino pianificatorio in sede di PR. Ora, tuttavia, com'è noto e peraltro evidente, ai fini dell'accertamento della realizzazione di un'espropriazione materiale bisogna prescindere dai provvedimenti restrittivi anteriori, ma provvisori, di per sé non indennizzabili, volti a garantire l'efficacia della misura definitiva (RDAT 1985 n. 96 consid. 3b con rinvii). Del resto gli altri terreni vincolati prossimi al mapp. __________ e __________, diversamente da questi ultimi, appartenevano a particelle che salivano verso il sovrastante nucleo, ove erano state costruite con edifici d'abitazione (mapp. __________, __________ e __________): le probabilità di edificare le sottostanti, annesse superfici appariva, di conseguenza, obiettivamente più ridotta. I due fondi siti all'estremità opposta dei mapp. __________ e __________, ossia i mapp. __________ e __________ (quest'ultimo ha successivamente inglobato l'adiacente mapp. __________), erano invece già stati edificati prima dell'imposizione delle suddette restrizioni: essi sono poi addirittura stati affrancati dal vicolo PA e restituiti alla zona edificabile in occasione della variante di PR approvata dal Governo il 17 luglio 1995 (variante 10; cfr. risoluzione di approvazione citata, pag. 4, cifra 3.1.9.).
3.6. I mapp. __________ e __________ vennero acquistati dalla madre del qui resistente e da quest'ultimo, in ragione di metà ciascuno, con rogiti di data 1 giugno rispettivamente 1 luglio 1963 del notaio __________, iscritti a registro fondiario il 26 rispettivamente il 31 luglio successivo, al prezzo di fr. 145.--/mq rispettivamente fr. 140-- /mq. Il prezzo soluto attesta ulteriormente che le particelle erano edificabili a quel tempo, e che, di conseguenza, l'acquisto era finalizzato al loro sfruttamento edilizio. Il 14 dicembre 1965 il padre del qui resistente conseguì poi dal municipio di __________ una licenza edilizia per la costruzione di una casa monofamigliare sulle particelle. Non è dato di sapere per quale motivo l'edificio non venne realizzato, né, del resto, il chiarimento di questa circostanza - troppo lontana nel tempo rispetto alla data determinante - appare necessario ai fini del giudizio. L'edificabilità dei fondi interessati, ulteriormente confermata dal PR 1970/72, fu tuttavia sospesa dai piani pubblicati il 28 febbraio 1973 in ossequio al DFU: il ricorso inoltrato dai proprietari contro l'assegnazione delle particelle ai territori protetti venne respinto dal Consiglio di Stato con risoluzione 4 ottobre 1974 (cfr. risoluzione citata, pag. 28, ricorso n. 33). Tale statuto provvisorio fu prorogato, dopo il 1 gennaio 1980, attraverso la decisione del dipartimento dell'ambiente 17 marzo 1980 di assegnare i fondi alla zona di pianificazione in applicazione del DEPT, nell'attesa del nuovo e imminente PR, conforme ai requisiti della LPT. Lo studio per la revisione di questo strumento, peraltro già avviato nella seconda metà degli anni 70, è sfociato nella sua adozione da parte del consiglio comunale nella seduta del 24 ottobre 1983: aderendo alle proposte municipali i mapp. __________ e __________ sono stati assegnati alla zona edificabile del nucleo tradizionale (NT). In sede di approvazione del PR il Governo ha dissentito da tale scelta. Secondo l'autorità cantonale le menzionate particelle costituivano "la naturale continuazione della fascia protetta, la quale ha lo scopo di salvaguardare la bellezza architettonica-ambientale della catena di facciate ad est del nucleo": per questo motivo il Consiglio di Stato ha disposto d'ufficio la loro inclusione nell'adiacente zona di protezione del paesaggio sottostante il nucleo del villaggio (cfr. risoluzione di approvazione del PR 22 maggio 1985, pag. 14, lett. e). Nella seduta del 30 novembre 1987 il Gran Consiglio ha respinto il ricorso inoltrato contro la pronuncia governativa dal resistente e dal di lui padre. Attraverso la risposta di quella sede il Consiglio di Stato aveva ribadito la necessità di "lasciar emergere il nucleo che si inserisce quale balcone sul __________ "; finalità che aveva trovato pieno riscontro nel rapporto della commissione speciale del Parlamento, giusta cui "la misura protettiva del nucleo di __________, di indubbia bellezza, è doverosa e si impone. Essa non può tuttavia essere parziale, ma globale e continua" (cfr. messaggio 17 dicembre 1985, pag. 15 seg., rispettivamente rapporto della commissione speciale 17 novembre 1987, pag. 5, agli atti).
3.7. Ferme queste premesse, non si può negare che, al 22 maggio 1985, vi fosse un'elevata probabilità di attuazione dell'aspettativa edilizia relativamente ai mapp. __________ e __________ (cfr. consid. 2.2. che precede; inoltre RDAT II-1996 n. 46 consid. 4b). Acquistate quando erano edificabili e pagate di conseguenza le particelle sono state successivamente colpite da un divieto di edificazione temporaneo, che si è consolidato al momento in cui tale restrizione è stata confermata a titolo definitivo. Per questo motivo i proprietari non hanno potuto far altro che opporsi, ricorrendo, sia contro il vincolo temporaneo che contro quello definitivo. In quell'arco di tempo non avrebbe avuto alcun senso far approntare dei progetti od effettuare delle spese in vista di un'edificazione che non avrebbe potuto essere approvata. I proprietari hanno pertanto dimostrato in modo più che concludente, per quanto in loro potere, di voler conservare a tutti i costi la vocazione edilizia dei fondi allo scopo di costruirvi. Questa ferma volontà è del resto stata condivisa dalle autorità comunali le quali, in sede adozione del PR, hanno optato per l'assegnazione dei fondi alla zona fabbricabile. Inserimento che, com'è stato spiegato, era pienamente legittimo dal profilo pianificatorio, dal momento che le particelle erano ricomprese nel territorio già edificato in larga misura (art. 15 lett. a LPT). Per questo stesso motivo, contrariamente a quanto sostiene ora il comune ricorrente, un'esclusione dalla zona edificabile dei fondi in discussione non potrebbe apparire giustificata con riferimento all'esigenza generale di limitare la contenibilità del territorio edificabile in ossequio all'art. 15 lett. b LPT: questo argomento sembra, del resto, derivare da una mancanza di conoscenza dell'insorgente circa la collocazione dei mapp. __________ e __________, che il ricorso 10 marzo 1999 (pag. 7) crede ubicati al __________, al margine del territorio comunale. L'inedificabilità dei mappali è, per contro, stata decretata - con certezza - allo scopo esclusivo di proteggere il paesaggio e più precisamente il sovrastante nucleo. Ora, com'è appena stato spiegato, in assenza di tale restrizione le particelle avrebbero dovuto essere indiscutibilmente assegnate alla zona edificabile. Invano il comune ricorrente contesta l'edificabilità dei fondi in quanto tale. Intanto trattasi di particelle urbanizzate sotto ogni aspetto, che avrebbero potuto essere edificate, ancorché poste parzialmente in pendio. A torto il ricorrente sostiene anzitutto che i fondi non erano né sono urbanizzati. Essi sono difatti lambiti da due strade; verso quella comunale (via __________), che nella parte terminale presenta un dislivello minimo rispetto al mapp. __________, potrebbe facilmente essere creato un accesso. Le fognature a sistema misto attraversano - e attraversavano già alla data determinante - il mapp. __________: pretendere che i fondi non siano equipaggiati sotto questo importante aspetto - come argomenta ancora il ricorrente (pag. 9 del gravame) - appare persino scorretto. E' poi senz'altro vero che il mapp. 91, a forma triangolare allungata, è di per sé inedificabile. Tuttavia, esso costituisce - insieme al mapp. 91 - un'unica proprietà: non può quindi essere considerato isolatamente. Sotto l'aspetto pianificatorio, decisivo, esso rappresenta invece un terreno di natura indiscutibilmente edilizia - che sia edificabile o meno in quanto tale non ha pertanto rilevanza alcuna - e sarebbe senz'altro stato assegnato all'area fabbricabile in difetto dell'istituzione del vincolo di tutela del paesaggio: è quanto del resto aveva stabilito il consiglio comunale di __________ in sede di adozione del PR. Al più quest'ultima censura meritava considerazione in sede di stima dell'indennizzo.
3.8. Se ne deve dedurre, insieme al Tribunale di prima istanza, che l'inclusione dei mapp. __________ e __________ nella zona di protezione del paesaggio PA ha soppresso alla data determinante 22 maggio 1985 una possibilità effettiva di edificarli in un prossimo futuro: detta inclusione ha pertanto generato un'espropriazione materiale a pregiudizio degli stessi (cfr. nello stesso senso Riva, Kommentar RPG, ad art. 5 n. 158 seg., con rinvio - tra l'altro - a DTF 121 II 417 segg.; Flückiger, Commentario citato, ad art. 15 n. 65; Schürmann/Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, Berna 1995, pag. 503 con rinvio, alla nota 64 a piè di pagina, a DTF 107 Ib 380 segg.).
4. Dal momento che il comune ricorrente non contesta l'indennizzo fissato dal Tribunale di prima istanza, il suo ricorso dev'essere senz'altro respinto. Il risarcimento assegnato va tuttavia completato per tenere conto che dal 1 gennaio 2001 gli interessi compensatori annui riconosciuti sull'indennità ammontano al 4,5% (cfr. circolare del Tribunale federale 22 dicembre 2000 relativa all'applicazione della LFespr, adottata anche in materia cantonale).
5. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm), il quale dev'essere altresì tenuto a rifondere al resistente un adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge sopraricordati,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
§. E' pertanto confermata la sentenza impugnata, con la completazione del suo dispositivo n. 1, nel senso che il tasso annuo degli interessi compensatori riconosciuti sull'indennità ammonta, dal
1. gennaio 2001, al 4,5%.
2. La tassa di giudizio, di fr. 2'000.-, è posta a carico del ricorrente, il quale è altresì condannato a versare identico importo a __________ a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario