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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31

February 2, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·6,310 words·~32 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 50.1997.00031  

Lugano 2 febbraio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 28 ottobre 1997 di

__________ patrocinati da: __________  

Contro  

la decisione 24 settembre 1997 (no. 18/95) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla __________ e dal __________ di __________ per ottenere la soppressione e la cancellazione delle servitù di limitazione di destinazione, altezza costruzioni e piantagioni, nonché di arretramento, iscritte a favore del mapp. __________ RFD di __________ di proprietà di __________ e __________;

viste le risposte:

-    6 novembre 1997 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;

-    28 novembre 1997 della __________ e del __________ di __________;

esperiti gli opportuni accertamenti;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                            in fatto

                                  A.   A seguito di una permuta realizzata nel 1991 la __________ e il __________ di __________ sono diventati proprietari delle part. no. __________, __________, __________, __________ e __________ di __________. Questi fondi contermini di complessivi 4270 mq formano una vasta area di natura prativa - in leggera pendenza e di forma pressoché rettangolare - posta sul lato sinistro della strada principale che dalle __________ sale in direzione del nucleo di __________, più precisamente all'intersezione tra via __________ e via __________.

                                         Nei pressi vi sono diverse abitazioni monofamiliari, tra cui quella di __________ e __________, comproprietari del mapp. no. __________.

                                         Tutti i particellari in oggetto sono reciprocamente gravati da servitù prediali di limitazione di destinazione, di limitazione di altezza costruzioni e piantagioni, nonché di arretramento costituite nel 1957 per volontà della famiglia __________, la quale desiderava che nel comparto territoriale oggi delimitato da via __________, via __________ e via al __________ - all'epoca interamente di sua proprietà - venissero insediate sole ville o case signorili.

                                  B.   Il PR di __________ del 1976 aveva inserito i mapp. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ in zona AP destinandoli alla creazione di una piscina pubblica. Il successivo PR entrato in vigore il 2 giugno 1993 (revisione __________) li ha invece collocati in zona EP allo scopo di realizzare in loco una chiesa e un centro parrocchiale-sociale. Le proprietarie (in quel momento __________ e __________) hanno impugnato siffatto assetto pianificatorio, ma il loro ricorso - inoltrato a titolo cautelativo quando già si profilava all'orizzonte la cessione dei terreni alla __________ ed al __________ - è stato respinto contestualmente all'approvazione del PR.

                                         Il mapp. __________ dei coniugi __________ è stato invece attribuito alla zona R2A.

                                  C.   L'8 febbraio 1993 la __________ di __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire sui terreni gravati dal vincolo EP il nuovo centro parrocchiale, composto da una Chiesa, una sala multiuso, un locale per gli anziani ed uno per i giovani, nonché una casa parrocchiale e un posteggio. Il livello superiore del complesso raggiungerebbe m. 10.20 di altezza, mentre l'apice del campanile toccherebbe quota + m. 28.50.

                                         Alla domanda si sono opposti __________ e __________, contestando la compatibilità di un simile insediamento con la destinazione residenziale della zona circostante.

                                         Il 18 maggio 1993 il Dipartimento del territorio ha invece preavvisato favorevolmente il rilascio della licenza edilizia, limitandosi a sollecitare l'inclusione nel permesso di alcune condizioni imposte dal diritto cantonale e federale.

                                  D.   Al fine di poter realizzare il centro di cui trattasi, nel mese di settembre del 1995 la __________ di __________ - mediante avviso personale e pubblicazione degli atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano di espropriazione, tabella di espropriazione e offerte di indennità) - ha avviato la procedura di espropriazione delle servitù di limitazione di destinazione, di limitazione di altezza costruzioni e piantagioni, nonché di arretramento iscritte a favore della part. __________ dei coniugi __________. Per la soppressione e la cancellazione di tali diritti reali limitati l'ente espropriante ha offerto un'indennità di fr. 10'000.–.

                                         Con notifica datata 14 novembre 1994 (recte: 14.11.1995) i proprietari hanno sollecitato un nuovo deposito degli atti per vizi di modinatura, opponendosi all'esproprio siccome privo di base legale, carente dal profilo dell'interesse pubblico e lesivo del principio di proporzionalità. In via subordinata hanno postulato un ampliamento dell'espropriazione a tutto il fondo mediante versamento di un indennizzo di complessivi fr. 1'691'250.– o una modifica dei piani, accompagnata da una pretesa risarcitoria di fr. 500'000.– per la svalutazione del fondo.

                                         All'udienza di conciliazione del 18 aprile 1996, nel successivo scambio di allegati, durante l'istruttoria e nelle memorie conclusive presentate al dibattimento finale le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni avverse.

                                  E.   Con decisione 24 settembre 1997 resa in applicazione dell'art. 45 Lespr, il Tribunale di espropriazione ha respinto tutte le censure addotte dagli espropriati.

                                         Riferendosi alla presunta violazione dell'art. 23 Lespr, il primo giudice ha negato che la procedura fosse afflitta da vizi di una gravità tale da giustificare un nuovo deposito dei piani. La picchettazione è stata invero limitata all'essenziale, ma non ha creato pregiudizi di sorta agli espropriati, né ha menomato il loro diritto di essere sentito, ampiamente esercitato nel corso di tutto il procedimento.

                                         Nel merito dell'opposizione vera e propria, il Tribunale di prime cure ha escluso in sostanza che il progetto disattendesse la destinazione a "Chiesa" sancita in sede pianificatoria, che i proprietari del mapp. __________ potessero contestare in sede espropriativa la pubblica utilità di un'opera contemplata dal PR e che l'intervento divisato presentasse connotazioni di incisività tali da disattendere il principio della proporzionalità. Quanto alla modifica dei piani, ha rigettato la domanda siccome riferita esclusivamente agli aspetti edilizi dell'opera e come tale priva di pertinenza con la natura espropriativa del contenzioso all'esame.

                                         La prima istanza non ha accolto neppure la richiesta di ampliamento dell'espropriazione, annotando in specie che l'espropriazione delle servitù non avrebbe compromesso l'utilizzo della proprietà.

                                         La tassa di giustizia (fr. 500.–) e le ripetibili (fr. 1'000.–) sono state poste a carico dell'ente espropriante.

                                  F.   Mediante ricorso 28 ottobre 1997 gli espropriati hanno impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le stesse questioni sollevate senza successo in prima istanza.

                                         Con toni spesso irriguardosi e inutilmente polemici i ricorrenti hanno dunque sollecitato una nuova modinatura dell'opera, poiché quella eseguita non comprende il campanile e non consentirebbe quindi di percepire appieno l'ingombro complessivo del progettato centro parrocchiale.

                                         Di seguito, hanno nuovamente revocato in dubbio la legalità dell'intervento espropriativo promosso nei loro confronti, segnatamente la legittimità della decisione con cui il Consiglio di Stato ha conferito alla parrocchia il diritto d'espropriazione; decisione a loro parere infondata, atteso che il municipio di __________ non poteva preavvisare favorevolmente l'esproprio prima dell'adozione di una variante di PR.

                                         Gli insorgenti hanno poi ribadito che il progetto non è conforme alle norme di PR in vigore. Il vincolo AP/EP adottato nel 1990 colpisce una superficie ampia 8'000 mq al fine di insediarvi una Chiesa, mentre la parrocchia intende realizzare un centro multifunzionale su un'area di soli 4'270 mq. La Chiesa hanno soggiunto - è il luogo della celebrazione liturgica e questa definizione coniata dalle stesse autorità ecclesiastiche non può essere estesa fino a farvi rientrare un complesso parrocchiale come quello che si vorrebbe erigere in via __________; un simile intervento edilizio esige un preventivo adeguamento del PR.

                                         Insistendo sul fatto che solo la destinazione "Chiesa" contemplata nel PR in essere è cresciuta in giudicato e gode della presunzione di pubblica utilità, i ricorrenti hanno contestato di nuovo la sussistenza di un interesse pubblico sufficiente per giustificare l'intervento espropriativo. A loro giudizio, il centro potrebbe benissimo trovar spazio sul terreno che la Parrocchia possiede in via __________. In alternativa, si potrebbe costruirlo in zona __________, ma senza il campanile e la sala multiuso, in modo da rispettare le servitù esistenti. La pubblica utilità dell'espropriazione andrebbe peraltro negata in funzione delle violazioni procedurali nelle quali è incorso il comune in relazione all'affrancazione dal vincolo AP dei mapp. __________, __________, __________ e __________ ed al loro inserimento in zona __________, come deciso d'ufficio dal Governo in sede d'approvazione del PR. Ma non solo. Anche l'impossibilità finanziaria della Parrocchia di far fronte alla costruzione ed alla gestione del centro giustificherebbe il diniego dell'esproprio per carenza di interesse pubblico.

                                         In tema di disattenzione del principio della proporzionalità gli espropriati hanno evidenziato i vantaggi di un'edificazione del complesso parrocchiale sul fondo di via __________, situato in posizione altrettanto centrale e più piccolo di quello ubicato in via __________, ma ampliabile annettendovi il terreno vicino di proprietà del comune. Hanno pure riaffermato che la Parrocchia potrebbe edificare in altro modo senza intaccare - o intaccando al minimo - le servitù di cui beneficia il mapp. __________.

                                         I ricorrenti hanno pure censurato il modus operandi istruttorio del Tribunale di espropriazione, rimproverandogli di aver stralciato domande di interrogatorio formale pertinenti ed utili ai fini del giudizio.

                                         Gli insorgenti hanno altresì riproposto le richieste di modifica dei piani e di ampliamento dell'espropriazione. La prima, specificando che la stessa andava intesa come obiezione alla concessione dell'esproprio della servitù di limitazione di altezza. La seconda, ricordando che la costruzione del centro e le attività che vi verrebbero svolte pregiudicherebbero il godimento della proprietà conformemente alla destinazione che le conferiscono le attuali servitù.

                                         Evocata la TOA, gli espropriati hanno per finire rivendicato il versamento di almeno 24'000.– fr. di ripetibili di prima istanza. Importo minimo, secondo loro, tenuto conto del lavoro svolto dalla patrocinatrice, delle spese sostenute e del valore litigioso della causa.

                                         In coda al loro gravame i proprietari del mapp. __________ hanno indicato una serie di "questioni non toccate dal Tribunale di espropriazione". Se ne parlerà - per quanto necessario - nei considerandi di diritto.

                                  G.   Il Tribunale di espropriazione, sottolineato il tenore inammissibile di alcuni passaggi della memoria ricorsuale, ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata.

                                         Ad identica conclusione sono pervenuti la __________ e il __________ di __________, i quali hanno avversato partitamente le tesi degli insorgenti con argomentazioni che saranno riprese, ove occorresse, in seguito.

                                  H.   Appurato che il municipio di __________ stava approntando una variante di PR concernente i fondi degli esproprianti e non aveva ancora rilasciato il permesso di costruzione del centro parrocchiale, questo Tribunale ha deciso di soprassedere momentaneamente all'emanazione del proprio giudizio in attesa di un chiarimento della situazione dal profilo pianificatorio ed edilizio.

                                         I ricorrenti sono stati informati di questo intendimento e delle ragioni che l'avevano determinato il 14 settembre 1999. Non volendo comprenderle, con missive 5, 12 e 19 ottobre 1999 hanno sollecitato insistentemente l'evasione della pratica.

                                         Nel frattempo, segnatamente l'11 ottobre 1999, il consiglio comunale di __________ ha respinto per carenza di maggioranza qualificata una proposta di modifica del PR volta a precisare in modo più dettagliato le disposizioni disciplinanti l'attività edilizia nel comparto EP destinato ad ospitare il controverso centro parrocchiale.

                                         Invitati a pronunciarsi sugli scritti degli insorgenti ed a fornire ragguagli circa gli accadimenti più recenti concernenti la loro proprietà, il 9 novembre 1999 i resistenti hanno presentato un memoriale di osservazioni con relativa documentazione.

                                         Il 16 dicembre 1999 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia per l'edificazione dell'opera.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva degli insorgenti e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.

                                         Con riserva di quanto si dirà in appresso il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio nel corso dell'istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Intersecazione

                                         La PAmm non contiene norme esplicite circa il contegno rispettoso che le parti ed i loro patrocinatori devono mantenere in giudizio. Ciò non toglie tuttavia che così come nel processo civile, anche nella causa amministrativa le parti ed i loro patrocinatori hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando sia l'avversario che il giudice; in particolare, è fatto loro obbligo di non offendere le convenienze e di non far uso di espressioni irriguardose od offensive nelle comparse scritte. Trattasi di un principio ovvio, sgorgante dal comune senso di correttezza e di buona educazione, che la patrocinatrice dei ricorrenti ha ignorato in più occasioni.

                                         In effetti, nel redigere la memoria ricorsuale la rappresentante degli insorgenti non solo ha fatto largo uso di termini forti ed inutilmente polemici, ma in taluni passaggi è incorsa in veri e propri eccessi di linguaggio qualificabili come contumelie nei confronti del primo giudice ed in quanto tali suscettibili di giustificare un intervento censorio da parte di questo Tribunale.

                                         Dal gravame 28 ottobre 1997 presentato dai ricorrenti vengono pertanto intersecate d'ufficio le seguenti locuzioni che trascendono i limiti della critica ammissibile:

·          a p. 1: "partigianeria";

·          a p. 5: "le affermazioni partigiane";

·          a p. 11: "sempre nell'intento di portare acqua al mulino degli esproprianti";

·          a p. 19: "Anche questa è una presa di posizione ingiustificatamente parziale del TE";

·          a p. 23: "di fronte a questa sua nuova parzialità";

·          a p. 25: "che come si è visto non perde occasione di parteggiare per l'espropriante".

                                         La lic. iur. __________ è peraltro avvertita che in futuro questo Tribunale applicherà con rigore l'art. 9 PAmm e le rinvierà quindi per emendamento e sotto comminatoria di irricevibilità eventuali allegati prolissi e sconvenienti come quello insinuato il 28 ottobre 1997 in nome e per conto dei coniugi __________.

                                   3.   Assetto pianificatorio

L'impugnativa all'esame si configura alla stregua di un lungo commentario critico della sentenza di primo grado imperniato soprattutto su di un'argomentazione di natura pianificatoria. In sostanza, gli insorgenti affermano che l'opera per la quale vengono espropriati disattende il PR, poiché il vincolo AP/EP in zona __________ sarebbe stato apposto su una superficie di 8'000 mq in vista della costruzione di una chiesa intesa come edificio destinato alla sola celebrazione liturgica.

                                         La documentazione versata agli atti - segnatamente il piano delle zone e delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico prodotto in originale dal municipio di __________ (doc. a.2) - dimostra come in realtà il comparto territoriale in discussione sia stato colpito da due vincoli ben distinti. I mapp. __________, __________, __________ e il settore occidentale del mapp. __________ sono stati infatti inclusi in zona AP (attrezzature d'interesse pubblico), mentre la parte orientale del mapp. __________ e le contigue part. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ sono state assegnate alla zona EP (edifici d'interesse pubblico) in vista della realizzazione di una costruzione definita con il simbolo di "chiesa". Se ne deve dedurre che contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti l'area riservata alla "chiesa" quale edificio d'interesse pubblico comprende (ed ha sempre compreso) unicamente la superficie di circa 4'300 mq che si trova all'intersezione tra via __________ e via __________.

                                         Quanto allo scopo per il quale si è istituito il vincolo EP, occorre osservare innanzi tutto che nella citata rappresentazione grafica gli edifici d'interesse pubblico dell'intero comune sono stati suddivisi come d'uso in tre categorie generiche designate con un emblema: chiesa, istruzione e uffici comunali. Ancorché approssimative, simili denominazioni si avverano del tutto corrette e legittime nella misura in cui indicano con sufficiente chiarezza il fine perseguito dalla creazione di ogni singola zona EP (DTF 113 Ia 464). D'altra parte, se nel piano delle zone i fondi gravati dal vincolo EP in località __________ appaiono riservati per la costruzione di una "chiesa" in senso lato, in altri atti pianificatori risultano chiaramente destinati alla realizzazione di un centro parrocchiale. In particolare, nelle proposte d'indirizzo sottoposte positivamente all'esame preliminare dell'autorità cantonale (cfr. scritto 19.7.1983 municipio di __________ /dipartimento dell'ambiente, p. 11), nella relazione tecnico-economica che concorre per legge alla costituzione del PR (cfr. rapporto 23.12.1983, p. 48) e nella decisione di approvazione del PR resa dal Consiglio di Stato (cfr. ris. no. 4399 del 2.6.1993, p. 27 e 43). I primi due documenti erano esplicitamente richiamati nel messaggio 270/85 riguardante la revisione globale del PR che il Consiglio comunale ha adottato nel settembre 1990 (vedi p. 36 messaggio). La relazione tecnico-economica, che è atto ufficiale e parte integrante del PR giusta l'art. 17 LE 1973 (ora art. 26 LALPT), è stata d'altronde messa a disposizione di tutta la popolazione per la durata di 30 giorni e le sue risultanze potevano essere impugnate conformemente all'allora vigente art. 19 LE 1973.

                                         L'opera progettata dalla Parrocchia corrisponde quindi alla destinazione prevista e sancita dal PR. Quand'anche così non fosse, la discrepanza non darebbe adito a censure di spessore, atteso che il TF - proprio in un caso concernente il comune di __________ - ha già avuto modo di confermare la legittimità di un esproprio volto alla realizzazione di un edificio di interesse pubblico che non corrispondeva più esattamente a quello previsto in origine dal PR (STF 8 agosto 1995 in re comune di __________ c. CE C., p. 9, parzialmente pubblicata in DTF 121 II 305).

                                         In simili evenienze, già di primo acchito il fulcro della linea di difesa adottata dai ricorrenti si avvera privo di consistenza.

                                   4.   Modinatura

                                         Giusta l'art. 23 Lespr, prima della pubblicazione degli atti le modificazioni dello stato dei luoghi conseguenti all'opera devono essere segnate sul terreno mediante picchettamenti e modine. Questo intervento, previsto anche dalla legge federale (art. 28 LFespr), ha soprattutto lo scopo di ragguagliare l'espropriato circa la natura, l'estensione e l'ubicazione dell'opera dandogli così modo - in unione con i piani depositati - di conoscere e considerare tutti gli elementi che concorrono a formare la pretesa di indennità (cfr. messaggio 9 luglio 1969 concernente il disegno di una nuova legge di espropriazione in RVGC, sessione autunnale 1970, p. 1617; Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 5 ad art. 28 LFespr). Una modinatura difettosa può imporre un nuovo deposito dei piani solo in casi estremi, segnatamente se ha pregiudicato gravemente gli interessi degli espropriati impedendo loro di far valere i propri diritti in via d'opposizione e/o di notifica di pretese (DTF 109 Ib 136 consid. 4).

                                         In concreto i ricorrenti si dolgono dell'inesistente modinatura del campanile e chiedono a questo Tribunale di ordinare la posa delle antenne mancanti. Invano, poiché nel frattempo una modina destinata a rappresentare il campanile è già stata installata.

                                         D'altro canto, per quanto incompleta la modinatura posata a suo tempo non ha certamente impedito agli espropriati di percepire alla perfezione le caratteristiche e l'ingombro del progettato centro parrocchiale, né tanto meno di inoltrare un'opposizione e una pretesa d'indennità ampiamente motivate innanzi al Tribunale di espropriazione. Prova ne siano il memoriale di 44 pagine prodotto dagli espropriati il 14 novembre 1995 ed i documenti da loro elaborati versati agli atti, segnatamente la proposta alternativa del sig. __________ (doc. Q) e il calcolo di superfici, cubature e indici del progetto parrocchiale (doc. V) con le ricostruzioni fotografiche del suo inserimento nel paesaggio circostante (doc. T e W).

                                         Ne consegue che in casu non si è concretizzata alcuna lesione dei diritti di difesa degli insorgenti suscettibile di giustificare la posa di ulteriori modine e un nuovo deposito degli atti previo annullamento della procedura espropriativa in itinere. Ammettendo il contrario questo Tribunale incorrerebbe in un inammissibile eccesso di formalismo.

                                         Quanto a tutti gli altri cittadini che si sono fidati della modinatura esposta e non hanno presentato opposizione (p. 7 del ricorso), gli insorgenti sembrano confondere le censure sollevabili in ambito espropriativo con quelle adducibili tutt'al più in sede di rilascio del permesso di costruzione; a riguardo, è appena il caso di rilevare che il procedimento avviato dalla Parrocchia e di cui si discute in questa sede concerne solo l'espropriazione delle servitù di limitazione di destinazione, altezza costruzioni e piantagioni, nonché di arretramento, iscritte a favore del mapp. __________ RFD di __________ di proprietà di __________ e __________.

                                   5.   Base legale

                                         Nel diritto ticinese la base legale dell'espropriazione è ancorata all'art. 1 cpv. 1 Lespr (Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, N. 653), indipendentemente dal quesito a sapere se espropriante è lo Stato, un comune, un qualsiasi altro ente di diritto pubblico o un privato. Sotto questo aspetto, risulta difficile comprendere quali vantaggi vorrebbero ricavare i ricorrenti dalla contestazione dell'atto con il quale il Consiglio di Stato (e per esso il Dipartimento delle istituzioni) ha conferito alla Parrocchia il diritto di espropriare le note servitù iscritte a favore del mapp. __________, atteso che la base legale dell'operazione d'esproprio è e resterà sempre data dalla Lespr. Se intendevano revocare in dubbio la legittimazione della Parrocchia quale ente espropriante, l'argomentazione è priva di ogni pregio. A prescindere dal fatto che le decisioni emanate dal Consiglio di Stato ex art. 2 cpv. 2 e 3 cpv. 1 Lespr sono definitive e non si può quindi rimetterne in discussione il contenuto nella susseguente procedura di espropriazione, nulla permette infatti di accreditare la tesi secondo cui la risoluzione governativa del 16 giugno 1995 era infondata poiché il municipio di __________ "non poteva preavvisare favorevolmente l'espropriazione prima di avere proceduto alla pubblicazione della variante di PR e prima che la stessa fosse accettata dal CC e dalla popolazione". Al contrario, appurata la consonanza del progetto con la destinazione pianificatoria dei fondi dedotti in edificazione (cfr. consid. 3) il municipio non poteva far altro che esprimersi positivamente circa il conferimento del diritto d'espropriazione sollecitato dalla Parrocchia. E il Consiglio di Stato, preso atto del parere municipale e verificato come l'opera fosse prevista dal PR, non poteva che concedere all'istante il diritto ch'essa richiedeva.

                                   6.   Interesse pubblico

                                         Come rettamente si osserva nella sentenza impugnata, la facoltà di opporsi all'espropriazione è stata inserita nella legge di espropriazione (art. 24 cpv. 2 lett. a) a dipendenza dell'art. 2 Lespr, che sancisce il principio di presunzione della pubblica utilità per le opere realizzate dal Cantone e dai Comuni (cfr. Messaggio 9.6.1969 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente il disegno di una nuova legge di espropriazione, in RVGC sessione autunnale 1970, p. 1614). Introducendo una tale "praesumptio iuris" il legislatore non poteva esimersi dal prevedere, nell'ambito della procedura espropriativa, la facoltà del cittadino di opporsi all'espropriazione e in particolare il diritto di dimostrare la carenza della pubblica utilità. Quest'ultima prerogativa si appalesa infatti indispensabile in tutti quei casi in cui l'interessato non ha potuto far valere le proprie ragioni nell'ambito di una procedura di ricorso contro la pubblica utilità (in tal senso STF 2.6.1980 in re CE fu C. B.; RDAT 1986 N. 74). Se la pubblica utilità di un'opera viene ammessa nella procedura di approvazione del PR, il giudice delle espropriazioni non si trova più confrontato con una semplice presunzione, bensì con una certezza (praesumptio iuris et de iure), per cui la controprova, già per ovvi motivi di sicurezza giuridica, non può più essere ammessa in sede di procedura espropriativa (RDAT I-1993 N. 49 e rinvii).

                                         Il principio secondo cui la legittimità dei PR e dei vincoli da essi istituiti può essere eccepita soltanto nell'ambito della loro procedura di adozione non è tuttavia assoluto. Secondo la giurisprudenza, successive contestazioni sono infatti proponibili in sede di applicazione concreta se l'interessato non poteva rendersi conto delle restrizioni imposte o se non aveva avuto la possibilità di contestarle in occasione dell'adozione del piano, oppure ancora se le circostanze che le avevano giustificate si sono nel frattempo sostanzialmente modificate (cfr. Imboden-Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung V ed. N. 11 B II c, 143 B II h; DTF 116 Ia 207, 112 Ia 91, 107 Ia 331, 106 Ia 383; STF 30.8.1989 in re G. SA; RDAT I-1995 N. 30, 1984 N. 59).

                                         Orbene, fermo restando che la pubblica utilità del centro parrocchiale è stata regolarmente accertata durante la procedura di adozione e approvazione del PR di __________ (vedi consid. 3), nell'evenienza concreta non è ravvisabile alcune delle eccezioni giurisprudenziali dianzi evocate che permetterebbero di riesaminare la questione in questa sede. Al momento della pubblicazione degli atti di PR i ricorrenti potevano senz'altro rendersi conto della natura e dello scopo dei vincoli apposti sui mappali delle vicine __________ -__________ -__________. Al pari delle stesse proprietarie, avrebbero quindi potuto (e all'occorrenza dovuto) contestare la pubblica utilità del prospettato centro parrocchiale insorgendo innanzi al Consiglio di Stato. Sta di fatto che il PR di __________ è entrato in vigore il 2 giugno 1993 con l'approvazione del Consiglio di Stato e prevede la costruzione di un centro parrocchiale sui mapp. __________, __________, __________, __________ e __________. La pubblica utilità di questo specifico intervento e delle espropriazioni che esso comporta non può più essere dibattuta.

                                         Lo stesso discorso vale per l'ubicazione alternativa auspicata dagli insorgenti, suggestione che unitamente alle ulteriori censure incluse nel capitolo del ricorso dedicato all'interesse pubblico presenta invero scarsa attinenza con tale tematica. In effetti, la proposta di costruire il centro in via __________ andava tutt'al più avanzata in sede pianificatoria, non al momento dell'espropriazione e della notifica delle pretese di indennità.

                                         Quanto alla richiesta di contenere gli ingombri dell'opera in modo da rispettare le servitù esistenti e soprassedere alla loro cancellazione in via espropriativa, basterà osservare che gli esistenti diritti reali limitati ostano alla realizzazione di qualsiasi costruzione che non sia una villa o una casa signorile alta al massimo m 9.50 (cfr. doc. C, rogito no. 87 del 29.11.1957 steso dal notaio __________). L'espropriazione delle servitù costituite nel 1957 si rende dunque necessaria già solo a dipendenza del fatto che sui terreni gravati dal vincolo EP gli attuali proprietari intendono erigere un edificio pubblico, da un lato, avente un ingombro superiore a quello di un'abitazione monofamiliare a due piani, dall'altro. La conformità del progetto parrocchiale con le norme di applicazione del PR e la conformità di quest'ultime con la legislazione di rango superiore è invece problematica che dovrà essere affrontata nell'ambito della procedura di rilascio del permesso di costruzione.

                                         I ricorrenti affermano peraltro che la pubblica utilità dell'espropriazione andrebbe negata in funzione delle violazioni procedurali nella quali è incorso il comune in relazione all'affrancazione dei mapp. __________, __________, __________ e __________ dal vincolo AP ed al loro inserimento in zona __________, come imposto dal Governo in sede d'approvazione del PR. A torto. Le varianti concernenti le modifiche decise d'ufficio dal Consiglio di Stato stanno infatti seguendo regolarmente il loro corso (cfr. messaggio municipale no. 84/97 del 28.10.1997) e non possono influire minimamente sul procedimento espropriativo relativo al mapp. __________ promosso a realizzazione di un'opera per la quale si è creata, su altri fondi colpiti da un vincolo diverso per natura e scopo, un'apposita zona di utilizzazione (cfr. nuovamente consid. 3).

                                         Lo stesso dicasi, mutatis mutandis, delle presunte difficoltà che incontrerebbe la Parrocchia nel finanziare e gestire il costruendo centro. L'argomentazione ricorsuale, mutuata con ogni evidenza da una desueta giurisprudenza federale riferita ai soli enti pubblici ed ai principi che condizionano la loro gestione finanziaria (cfr. RDAT 1979 N. 59), non è suscettibile di intaccare la presunzione della pubblica utilità del progetto di specie e delle espropriazioni necessarie alla sua attuazione. Se la Parrocchia dovesse effettivamente rinunciare alla costruzione del centro per ragioni economiche o di qualsiasi altra natura, buon per i ricorrenti, che potranno sollecitare la retrocessione dei diritti espropriati nei termini ed alle condizioni previste all'art. 61 Lespr.

                                   7.   Proporzionalità

                                         In ambito espropriativo, il principio di proporzionalità impone che l'espropriazione venga limitata ai diritti strettamente necessari al soddisfacimento dello scopo prefissato. L'applicazione di questo principio è tanto ovvia quanto agevole allorquando si tratta di acquisire il terreno occorrente alla costruzione di un'opera pubblica: basta contenere l'esproprio entro i margini della superficie realmente indispensabile alla corretta attuazione della costruzione che abbisogna alla collettività.

                                         La particolarità della fattispecie concreta non permette però tale sorta di ragionamento. Intanto occorre ribadire che l'esproprio delle servitù s'imporrebbe nella sua totalità anche in caso di costruzione di un qualsiasi edificio pubblico alto soli m 9.51. Sotto questo profilo, il fatto che il futuro centro parrocchiale presenterà ingombri ben maggiori si avvera del tutto irrilevante. Altrimenti detto, nella misura in cui sulle particelle __________, __________, __________, __________ e __________ di __________ si intende erigere un'opera pubblica alta più di m 9.50 la Parrocchia non può fare a meno di procedere all'esproprio integrale delle servitù iscritte a favore del mapp. __________. In simili circostanze un intervento espropriativo meno incisivo in applicazione deI principio di proporzionalità non è neppure concepibile.

                                         D'altra parte, proprio il principio di proporzionalità invocato nel gravame osta all'accoglimento della proposta di edificare il centro parrocchiale in via __________. I ricorrenti non possono seriamente pretendere che la Parrocchia abbia ad acquisire in via espropriativa la proprietà di fondi di terzi quando dispone già di terreni propri idonei e per la realizzazione dell'opera pubblica prospettata è sufficiente espropriare alcuni diritti reali limitati. Né possono esigere che abbia a costruire una chiesa appiattita in seno ad un complesso immobiliare edificato esclusivamente in orizzontale per evitare di espropriar loro una semplice servitù prediale.

                                   8.   Diritto di essere sentito

                                         La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost. 1999 e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.).

                                         In tema di motivazione delle decisioni, le garanzie minime dedotte dalla Costituzione non pongono esigenze troppo severe. Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale federale in applicazione del vecchio art. 4 Cost. (DTF 117 Ia 3, 117 Ib 86) è sufficiente che la motivazione si esprima sulle circostanze significative, atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da permettere all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di deferirla in piena coscienza di causa ad una giurisdizione superiore (RDAT 1988 N. 45).

                                         8.1. La procedura espropriativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (art. 47 Lespr e 18 cpv. 1 PAmm in forza del rinvio dato dall'art. 70 Lespr). In virtù di questo principio il Tribunale di espropriazione deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm). In quest'ambito, al giudice delle espropriazioni spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite il Tribunale può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).

                                         In esito all'apprezzamento anticipato delle prove offerte, il primo giudice ha sfoltito la lunga lista di articolati quesiti che gli espropriati avrebbero voluto porre a tre persone oggetto di interrogatorio formale. Esaminata la globalità degli atti e visti i considerandi che precedono, questo Tribunale ritiene che la decisione regga alla critica dei ricorrenti, atteso che le domande stralciate - vuoi perché concernenti fatti notori o incontestati, vuoi perché miranti a fomentare sterili polemiche o ad accertare aspetti irrilevanti della specie - erano insuscettibili di procurargli la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio.

                                         8.2. Gli insorgenti rimproverano al primo giudice di non aver evaso tutte le questioni sollevate nell'allegato d'opposizione e di aver quindi emanato una decisione lesiva del diritto di essere sentito siccome carente nella motivazione. Anche questo rimbrotto si avvera infondato. E' ben vero che il Tribunale di espropriazione ha omesso di esaminare tutte le argomentazioni addotte senza risparmio dagli espropriati. Ma è anche vero che quest'ultimi sono spesso usciti dal seminato perdendo di vista le effettive tematiche deducibili in giudizio e toccando aspetti fattuali e giuridici oggettivamente ininfluenti per l'esito del contenzioso d'opposizione all'esproprio. E non è men che meno vero che nella controversa sentenza il primo giudice ha affrontato e deciso con dovizia di motivazione tutti i punti essenziali sui quali doveva statuire, tenendo in debita considerazione gli argomenti significativi citati dagli espropriati. Il fatto che a dipendenza del risultato finale la sentenza sia risultata loro sgradita non sta a ancora a significare che il Tribunale di espropriazione sia incappato in un diniego di giustizia censurabile con successo davanti all'autorità di ricorso.

                                   9.   Modifica dei piani

                                         I ricorrenti chiedono una modifica dei piani in modo che la chiesa rispetti i limiti d'altezza previsti dal PR per la zona __________ in cui è immerso il progettato centro e si possa soprassedere all'esproprio della servitù d'altezza.

                                         A dispetto delle corrette spiegazioni loro fornite nel giudizio impugnato circa la differenza che intercorre tra il piano di espropriazione ed il progetto costruttivo dell'opera, i privati insistono caparbiamente nel proporre critiche che con ogni evidenza attengono al diritto edilizio e che in questa sede risultano semplicemente irricevibili. Il quesito a sapere se il progetto ossequia gli art. 22 LPT e 29 LALPT, nonché le NAPR di __________, dovrà essere affrontato nell'ambito della procedura di rilascio del permesso di costruzione. E' in quella sede che i proprietari del mapp. __________ potranno far valere le loro legittime perplessità in punto alla conformità dell'opera costruenda con il diritto edilizio materialmente applicabile.

                                10.   Ampliamento dell'espropriazione

                                         I coniugi __________ vorrebbero estendere l'espropriazione in modo che la Parrocchia sia astretta ad acquisire la proprietà del loro mapp. __________.

                                         Giusta l'art. 5 Lespr, qualora sia prevista un'espropriazione parziale di diritti relativi a fondi costituenti una unità economica e ciò abbia per effetto di impedire o comunque di rendere difficile l'esercizio dei diritti residui secondo la loro destinazione, l'espropriato può chiedere l'espropriazione totale. La norma, ripresa dal diritto federale (cfr. art. 12 LFespr), attribuisce all'espropriato il diritto di chiedere l'estensione dell'espropriazione sia nello spazio sia sotto il profilo giuridico qualora lo scorporo espropriato venga prelevato da fondi economicamente connessi e la frazione residua ne risulti ridotta in modo da non poter più essere usata secondo la propria destinazione o non possa più esserlo senza difficoltà sproporzionate (RDAT 1988 N. 67). L'istituto dell'ampliamento costituisce un'eccezione al principio di proporzionalità in virtù del quale l'ente pubblico deve limitare l'esproprio ai diritti strettamente necessari al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

                                         Nel caso di specie i requisiti per concedere il chiesto ampliamento risultano chiaramente disattesi. In effetti, non v'è chi non veda come l'espropriazione delle note servitù prediali non influisca minimamente sullo sfruttamento del mapp. __________ sul quale insiste da tempo la dimora della famiglia __________. La cancellazione delle servitù in conseguenza della costruzione del centro parrocchiale non impedirà ai ricorrenti di continuare ad usare il fondo secondo la destinazione abitativa che ha sempre avuto. Per il resto, è ovvio che gli inconvenienti cagionati dall'intervento espropriativo dovranno essere pienamente indennizzati conformemente alle garanzie in tal senso offerte dalla legge (art. 9 e 11 Lespr).

                                10.   Ripetibili

                                         Gli espropriati, tenuto conto del lavoro svolto dalla patrocinatrice, delle spese sostenute e del valore litigioso della causa, sollecitano il versamento di almeno 24'000.– fr. di ripetibili di prima istanza conformemente alla TOA.

                                         Ai sensi dell'art. 73 Lespr le spese di procedura sono di regola interamente a carico dell'ente espropriante, che è tenuto a versare all'espropriato un'equa indennità a titolo di ripetibili; una ripartizione delle spese e la rinuncia all'assegnazione di ripetibili è consentita qualora le pretese dell'espropriato fossero manifestamente esagerate o infondate. Le ripetibili sono destinate al risarcimento del pregiudizio costituito dalle spese oggettivamente indispensabili che l'espropriato si è trovato costretto ad affrontare per assicurare un'adeguata difesa dei propri interessi (Hess-Weibel, op. cit., N. 3 ad art. 115 LFespr). L'indennità non copre necessariamente l'integrità dei costi sopportati: deve essere equa, adeguata all'impegno richiesto e alla difficoltà della vertenza piuttosto che al valore litigioso, che non è dunque decisivo (DTF 111 Ib 97 consid. 2c-d; RDAT I-1992 N. 62; Hess-Weibel, op. cit., N. 4 ad art. 115 LFespr).

                                         In concreto, non si può fare a meno di osservare innanzi tutto che la rappresentante degli espropriati non è in possesso del titolo di avvocato e dell'autorizzazione al libero esercizio. Essa non è neppure una giurista che svolge pratica legale. Non può quindi riferirsi alla TOA né per il calcolo degli onorari da fatturare ai propri clienti, né per la commisurazione delle ripetibili da rivendicare in giudizio. Ferma questa premessa, l'indennità di patrocinio di prima istanza va quindi fissata in funzione dell'assistenza prestata dalla patrocinatrice e della peculiarità della causa, senza dimenticare che agli espropriati pertoccheranno ulteriori ripetibili al momento in cui il Tribunale di espropriazione emanerà il giudizio sulle indennità. Orbene, la rappresentante della famiglia __________ ha operato con diligenza nell'ambito di una pratica di espropriazione formale che a prescindere dalla particolarità dei diritti espropriati non presentava soverchie difficoltà fattuali o giuridiche.

                                         Se ne deve concludere che l'indennità di patrocinio di fr. 1'000.-- riconosciuta dal Tribunale di espropriazione per la sola fase di opposizione non presta il fianco a critiche di sorta. Ben ponderate le circostanze, la somma allocata si avvera tutto sommato ossequiosa dei criteri che informano la quantificazione di questa particolare indennità in ambito espropriativo e certamente rispondente al concetto di equità ancorato all'art. 73 Lespr.

                                11.   La regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re S./Comune di __________).

                                         La tassa di giustizia viene pertanto posta a carico dei ricorrenti, totalmente soccombenti (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 4 Cost. 1874; 29 Cost. 1999; 17, 19 LE 1973; 26, 40 LALPT; 1, 2, 3, 5, 20 ss., 23, 24, 45, 47, 50, 61, 70, 73 Lespr; 18, 28 e 43 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 1'200.– è posta a carico dei ricorrenti in solido, con l'ulteriore obbligo di rifondere all'ente espropriante identico importo a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

50.1997.31 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31 — Swissrulings