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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.06.2001 50.1997.3

June 6, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,182 words·~11 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 50.1997.00003  

Lugano 6 giugno 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  21 marzo 1997 di

__________ __________  patr. da: avv.__________  

Contro  

la decisione 18 febbraio 1997 con cui il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha respinto l'opposizione all'espropriazione parziale del mapp. __________ di __________, di loro proprietà, notificata dagli insorgenti il 10 maggio 1994 nell'ambito del procedimento promosso nei loro confronti dal comune di __________;

viste le risposte:

-    2 aprile 1997 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;

-    24 aprile 1997 del comune di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Mediante pubblicazione degli atti durante il periodo 11 aprile-10 maggio 1994 il comune di __________, rappresentato dal suo municipio, ha promosso nei confronti di __________ e __________ una procedura di espropriazione formale di una superficie di circa 900 mq del mapp. __________ di quel comune, del quale gli insorgenti sono comproprietari in ragione di 1/3 e 2/3 rispettivamente, allo scopo di ampliare il centro scolastico comunale. Tale superficie era stata riservata a questo scopo dal PR approvato dal Consiglio di Stato il 5 ottobre 1976, che l'aveva assegnata alla zona EP. Il comune ha offerto come indennizzo l'importo di fr. 120.--/mq.

Con memoria 10 maggio 1994 __________ e __________ - quest'ultima qualificatasi con il nome di Ivonne - si sono opposti all'esproprio. Essi hanno eccepito la carenza degli atti d'espropriazione presentati dal municipio. I proprietari hanno in seguito sostenuto che il vincolo EP gravante il mapp. __________ era frattanto venuto meno, siccome il termine di attuazione del PR, prorogato dal Governo con risoluzione 23 settembre 1986, era scaduto il 5 ottobre 1991. Essi hanno poi lamentato l'assenza di un interesse pubblico all'esproprio, perché le previsioni di incremento demografico effettuate in sede di PR, alla base del vincolo EP, non si erano realizzate; in assenza di una reale necessità, esso ledeva altresì il principio della proporzionalità. I proprietari hanno comunque notificato, in via subordinata una pretesa di indennità di fr. 350.--/mq per la superficie espropriata e di fr. 200.--/mq a titolo di minor valore della porzione residua.

                                  B.   Con sentenza 18 febbraio 1997 il Tribunale d'espropriazione ha respinto l'opposizione all'espropriazione. Siccome la pubblica utilità dell'opera era già stata sancita tramite il PR, ancora in vigore a dispetto di quanto sostenuto dagli espropriati, esso ha anzitutto considerato che il comune poteva limitarsi a presentare una relazione succinta sull'opera e un progetto di massima senza l'indicazione dei costi, come stabilisce l'art. 22 Lespr. Il Tribunale di prima istanza ha indi ritenuto che gli espropriati non potessero più mettere in discussione la pubblica utilità dell'opera sancita in quella sede. Del pari, l'eccezione di violazione del principio di proporzionalità, genericamente sollevata dai proprietari, non poteva essere loro di giovamento.

                                  C.   Con ricorso 21 marzo 1997 i proprietari sono insorti avverso il menzionato giudizio dinanzi a questo Tribunale, al quale hanno domandato di annullarlo e di confermare la loro opposizione all'espropriazione. Essi riprendono e sviluppano la tesi dell'assenza di un interesse pubblico all'esproprio, poiché le previsioni di crescita della popolazione locale, effettuate al momento dell'approvazione del vicolo EP, non si sono avverate.

Il municipio di __________ ha sollecitato la reiezione dell'impugnativa.

                                  D.   Il 22 ottobre 1998 il giudice delegato ha tenuto un'udienza, al termine della quale le parti hanno convenuto di sospendere il procedimento. Il 18 aprile 2000 la patrocinatrice degli espropriati ha tuttavia sollecitato l'emanazione del giudizio.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 50 Lespr, 43 PAmm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. L'ente esecutore di un'opera per la quale è dato diritto d'espropriazione dà inizio alla procedura di espropriazione formale mediante la pubblicazione degli atti e la loro trasmissione al Tribunale d'espropriazione (art. 20 cpv. 1 Lespr). Gli atti d'espropriazione devono comprendere (art. 21 Lespr): una relazione dell'opera (lett. a); un progetto dal quale risultino la natura, l'ubicazione, l'estensione e il costo dell'opera (lett. b); un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall'espropriazione e le eventuali rettifiche di confini (lett. c); una tabella d'espropriazione nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i titolari dei diritti espropriandi, la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e la superficie oggetto di espropriazione (lett. d); le offerte di indennità (lett. e). Se la pubblica utilità è già stata sanzionata in precedenza sulla base di norme speciali, il presidente del Tribunale d'espropriazione può autorizzare l'espropriante a presentare solo una relazione succinta sull'opera e un progetto di massima senza l'indicazione dei costi (art. 22 Lespr). Prima della pubblicazione degli atti, le modificazioni dello stato dei luoghi conseguenti all'opera devono essere segnate sul terreno mediante picchettamenti e modine, salvo dispensa del presidente del Tribunale d'espropriazione; ove un interessato ne faccia richiesta, quest'ultimo può inoltre ordinare all'espropriante di stabilire dei profili, quando non riesca altrimenti facile di rendersi conto delle conseguenze che derivano dall'opera (art. 23 Lespr). Gli atti rimangono esposti presso le cancellerie dei comuni interessati per la durata di 30 giorni; un avviso pubblicato preliminarmente, che deve inoltre essere notificato ai titolari dei diritti espropriandi, diffida gli interessati a notificare per iscritto al Tribunale d'espropriazione, entro tale termine, le opposizioni all'espropriazione, le domande intese ad ottenere modificazioni dei piani, le domande di ampliamento dell'espropriazione, infine le pretese di indennità (art. 24 seg. Lespr). Non appena trascorso il termine di pubblicazione degli atti, il presidente del Tribunale d'espropriazione dà avvio alla procedura di stima mediante citazione ad un'udienza di conciliazione (art. 40 Lespr).

2.2. Le pretese derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell'espropriazione materiale devono invece essere fatte valere entro il termine di 10 anni dal giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono farle derivare (art. 39 cpv. 1 Lespr; cfr. inoltre l'art. 75 cpv. 2 Lespr, che permette di fare valere, nello stesso termine, le pretese per vincoli preesistenti all'entrata in vigore di tale disposizione, 6 maggio 1988). La notificazione delle pretese deve essere trasmessa all'ente a favore del quale la restrizione legale della proprietà è stata sancita. Può essere validamente sostituita da una notificazione diretta al Tribunale d'espropriazione (art. 39 cpv. 2 Lespr). Ove le pretese siano in tutto od in parte contestate il presidente del Tribunale d'espropriazione è tenuto, su richiesta di una delle parti, ad avviare la procedura di stima (art. 39 cpv. 3 Lespr), analoga a quella prevista per l'espropriazione formale (art. 40 segg. Lespr).

2.3. La procedura di pubblicazione degli atti istituita agli art. 20 segg. Lespr deve sempre essere puntualmente ossequiata nel caso in cui l'ente pubblico intenda espropriare formalmente un fondo (RDAT 1990 n. 66 consid. 1). Un'eccezione a questo principio è tuttavia data laddove un provvedimento pianificatorio realizzi un'espropriazione materiale a danno di un fondo ed il suo proprietario notifichi una pretesa di risarcimento per tale titolo nei confronti dell'ente a favore del quale è stato sancito tale provvedimento indipendentemente dall'intenzione di questo di procedere all'esproprio formale e - pertanto - dall'avvio della relativa procedura. In tale ipotesi, una volta riconosciuta la sussistenza di un'espropriazione materiale, la prassi dei Tribunali d'espropriazione, fondata sull'art. 6 Lespr, applicabile attraverso l'art. 1 cpv. 2 Lespr, ispirata dalla dottrina (Sergio Bianchi, Per un chiarimento legislativo, RDAT 1981, pag. 214 segg., 221; Marco Brenni, L'indennità di espropriazione materiale e la sua completazione in indennità di espropriazione formale, RDAT 1983, pag. 251 segg., 252) e tutelata da questo Tribunale (STA inedite 26 aprile 1996 in re comune e di __________, consid. 3; 9 novembre 1998 in re M. e A. A., consid. 5), legittima l'ente pubblico a chiedere la completazione della procedura mediante l'espropriazione formale del fondo.

                                   3.   Nella fattispecie il 6 maggio 1998 gli insorgenti hanno notificato al municipio di __________ una pretesa di indennità per espropriazione materiale conseguente all'assegnazione della superficie in rassegna alla zona EP da parte del PR approvato dal Consiglio di Stato il 5 ottobre 1976. Questo fatto, nuovo, modifica in misura rilevante la trattazione dell'impugnativa, relegando la domanda del comune di espropriare formalmente tale superficie ad un ruolo subordinato ed accessorio rispetto a quella formulata dagli espropriati, al di fuori di tale procedura, di essere indennizzati per gli effetti derivanti dall'istituzione del vincolo EP a carico della loro particella, indipendentemente quindi dall'intenzione del comune di __________ di acquisirne la proprietà.

                                         La notifica 6 maggio 1998 implica difatti, in primo luogo, qualora risultasse fondata, la decadenza della necessità di ossequiare la procedura di pubblicazione degli atti prevista agli art. 20 segg. Lespr per conseguire l'espropriazione formale del fondo. Dovesse effettivamente realizzarsi a pregiudizio della superficie in rassegna un'espropriazione materiale, come asseriscono i ricorrenti e come del resto pare di poter dedurre dall'offerta di indennità formulata in questa procedura dal comune, quest'ultimo potrebbe senz'altro pretendere l'esproprio formale dell'area interessata mediante semplice richiesta fondata sull'art. 6 Lespr: richiesta che esso ha già chiaramente manifestato dando avvio alla procedura d'espropriazione formale in esame.

                                         D'altro canto, la notifica di pretese per asserita espropriazione materiale del fondo trasferisce alla procedura di esame circa la realizzazione di quest'ultima fattispecie la verifica della sussistenza del vincolo pianificatorio che ne sta alla base e del pubblico interesse che lo legittima. Al di là delle appena menzionate conseguenze derivanti dalla pura applicazione del diritto espropriativo cantonale, le premesse circa l'avverarsi di una (pregressa) espropriazione materiale devono difatti sempre essere verificate, d'ufficio, da parte del Tribunale d'espropriazione anche nel contesto di una procedura di espropriazione formale, in attuazione del diritto federale, cui appartiene tale nozione: e questo anche se il provvedimento che, asseritamente, la realizza è finalizzato in ultima analisi, come nel concreto caso, al conseguimento dell'espropriazione formale del fondo colpito (DTF 116 Ib 235 segg., consid. 2b, 239 seg.; inoltre 114 Ib 286 segg., consid. 5 pag. 293 seg. con rinvii).

                                         Nell'istanza di indennità per espropriazione materiale 6 maggio 1998 i ricorrenti hanno chiesto di sospenderne l'esame in attesa del presente giudizio, adducendo che trattasi di una pretesa formulata a titolo cautelare, volta unicamente a scongiurare la perenzione delle loro pretese. Ora, a prescindere dal fatto che l'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto tale richiesta, essa sarebbe stata ad ogni buon conto inoperante: spettava - e spetta ancora esclusivamente al municipio di __________ di prendere posizione sulla menzionata notifica di pretese stessa in nome del comune e, in caso di contestazione delle richieste formulate dai ricorrenti, di chiedere al Tribunale d'espropriazione l'avvio della procedura di stima (art. 39 cpv. 3 Lespr).

                                         Di conseguenza - e coerentemente con quanto appena esposto - è piuttosto la procedura di espropriazione formale introdotta dal comune di __________ che dovrà rimanere sospesa sino al momento in cui il municipio avrà compiuto questo passo e il Tribunale sarà chiamato a giudicare circa la sussistenza di un'espropriazione materiale a pregiudizio della superficie del mapp. __________ colpita dal vincolo EP e la determinazione del relativo risarcimento.

                                         In conclusione, i ricorrenti non possono pretendere che la procedura di indennizzo per espropriazione materiale dagli stessi introdotta venga trattata posteriormente all'evasione di quella di espropriazione formale iniziata dal comune, dal momento che ne condiziona in maniera determinante l'esame e l'esito.

                                   4.   Sia infine soggiunto, a titolo abbondanziale, che in sede di esame della domanda di indennizzo per espropriazione materiale - semmai le parti non raggiungessero un'intesa su questo oggetto - il Tribunale di prima istanza dovrà preliminarmente chinarsi, oltre che sulla sussistenza (sotto l'aspetto temporale) del vincolo EP, che ha ammesso al momento del giudizio impugnato, anche sull'esame della censura di decadenza della pubblica utilità dello stesso, sollevata dai ricorrenti, a seguito di un insufficiente incremento demografico rispetto alle previsioni del PR 1976. Giusta l'art. 21 cpv. 2 LPT i piani di utilizzazione devono difatti essere riesaminati e, se del caso, adattati, in caso di notevole cambiamento delle circostanze. La giurisprudenza riconosce, di conseguenza, la possibilità di contestare, a titolo pregiudiziale, un PR in un caso di sua applicazione laddove le circostanze, ma in particolare l'interesse pubblico che aveva giustificato l'adozione del piano e le restrizioni da esso indotte, sono radicalmente mutate nel frattempo (RDAT II-1999 n. 62 consid. 10c, pag. 232).Il Tribunale d'espropriazione non poteva pertanto limitarsi, come ha invece ritenuto nel giudizio impugnato, a respingere la menzionata censura, adducendo che l'interesse pubblico alla base del vincolo EP sancito attraverso il PR 1976 non poteva più essere rimesso in discussione in sede espropriativa: tanto più che trattavasi di vincolo istituito, al momento dell'emanazione della sua sentenza, da oltre vent'anni.

                                   5.   Sulla scorta di quanto precede il gravame dev'essere respinto. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 6, 20, 21, 22, 39, 50 Lespr, 21 LPT, 3, 18, 28, 43, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio e le spese, di fr. 800.--, sono poste a carico degli insorgenti in solido.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

50.1997.3 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.06.2001 50.1997.3 — Swissrulings