Incarto n. 91.2012.71 9596/802
Bellinzona 23 novembre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 9596/802 del 20 aprile 2012;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione alle norme della circolazione,
per avere in data 14 febbraio 2012 in territorio di __________ alla guida del veicolo TI __________ circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 30 km/h ivi prescritti:
velocità accertata con apparecchio laser: 52 km/h;
velocità punibile dedotta la tolleranza: 49 km/h;
e propone la condanna alla multa di fr. 340.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-;
prospettata all’imputato in sostituzione dell’imputazione prevista nel decreto d'accusa la seguente infrazione alle norme della circolazione:
“alla guida del veicolo TI __________ ha circolato il 14 febbraio 2012 nell’abitato di __________ a velocità inadeguata, entrando in una zona 30 a velocità superiore”;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con l’art. 32 cpv. 1 LCStr;
rilevato che l’imputato prende atto della modifica dell’imputazione e non ha nulla di particolare da dire in merito, rileva tuttavia di avere frenato subito dopo essere entrato nella zona 30, tant’è che si è fermato prima del passaggio pedonale per lasciare attraversare la persona che si vede sulla fotografia agli atti;
richiamati gli art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con l’art. 32 cpv. 1 LCstr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, per avere alla guida del veicolo TI __________ circolato il 14 febbraio 2012 nell’abitato di __________ a velocità inadeguata, entrando in una zona 30 a velocità superiore.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 150.- (centocinquanta);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 530.- (cinquecentotrenta) con motivazione scritta e di fr. 130.- (centotrenta) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 150.- multa
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 80.- spese giudiziarie
fr. 280.- totale