Incarto n. 91.2012.35 1937/806
Bellinzona 26 settembre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 1937/806 del 13 gennaio 2012;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
guida senza licenza di circolazione
per avere circolato, il 28 ottobre 2011 a __________, con l’autofurgone TI __________ sovraccarico;
e propone la condanna alla multa di fr. 1'000.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 120.- e alle spese di fr. 40.-;
rilevato che l’imputato chiede la riduzione della multa;
richiamati gli art. 96 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 9 cpv. 1, 30 cpv. 2 LCStr, 67 ONC; 106 CP; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di guida senza licenza di circolazione per avere circolato, il 28 ottobre 2011 a __________, con l’autofurgone TI __________ sovraccarico.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 430.- (quattrocentotrenta) con motivazione scritta e di fr. 130.- (centotrenta) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 500.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 30.- spese giudiziarie
fr. 630.- totale