Incarto n. 91.2012.15 929/890
Bellinzona 31 maggio 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 929/890 del 13 gennaio 2012;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione alle norme della circolazione
per avere posteggiato, il 12 agosto 2011 a __________, il veicolo TI __________ dopo un’intersezione a meno di 5 metri dalla carreggiata trasversale;
e propone la condanna alla multa di fr. 120.- oltre alla tassa di fr. 50.- e alle spese di fr. 20.-;
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 37 cpv. 2 LCStr, 18 cpv. 2 lett. d, 19 cpv. 2 lett. a ONC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 929/890 del 13 gennaio 2012.
2. Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 270.- (duecentosettanta) sono a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 70.- spese giudiziarie
fr. 270.- totale