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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 13.09.2011 91.2011.91

September 13, 2011·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·362 words·~2 min·2

Summary

Posteggiare un veicolo su un fondo privato, contravvenendo al divieto debitamente segnalato dall'apposito avviso autorizzato dal giudice di pace

Full text

Incarto n. 91.2011.91 13085/209

Bellinzona 13 settembre 2011  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Gabriele Fossati in qualità di segretario per giudicare

IM 1 difeso da: __________, __________,  

visto                                  il decreto d’accusa n. 13085/209 del 29 aprile 2011;

preso atto                          che la Sezione della circolazione, Camorino, ritiene l’imputato autore colpevole di

                                        uso illecito di un fondo a scopo di posteggio

                                        per avere il 18 gennaio 2011 a __________ fatto illecitamente uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace;

                                        e propone la condanna alla multa di fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento del suo assistito;

richiamati                          gli art. 375bis CPC-TI e 258 e segg. CPC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia                 1.     è autore colpevole di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio per avere il 18 gennaio 2011 a __________ fatto illecitamente uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace.

                                 2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

                                2.1. alla multa di fr. 50.- (cinquanta) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostituiva è fissata in giorni 1 (uno).

                                         2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 530.- (cinquecentotrenta) con motivazione scritta e di fr. 230.- (duecentotrenta) senza motivazione scritta.

                                 3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

                                 4.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

                                        -    per raccomandata

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese               a carico di IM 1

                                    fr.                             50.-          multa

                                    fr.                           170.-          tassa di giustizia

                                    fr.                             60.-          spese giudiziarie

                                    fr.                            280.-          totale

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