Incarto n. 91.2011.129 1400/990
Bellinzona 1 febbraio 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1 difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 1400/990 del 31 agosto 2011;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
contravvenzione alla LF sulle foreste
per avere, nel corso della primavera del 2010, dato seguito ad un’utilizzazione dannosa ed essere transitato con veicoli a motore in area boschiva sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________ (di sua proprietà e di proprietà del Patriziato di __________), senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità forestale;
e propone la condanna alla multa di fr. 4'880.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.-;
rilevato che il difensore chiede la riduzione della multa, che deve essere commisurata al grado di colpevolezza e alle condizioni dell’imputato e deve essere inflitta solo per le utilizzazioni del bosco effettivamente dannose;
richiamati gli art. 43 cpv. 1 lett. d LFo in relazione con gli art. 15, 16 cpv. 1 LFo, 13, 14 cpv. 1 LCFo, 21 lett. b e lett. c, 22 cpv. 1 RLCFo; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sulle foreste per avere, nel corso della primavera del 2010, dato seguito ad un’utilizzazione dannosa ed essere transitato con veicoli a motore in area boschiva sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________ (di sua proprietà e di proprietà del Patriziato di __________), senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità forestale.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 2'200.- (duemiladuecento);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 22 (ventidue) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 2'200.- multa
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 2'500.- totale