Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.02.2012 91.2011.129

February 1, 2012·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·430 words·~2 min·4

Summary

Utilizzazione dannosa e transito con veicoli a motore in area boschiva senza autorizzazione dell'autorità forestale

Full text

Incarto n. 91.2011.129 1400/990

Bellinzona 1 febbraio 2012  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

 IM 1   difeso da:   DI 1    

visto                                  il decreto d’accusa n. 1400/990 del 31 agosto 2011;

preso atto                          che la AINQ 1  ritiene l’imputato autore colpevole di

                                        contravvenzione alla LF sulle foreste

                                        per avere, nel corso della primavera del 2010, dato seguito ad un’utilizzazione dannosa ed essere transitato con veicoli a motore in area boschiva sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________ (di sua proprietà e di proprietà del Patriziato di __________), senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità forestale;

                                        e propone la condanna alla multa di fr. 4'880.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.-;

rilevato                              che il difensore chiede la riduzione della multa, che deve essere commisurata al grado di colpevolezza e alle condizioni dell’imputato e deve essere inflitta solo per le utilizzazioni del bosco effettivamente dannose;

richiamati                          gli art. 43 cpv. 1 lett. d LFo in relazione con gli art. 15, 16 cpv. 1 LFo, 13, 14 cpv. 1 LCFo, 21 lett. b e lett. c, 22 cpv. 1 RLCFo; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia                 1.     IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sulle foreste per avere, nel corso della primavera del 2010, dato seguito ad un’utilizzazione dannosa ed essere transitato con veicoli a motore in area boschiva sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________ (di sua proprietà e di proprietà del Patriziato di __________), senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità forestale.

                                 2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

                                         2.1. alla multa di fr. 2'200.- (duemiladuecento);

                                               2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 22 (ventidue) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.

                                 3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

                                 4.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di  IM 1

                                    fr.                         2'200.-          multa

                                    fr.                           250.-          tassa di giustizia

                                    fr.                             50.-          spese giudiziarie

                                    fr.                         2'500.-          totale

91.2011.129 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.02.2012 91.2011.129 — Swissrulings