Incarto n. 81.2013.5 DA 5788/2012
Bellinzona 27 novembre 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1 __________ (difensore: DI 1, __________)
visto il decreto d’accusa n. 5788/2012 del 13 dicembre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione grave alle norme della circolazione,
per avere, il __________ a __________, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo __________ targato TI __________ alla velocità di 80 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'250.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 700.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna per complessivi fr. 2’250.-. decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 18.06.2012 (art. 46 cpv. 1 CP), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 45 (art. 36 CP).
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 5788/2012 del 13 dicembre 2012.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.- (seicento) sono a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spesIM 1
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 600.- totale