Incarto n. 81.2013.47 DA 294/2013
Bellinzona 16 gennaio 20134
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Samantha Dieng in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1 __________ difeso da: DI 1, __________
visto il decreto d’accusa n. 294/2013 del 28 gennaio 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 110.00 cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 2'200.00. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS). 2. Alla multa di CHF 900.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (art. 106 cpv. 2 CPS). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 100.00. 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
rilevato che il difensore contesta la commisurazione della pena proposta dal Procuratore pubblico; in particolare, tenuto conto della personalità e delle circostanze concrete afferenti l’infrazione oggetto del procedimento, chiede la diminuzione del numero di aliquote giornaliere, la sospensione condizionale della pena per il periodo minimo legale di due anni, così come la diminuzione della multa;
richiamati gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 v.LCStr; 4a cpv. 1 lett. b ONC, 22 cpv. 1 OSS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 125 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 160.- (centosessanta), per un totale di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 480.- (quattrocentottanta);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (82957).
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 480.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 930.00 totale