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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.06.2013 81.2012.355

June 21, 2013·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·793 words·~4 min·4

Summary

Infrazione grave alle norme della circolazione

Full text

Incarto n. 81.2012.355 DA 3816/2012

Bellinzona 21 giugno 2013  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di cancelliera per giudicare

 IM 1           difeso da:   DI 1    

visto                                  il decreto d’accusa n. 3816/2012 del 3 settembre 2012;

preso atto                          che il   AINQ 1  ritiene l’imputato autore colpevole di

                                        grave infrazione alle norme della circolazione

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 76 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h.;

                                        fatti avvenuti a __________;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

                                        e propone la condanna a

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 300.00 cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 13'500.00. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                 2.     Alla multa di CHF 500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 100.00.

                                 4.     Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 100.00 ciascuna per complessivi fr. 2'000.00. decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 22.06.2009 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 36 CPS).

                                 5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato                              che il Procuratore pubblico chiede la conferma del decreto d’accusa;

rilevato                              che il difensore pur non contestando i fatti, chiede una riduzione dell’aliquota, ritenuta la situazione economica dell’imputato, come pure una riduzione della multa. Egli chiede inoltre di prescindere dalla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente inflitta al prevenuto;

richiamati                          gli art. 90 cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia                 1.     IM 1 è autore colpevole d’infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 76 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h..

                                 2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

                                        2.1.  alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1'350.-- (milletrecentocinquanta).

                                               2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                         2.2. alla multa di fr. 300.- (trecento);

                                               2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        2.3.  non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 2'000.-. decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 22.06.2009 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 36 CPS), ma lo prolunga di due anni.

                                        2.4.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione scritta.

                                 3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

                                 4.     Intimazione a:

                                        -    per raccomandata

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

                                             Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

                                             Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                             Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

                                             Sezione della circolazione, Camorino

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico di  IM 1

                                    fr.                            300.-          multa

                                    fr.                           150.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            100.-          spese giudiziarie                 

                                    fr.                            550.-          totale

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