Incarto n. 81.2012.216 DA 2444/2012
Bellinzona 7 settembre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
IM 1, difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 2444/2012 del 29 maggio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
guida in stato di inattitudine
per aver condotto il motoveicolo __________ targato TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.24 - max. 1.63 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il __________;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'800.-;
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 400.-.
rilevato che il difensore chiede una riduzione drastica della multa, una riduzione o esenzione delle tasse di giustizia e delle spese del decreto e una riduzione o esenzione delle spese per l’odierno dibattimento;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per avere condotto, il __________ a __________, il motoveicolo __________ targato TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.24 - max. 1.63 grammi per mille).
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1'800.- (milleottocento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2. alla multa di fr. 350.- (trecentocinquanta);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Non si prelevano né tasse, né spese.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 350.- multa
fr. 350.- totale