Incarto n. 81.2012.175 DA 270/2012
Bellinzona 28 maggio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di Segretario per giudicare
IM 1 (difesa dall’. DI 1, )
visto il decreto d’accusa n. 270/2012 del 23 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
diffamazione
per avere, a __________, il 25 agosto 2011, comunicando con un terzo, reso sospetta una persona di condotta disonorevole, e meglio, per aver detto alla signora __________ che la signora __________ avrebbe in passato tradito il marito fornendo una prestazione sessuale orale a __________, marito dell’imputata;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 400.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento della sua assistita;
richiamati gli art. 173 CP; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta dall’imputazione di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n° 270/2012 del 23 gennaio 2012.
2. Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- (trecento) sono a carico dello Stato.
Qualora l’accusatrice privata dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 300.- totale