Incarto n. 81.2012.112 DA 1089/2012
Bellinzona 21 giugno 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di Cancelliera per giudicare
IM 1 difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 1089/2012 del 12 marzo 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
1. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per essersi intenzionalmente opposto all’analisi dell’alito, alla prova del sangue e ad un esame medico completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 65 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 5'200.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 750.- decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il 17.11.2010, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 25 (art. 36 CPS).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
rilevato che il Procuratore pubblico chiede la conferma del decreto d’accusa;
rilevato che il difensore chiede :
· la riduzione delle aliquote
· la diminuzione dell’ammontare delle stesse
· la riduzione della multa (che se troppo elevata si tramuterebbe in pena detentiva)
· il ripristino della condizionale
richiamati gli art. 91a cpv. 1 LCStr; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCS per essersi intenzionalmente opposto all’analisi dell’alito, alla prova del sangue e ad un esame medico completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1'500.- (millecinquecento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2.2. alla multa di fr. 400.- (quattrocento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 13 (tredici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3 non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da fr. 30.ciascuna per complessivi fr. 750.- decretata nei suoi confronti dalla
Pretura penale il 17.11.2010 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in
caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 25 (art. 36 CPS),
ma prolunga il periodo di prova di due anni;
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La Cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 400.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 700.-- totale senza motivazione scritta