Incarto n. 81.2012.111 DA 1171/2012
Bellinzona 31 maggio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1 difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. DA 1171/2012 del 20 marzo 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di:
infrazione grave alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le nome medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la propria vettura alla velocità di 77 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'100.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.
2. Alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede che l’imputato vada esente da pena;
richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. Enrico Giannini è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS per avere violato gravemente le nome medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la propria vettura alla velocità di 77 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 6 (sei) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr. 660.- (seicentosessanta).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.- (seicentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione scritta.
3. Non si assegnano indennità.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- per raccomandata
Avv. Andrea Bersani, Bellinzona 1 Caselle,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coord. cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 125.- tassa di giustizia
fr. 125.- spese giudiziarie
fr. 250.- totale