Incarto n. 81.2011.376 DA 3988/2011
Bellinzona 23 maggio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
IM 1IM 1 __________ (difensore: DI 1, __________)
prevenuto colpevole di abuso delle targhe
per avere contraffatto, al fine di farne uso, le targhe di controllo TI __________, applicandole all’autofurgone __________ in quel mentre posteggiato;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 97 cifra 1 cpv. 4 (recte: art. 97 cifra 1 cpv. 5) vLCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 10 ottobre 2011 n. 3988/2011 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 190.- (centonovanta) cadauna (art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 950.- (novecentocinquanta).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
4. Ordina la confisca e la distruzione delle 2 targhe di controllo TI __________ risultate contraffatte, sequestrategli dalla Polizia cantonale il 16 agosto 2011 (art. 69 CP).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
rilevato che il difensore chiede l’assoluzione dell’imputato;
sentito per ultimo l’imputato, il quale si riallaccia a quanto detto dal suo difensore, ribadendo quale fosse il reale scopo delle targhe contraffatte;
visti gli artt. 1, 69 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,
pronuncia 1. IM 1 è assolto dall’imputazione di abuso della licenza e delle targhe (art. 97 cifra 1 cpv. 5 vLCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 500.- (cinquecento) sono poste a carico dello Stato.
2.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
3. A IM 1 è assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di CHF 500.- (cinquecento).
4. È ordinata la confisca e la distruzione delle 2 targhe di controllo TI __________ risultate contraffatte e sequestrate all’imputato dalla Polizia cantonale il 16 agosto 2011.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
6. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
AINQ 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Divisione della giustizia, Bellinzona
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Servizio reperti, Bellinzona.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 300.- tassa di giustizia
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 50.- testi
CHF 500.- totale