Incarto n. 81.2011.192 DA 1981/2011
Bellinzona 18 ottobre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1 e ivi
visto il decreto d’accusa n. 1981/2011 del 16 maggio 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'000.- (tremila). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni. 2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-. 4. Alla revoca del beneficio della sospensione codnizionale concesso alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna per complessivi fr. 300.- decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il 12.01.10 con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6. 5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che l’imputato chiede il suo proscioglimento nonché il riconoscimento di un’indennità per le spese e il torto morale;
richiamati gli art. 13 e 17 CP; 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr., 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSS; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dal reato di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 1981/2011 del 16 maggio 2011.
2. Le tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta)
sono poste a carico dello Stato.
3. A IM 1 viene riconosciuta un’indennità di fr.
100.- (cento).
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Divisione della Giustizia, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (80619).
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 550.00 totale