Incarto n. 81.2011.132 DA 1252/2011
Bellinzona 6 novembre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Paolo Cardillo in qualità di segretario per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto d’accusa n. DA 1252/2011 del 4 aprile 2011;
preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole dicontravvenzione alla LF sugli stupefacenti, guida in stato di inattitudine
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta)
cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'000.- (mille). L'esecuzione della
pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni. 2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20
(venti). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
fr. 1'100.-. 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che l’imputato chiede la riduzione della multa e delle spese;
richiamati gli art. 91 cpv. 2 LCStr., art. 19 cifra 1 LStup. ; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1 guida in stato di inattitudine
per avere, il __________ a __________, condotto l’autovettura __________ targata TI __________ essendo sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così
come emerge dall’analisi tossicologica del 17 febbraio 2011 risultata
positiva per la cannabis;
1.2 contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, nel periodo compreso tra il __________ ed il __________ in diverse località del Cantone tra le quali __________, senza essere
autorizzato, consumato almeno 110 grammi di marijuana;
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 18 (diciotto) aliquote giornaliere di fr. 50 (cinquanta), per un totale di fr. 900 (novecento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1200.-
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
per raccomandata:
AINQ 1, __________,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 1'100.- spese giudiziarie
fr. 1'200.- totale