Incarto n. 50.2007.7 10.2006.422
Bellinzona 2 agosto 2007
Trasmissione incarto In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sull’avviso di recidiva 2 maggio 2007 del Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale nei confronti di
IS 1
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che __________ è stato condannato il 5 febbraio 2004 dalle Assise correzionali di __________ alla pena di 4 mesi di detenzione;
che l’interessato è stato liberato condizionalmente il 19 dicembre 2004 con un periodo di prova di 2 anni e sottoposto ad assistenza riabilitativa;
che nel periodo di prova __________ ha commesso un nuovo reato ed è stato condannato dalla Pretura penale il 29 marzo 2007 a una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 90.- e una multa di fr. 200.-;
che il 2 maggio 2007 il Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale ha emanato un avviso di recidiva e assegnato al condannato un termine di 20 giorni per presentare osservazioni;
che entro tale termine __________ non ha presentato osservazioni;
che per l’art. 89 cpv. 1 CP “se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto, il giudice competente per giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell’esecuzione”;
che giusta il cpv. 2 del medesimo articolo “se, nonostante il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova, non vi è da attendersi che il condannato commetta nuovi reati, il giudice rinuncia al ripristino dell’esecuzione. Può ammonire il condannato e prorogare il periodo di prova della metà al massimo della durata stabilita inizialmente dall’autorità competente”;
che secondo l’art. 339 cpv. 1 CPP “il Giudice dell’applicazione della pena è competente:
…
j) ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 2-4 e 95 cpv. 3-5 CP);
k) ad esercitare tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto federale assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione”,
che in concreto il nuovo procedimento nei confronti di __________ è concluso e la sentenza definitiva: ne segue che la competenza per giudicare sul ripristino dell’esecuzione della precedente pena – nonostante l’incompleta e inappropriata indicazione dell’art. 89 CP nell’art. 339 cpv. 1 lett. j CPP (contrariamente a quanto avviene nell’art. 349 cpv. 1 CPP per la revoca della sospensione condizionale di cui all’art. 46 CP) – è ora del giudice dell’applicazione della pena in virtù della clausola generale che gli assegna la competenza per tutto quanto riguarda l’esecuzione delle pene dopo la crescita in giudicato della sentenza di condanna (art. 339 cpv. 1 lett. k CPP);
che pertanto l’incarto deve essere trasmesso a questo giudice affinché proceda nei suoi incombenti;
visti gli art. 89 CP; 339 CPP,
pronuncia: 1. L’incarto è trasmesso per competenza al giudice dell’applicazione della pena.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: