Incarto n. 50.2004.3 DA 681/2003
Bellinzona 11 febbraio 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare nella procedura penale avviata con istanza di data 22 gennaio 2004 da
__________ _________, _________
con la quale chiede la revoca dell'espulsione dalla Svizzera pronunciata con sentenza di questa Pretura penale del 7 maggio 2003, cresciuta in giudicato;
preso atto che con osservazioni di data 4 febbraio 2004 il __________ ha comunicato di rimettersi al giudizio di questo giudice;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto: che con sentenza 7 maggio 2003 di questa Pretura penale, cresciuta in giudicato, la signora __________ __________, nata __________, è stata dichiarata autrice colpevole di infrazione alla Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale) e di esercizio illecito della prostituzione, ed è stata condannata in contumacia alla pena di 5 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre anni;
che con l'istanza che ci occupa __________ __________, nata __________, ha postulato la revoca dell'espulsione dal territorio svizzero;
che a giustificazione della richiesta vi è l'intenzione di contrarre matrimonio con il signor __________ __________i, cittadino svizzero, domiciliato a __________;
che a tale fine ha già avviato la necessarie pratiche;
che per il medesimo motivo in data 9 gennaio 2004 l'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione, __________, ha sospeso fino al 31 marzo 2004 il divieto d'entrata in Svizzera emesso il 12 marzo 2003 dall'autorità amministrativa per un periodo di tre anni;
che il Sostituto Procuratore pubblico nelle sue osservazioni si è rimesso al prudente giudizio di questo giudice;
che le premesse per la revoca dell'espulsione non sono date ma, tenuto conto dei motivi addotti, nonché del fatto che prima dei reati in parola la qui istante era incensurata, che alla luce dei tipo di reato da lei commesso non risultano esserci pericoli di ordine pubblico, può essere concessa la sospensione condizionale della pena, prescrivendo all'interessata un periodo di prova di 3 (tre) anni;
visti gli art. 55 CPS; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP
pronuncia: 1. In parziale accoglimento dell'istanza, la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni inflitta ad __________ __________, nata __________, con sentenza di questa Pretura penale di data 7 maggio 2003, è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 50.-- sono poste a carico della richiedente.
3. Intimazione a:
__________ __________, __________, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ufficio giuridico, __________, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________, Comando polizia cantonale, __________, Sezione esecuzione pene e misure, __________ -__________ __________ __________, in __________ __________, __________, per conoscenza.
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale.
Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.