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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.07.2003 50.2003.9

July 30, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·578 words·~3 min·7

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 50.2003.9/fc DA 792/2003

Bellinzona 30 luglio 2003

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire nella procedura penale avviata con istanza 21 luglio 2003 da

__________ __________ e __________ __________ /__________ (__________) il __________.1976, cittadina brasiliana, residente a __________ in __________, operaia, coniugata  

mediante la quale è chiesta la revoca dell'espulsione pronunciata con decreto di accusa n. __________/__________ del __________ 2002, cresciuto in giudicato;

preso atto                          che con osservazioni 25 luglio 2003 il Procuratore generale Bruno Balestra si è rimesso al giudizio di questo giudice, non senza rilevare che l'istante dopo il decreto d'accusa citato è stata oggetto di altri due decreti d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto e in diritto

che                                    con decreto di accusa 31 luglio 2002 del Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, __________ __________ e __________ è stata dichiarata colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e di esercizio illecito della prostituzione ed è stata condannata alla pena di 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni (cfr. act 1);

che                                    questo decreto d'accusa le è stato regolarmente notificato e tradotto nella sua lingua materna da un interprete (cfr. act. 2);

che                                    ciononostante l'istante è rientrata in Svizzera a metà ottobre dello stesso anno ed ha esercitato illecitamente la prostituzione sino al 5 novembre 2002, venendo condannata con decreto di accusa n. __________/__________ del __________ 2002 ad una pena di 60 giorni di detenzione sospesa condizionalemente per un periodo di prova di 3 anni;

che                                    in dispregio di questa nuova condanna e del precedente decreto di accusa la signora __________ è rimasta in Svizzera dal 7 dicembre 2002 al 26 febbraio 2003, esercitando la prostituzione a __________ per un periodo imprecisato e a __________ dal 1 al 8 febbraio 2003: per questi fatti è stato emanato a suo carico un ulteriore decreto di accusa n. __________/__________ del __________ 2003 mediante il quale è stata condannata alla pena di 40 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;

che                                    l'istante chiede ora la revoca dell'espulsione a causa di matrimonio, contratto a __________ (__________) il 20 maggio 2003, con il signor __________ di __________;

che                                    da una verifica risulta che il matrimonio non è ancora stato confermato in Svizzera;

che                                    agli atti non vi sono elementi che diano sufficiente certezza che il matrimonio sia stato contratto con la reale volontà di formare una famiglia in Svizzera;

che                                    per contro dal comportamento della signora __________ si evince una sua particolare refrattarietà al rispetto delle leggi e dell'ordine pubblico;

che                                    pertanto la questione del ricongiungimento famigliare appare del tutto secondaria rispetto alla legittima tutela dell'ordine pubblico;

che                                    l'istanza deve così essere respinta;

visti                                   gli art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP

pronuncia

                                 1.     L'istanza è respinta.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Procuratore generale Bruno Balestra, Via __________, __________, __________ __________, c/o __________, Via __________, __________, __________, Via __________, __________,  

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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