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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.08.2003 50.2003.4

August 7, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·573 words·~3 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 50.2003.4/KRM DA 777/2002

Bellinzona 7 agosto 2003

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 17 luglio 2003 da

__________ __________,  di __________ __________ e di __________ __________, nata a __________ (__________) il __________.1983, cittadina moldava, residente a __________, cuoca, nubile  

con la quale chiede             la revoca o la sospensione dell'espulsione pronunciata con decreto di accusa n. __________/__________ del __________ 2002, cresciuto in giudicato;

preso atto                          che con osservazioni 5 agosto 2003 il Procuratore pubblico Nicola Respini, __________, ha comunicato di preavvisare favorevolmente la richiesta di revoca dell'espulsione;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto ed in diritto

che                                    con decreto di accusa 28 ottobre 2002 del Procuratore pubblico Nicola Respini, __________ __________ è stata dichiarata colpevole di denuncia mendace, infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e di esercizio illecito della prostituzione ed è stata condannata alla pena di 20 giorni di detenzione sospesa condizionalemnte per un periodo di prova di 2 anni e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni;

che                                    con l'istanza che ci occupa è ora chiesta la revoca o la sospensione dell'espulsione;

che                                    il Procuratore pubblico nelle sue osservazioni 5 agosto 2003 ha preavvisato favorevolmente la domanda, precisando che l'interessata ha, contrariamente ad altre donne coinvolte, attivamente collaborato nel corso dell'inchiesta di polizia; che le sue dichiarazioni hanno permesso di individuare alcuni componenti di un'organizzazione criminale, che sono stati arrestati e dovranno comparire davanti al giudice; e che l'istante dopo avere confermato le sue dichiarazioni anche in occasione di confronti dovrà presenziare al dibattimento come testimone;

che                                    il magistrato inquirente ha specificato che il rimpatrio della signora __________ è stato posticipato da una parte proprio per i citati motivi e dall'altra in attesa di ottenere dal paese di origine le garanzie che sarebbe stata protetta contro le possibili ritorsioni nei suoi confronti per le dichiarazioni rilasciate;

che                                    tuttavia la __________, per quanto risulta al Magistrato, non è in grado di dare sufficienti garanzie;

che                                    nelle suddescritte circostanze ben si giustifica accogliere la richiesta dell'istante, la quale, oltre ad avere dopo l'emanazione del decreto di accusa attivamente aiutato la Magistratura inquirente, dando così tangibile segno della sua buona volontà nel redimersi, corre concretamente il rischio di gravi ritorsioni nel suo paese, dove l'organizzazione di cui sopra pure operava e della quale alcuni membri non sono ancora stati catturati;

visti                                   gli art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP

pronuncia:                1.     In accoglimento dell'istanza la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni inflitta a __________ __________ con decreto di accusa 28 ottobre 2002 è revocata con effetto immediato.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della richiedente.

                                 3.     Intimazione a:

__________, __________, Procuratore pubblico Nicola Respini, __________ (con inc. __________/__________di ritorno) Sezione cantonale degli stranieri, __________ Comando polizia cantonale, __________ Sezione esecuzione pene e misure, __________ - __________ Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________  

Il presidente:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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