Incarto n. 50.2003.4/KRM DA 777/2002
Bellinzona 7 agosto 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 17 luglio 2003 da
__________ __________, di __________ __________ e di __________ __________, nata a __________ (__________) il __________.1983, cittadina moldava, residente a __________, cuoca, nubile
con la quale chiede la revoca o la sospensione dell'espulsione pronunciata con decreto di accusa n. __________/__________ del __________ 2002, cresciuto in giudicato;
preso atto che con osservazioni 5 agosto 2003 il Procuratore pubblico Nicola Respini, __________, ha comunicato di preavvisare favorevolmente la richiesta di revoca dell'espulsione;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto di accusa 28 ottobre 2002 del Procuratore pubblico Nicola Respini, __________ __________ è stata dichiarata colpevole di denuncia mendace, infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e di esercizio illecito della prostituzione ed è stata condannata alla pena di 20 giorni di detenzione sospesa condizionalemnte per un periodo di prova di 2 anni e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni;
che con l'istanza che ci occupa è ora chiesta la revoca o la sospensione dell'espulsione;
che il Procuratore pubblico nelle sue osservazioni 5 agosto 2003 ha preavvisato favorevolmente la domanda, precisando che l'interessata ha, contrariamente ad altre donne coinvolte, attivamente collaborato nel corso dell'inchiesta di polizia; che le sue dichiarazioni hanno permesso di individuare alcuni componenti di un'organizzazione criminale, che sono stati arrestati e dovranno comparire davanti al giudice; e che l'istante dopo avere confermato le sue dichiarazioni anche in occasione di confronti dovrà presenziare al dibattimento come testimone;
che il magistrato inquirente ha specificato che il rimpatrio della signora __________ è stato posticipato da una parte proprio per i citati motivi e dall'altra in attesa di ottenere dal paese di origine le garanzie che sarebbe stata protetta contro le possibili ritorsioni nei suoi confronti per le dichiarazioni rilasciate;
che tuttavia la __________, per quanto risulta al Magistrato, non è in grado di dare sufficienti garanzie;
che nelle suddescritte circostanze ben si giustifica accogliere la richiesta dell'istante, la quale, oltre ad avere dopo l'emanazione del decreto di accusa attivamente aiutato la Magistratura inquirente, dando così tangibile segno della sua buona volontà nel redimersi, corre concretamente il rischio di gravi ritorsioni nel suo paese, dove l'organizzazione di cui sopra pure operava e della quale alcuni membri non sono ancora stati catturati;
visti gli art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP
pronuncia: 1. In accoglimento dell'istanza la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni inflitta a __________ __________ con decreto di accusa 28 ottobre 2002 è revocata con effetto immediato.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della richiedente.
3. Intimazione a:
__________, __________, Procuratore pubblico Nicola Respini, __________ (con inc. __________/__________di ritorno) Sezione cantonale degli stranieri, __________ Comando polizia cantonale, __________ Sezione esecuzione pene e misure, __________ - __________ Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.