Incarto n. 50.2003.11/KRM 03 331
Bellinzona 28 maggio 2003
Decisione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare sull'istanza 15 maggio 2003 presentata da
__________ __________, domiciliato a __________, Via __________,
con la quale chiede che gli sia nominato un difensore d'ufficio;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto: che il 24 aprile 2003 è stato intimato al signor __________ un rapporto di contravvenzione da parte della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
che entro il termine di 15 giorni egli ha inoltrato le proprie osservazioni per il tramite dell'avv. __________ __________, che già lo patrocina in altre procedure e che si sarebbe messo a disposizione per questa incombenza a titolo gratuito e solo eccezionalmente;
che è ora chiesta la nomina di un difensore d'ufficio;
che per l'art. 17 LPContr se in una procedura di ricorso una parte si dimostra incapace di discutere la propria causa il Presidente della Pretura penale deve designargli un patrocinatore d'ufficio;
che attualmente non vi è ancora alcuna decisone di contravvenzione e tantomeno un ricorso;
che non essendoci una procedura di ricorso l'autorità adita non ha la competenza per designare un patrocinatore d'ufficio;
che l'istanza è pertanto irricevibile;
che eccezionalmente non si prelevano né tasse né spese;
visto l'art. 17 LPContr
pronuncia: 1. L'istanza è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
__________ __________, Via __________, __________,
Il presidente La segretaria: