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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 13.08.2003 40.2003.3

August 13, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,096 words·~10 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 40.2003.3 64.4.48010.251.97

(ex P.41/17.97)

Bellinzona 1 luglio 2003  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

__________,  

prevenuto colpevole di         1.  contravvenzione doganale, art. 74 cifra 6 Legge federale sulle dogane (LD),

                                        2.  infrazione ai divieti, art. 76 cifra 1 LD,

                                        per aver fatto dichiarare all'importazione presso l'ufficio doganale di Chiasso strada, il 19 febbraio 1997 e il 3 marzo 1997, in qualità di direttore della divisione esportazioni presso la ditta __________ due invii di formaggio Provolone P X 6 Dolce come conforme alle norme GATT alla voce di tariffa 0406.9039/esente, soggetto al permesso d'importazione, anziché come non conforme alle norme GATT alla voce di tariffa 0406.9091/298.60, anche soggetto al permesso d'importazione;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decisione penale del 23 ottobre 2002 no. 64.4.48010.251.97 (ex P.41/17.97) dell'Amministrazione federale delle dogane AFD, Direzione generale delle dogane, Berna, con cui è stato deciso:

                                        1.  __________ è condannato ad una multa di fr. 1'700.--.

                                        2.  All'opponente sono addossate le seguenti spese:

                                             - una tassa di decisione di (ridotta) fr. 130.--

                                             - una tassa di stesura di (ridotta) fr. 40.--

                                             le spese di procedura del decreto penale (ridotte) fr. 100.--.

                                        3.  La persona colpita dalla presente decisione può entro 10 giorni dalla notificazione, chiedere alla Direzione generale delle dogane, 3003 Berna, di essere giudicata da un tribunale.

                                        4.  La Direzione delle dogane, Lugano è incaricata di riscuotere la multa e le spese di procedura.

preso atto                          della richiesta di essere giudicato da un tribunale notificata tempestivamente dall’imputato in data 29/30 ottobre 2002;

visto                                  il rinvio a giudizio di data 5 febbraio 2003 della Direzione generale delle dogane;

richiamate                         l'istanza 23 giugno 2003 dell'imputato, con la quale ha chiesto di essere esonerato dalla comparsa al dibattimento ex art. 75 cpv. 5 DPA e la relativa decisione di dispensa del 24 giugno 2003;

ammesso                          agli atti il memoriale difensivo scritto 17 giugno 2003 dell'imputato;

indetto                               il dibattimento 1° luglio 2003, al quale è intervenuta unicamente l'Amministrazione federale delle dogane, Direzione generale delle dogane, Berna, rappresentata dal signor __________, mentre il Procuratore pubblico del Cantone Ticino Giovan Maria Tatarletti ed il Ministero pubblico della Confederazione hanno rinunciato a presenziare;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura della decisione penale;

sentita                               l'autorità inquirente, il cui rappresentante chiede la conferma integrale della decisione penale impugnata, così come indicato nella richiesta di rinvio a giudizio del 5 febbraio 2003. A suo modo di vedere la pena è proporzionata all'infrazione commessa, al fatto che sicuramente l'imputato ha commesso l'infrazione per negligenza e non per dolo ed alle circostanze specifiche del caso concreto;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    È il signor __________ autore colpevole di:

                                        1.1.  Contravvenzione doganale, art. 74 cifra 4 LD?

                                        1.2.  Infrazione ai divieti, art. 76 cifra 1 LD?

                                        2.    In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere inflitta una pena all’imputato?

                                        3.    A chi devono essere caricati gli oneri processuali?

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                         in fatto ed in diritto

                                        che il 19 febbraio 1997 ed il 3 marzo 1997 la ditta di spedizione __________ SA, __________, ha provveduto allo sdoganamento presso l'ufficio delle Dogane di Chiasso-Strada, di due partite di formaggio Provolone P X 6 Dolce di lordi kg 1'455,4, rispettivamente kg 239,5 provenienti dalla ditta __________ e destinate alla ditta __________;

                                        che su indicazione del signor __________, allora responsabile dell'esportazione della ditta __________, la casa di spedizione ha designato ai funzionari doganali il formaggio in questione come "conforme GATT", indicando la voce di tariffa 0406.9039/esente;

                                        che, a seguito di analisi effettuate dal competente ufficio dalla Direzione generale delle dogane, Berna su dei campioni dei due carichi del Provolone importato, è risultato che il tenore di acqua presente in quello del primo invio era del 60,1%, mentre in quello della seconda partita era del 58,6%;

                                        che per contro un formaggio Provolone con una percentuale di acqua superiore al 54% deve essere considerato formaggio a pasta semi dura;

                                        che il Provolone in esame, per poter essere sdoganato alla voce tariffaria 0406.9039, avrebbe dovuto presentare le caratteristiche di un formaggio a pasta dura (fino al 54% di tenore di acqua nel formaggio sgrassato), come richiesto dalla Convenzione internazionale del 1 giugno/18 luglio 1951 sull'uso delle designazioni d'origine e delle denominazioni dei formaggi (Convenzione di Stresa), elenco B;

                                        che di conseguenza il formaggio in questione avrebbe dovuto essere classificato invece come altro formaggio a pasta semi dura, alla voce di tariffa 0406.9091, e dunque assoggettato al dazio di fr. 298.60 per kg 100 di peso lordo, per complessivi fr. 5'060.95 (fr. 298.60 x 1'694,9);

                                        che in occasione del suo interrogatorio del 2 aprile 1997, il signor __________ ha dichiarato di essere il direttore d'esportazione della ditta __________ e di essere il responsabile del settore amministrativo per quanto concerne l'esportazione verso la Svizzera, nonché di essere a conoscenza delle disposizioni relative al tenore di acqua ammesso per i formaggi a pasta dura e del fatto che la dogana elvetica sdogana il formaggio sulla base della fattura emessa dal venditore;

                                        che con scritto di data 18 giugno 1997 l'imputato è insorto contro la decisione di accertamento del 22 maggio 1997 della Direzione delle dogane di Lugano/Servizio inquirente (D IV), sostenendo che il Provolone è un formaggio a pasta semi dura, per cui è da considerare conforme al GATT e da mandare esente da dazio. In effetti il citato decreto aveva appurato e confermato che il Provolone oggetto dei due invii, per poter essere sdoganato alla voce tariffa 0406.9039, avrebbe dovuto presentare le caratteristiche di un formaggio a pasta dura come richiesto dalla Convenzione di Stresa, elenco B. Poiché il tenore di acqua risultante dagli esami non rientrava nei parametri, il Provolone in questione ha dovuto essere inserito nella categoria "altri formaggi a pasta semi dura" della voce di tassazione n. 0406.9091 e pertanto assoggettato al dazio di fr. 298.60/kg di peso lordo;

                                         che tale ricorso è stato respinto dalla Direzione generale delle dogane con risoluzione del 24 settembre 1998, essendo stato nuovamente ribadito che il Provolone è incontestabilmente un formaggio a pasta dura. Questa posizione è stata pure confermata dalla Commissione federale di ricorso in materia doganale (CRD) il 27 gennaio 2000, in quanto chiamata dall'imputato ad esprimersi sul tema, con impugnazione del 23 ottobre 1998. Tale decisione è infine cresciuta in giudicato;

                                        che con decreto penale del 27 dicembre 2000 la Direzione generale delle dogane ha ritenuto l'imputato colpevole di contravvenzione doganale e infrazione ai divieti per negligenza e lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 1'700.--, poi ridotta a fr. 1'000.-- con decisione penale di data 23 ottobre 2002 a seguito dell'opposizione del signor __________, oltre alle spese di procedura;

                                        che in base all'art. 29 LD le persone soggette all'obbligo della denuncia doganale devono prendere tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione del controllo doganale stesso e per stabilire l'obbligo di pagare il dazio;

                                        che sono persone soggette a tale obbligo tutti coloro che trasportano merce oltre il confine ed i loro mandanti, cioè le persone che hanno effettivamente predisposto l'importazione dei prodotti in questione (DTF 107 Ib 198, 200 s.), art. 9 LD;

                                        che dal 1995, anno di entrata in vigore del regime GATT, l'importazione di formaggio è soggetta all'obbligo di permesso secondo l'art. 2 dell'Ordinanza del 17 maggio 1995 sull'importazione di latte e latticini, di oli e grassi commestibili (OILOC, attualmente art. 1 dell'Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli, OIAgr);

                                        che infrazioni all'obbligo di ottenere il permesso per l'importazione di simili prodotti devono essere perseguite sulla base della legislazione doganale, (vecchio art. 16 OILOC, attualmente art. 175 Legge federale sull'agricoltura Lagr);

                                        che l'Ordinanza federale sulle derrate alimentari (ODerr) distingue tra formaggi a pasta dura e semi dura a dipendenza proprio del tenore di acqua nel formaggio sgrassato, art. 55 cpv. 2 ODerr;

                                        che l'art. 76 cpv. 1 LD reputa colpevole di infrazione dei divieti chiunque contravviene ai divieti o alle limitazioni vigenti per l'importazione, l'esportazione o il transito ovvero ne pregiudica l'esecuzione in quanto fa varcare il confine a merci vietate o sottoposte a limitazioni eludendo il controllo doganale o effettuando dichiarazioni false o inesatte all'ufficio doganale competente, oppure contravviene altrimenti a un divieto o a una limitazione vigente per l'importazione, l'esportazione o il transito;

                                        che commette un'infrazione doganale pure chi froda il dazio o ne pregiudica la determinazione dichiarando inesattamente delle merci soggette a dazio oppure occultandole alla vista, art. 74 cifra 6 LD;

                                        che pure la negligenza è perseguibile, art. 75 cpv. 3 e art. 77 cpv. 4 LD;

                                        che non è più possibile in questa sede rimettere in discussione né la classificazione del formaggio Provolone secondo la Convenzione di Stresa quale formaggio a pasta dura (e pertanto l'interpretazione data dalle autorità doganali alla decisione n. 7 con cui il Consiglio permanente per l'applicazione di questo accordo internazionale ha deciso di inserire nell'elenco B la denominazione protetta "Provolone"), né l'inserimento delle partite in esame sotto la categoria tariffaria 0406.9091 invece che 0406.9039 e nemmeno l'imposizione del dazio di fr. 298.60/kg di peso lordo, in quanto sono state convalidate con la decisione della Commissione federale di ricorso in materia doganale del 27.1.2000, ormai da tempo cresciuta in giudicato. La sedente autorità penale non è pertanto l'istituzione competente per rimettere in discussione simili dati ma si deve basare su quanto già accertato;

                                        che pertanto da un punto di vista penale ci si deve solo soffermare sull'esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'art. 74 cifra 6 LD e dell'art. 76 cifra 1 LD;

                                        che i presupposti dell'art. 74 cifra 6 LD sono stati indubbiamente adempiti dall'imputato che nella sua veste di direttore delle esportazioni deve essere ritenuto responsabile per la dichiarazione inveritiera circa la natura del formaggio importato nelle due occasioni all'origine della presente procedura, secondo la quale esso avrebbe dovuto essere ritenuto appartenente ad una categoria per la quale non è previsto dazio;

                                        che pure l'art. 76 cifra 1 LD risulta essere adempito dalle azioni imputabili al signor __________;

                                        che comunque va confermato che l'accusato non ha agito con l'intenzione di frodare il dazio doganale, ma semplicemente per negligenza, non avendo egli provveduto a fare analizzare con la dovuta cura i due carichi di Provolone ed a verificarne la compatibilità con le norme elvetiche, prima di far loro attraversare il confine;

                                         che, essendo l'infrazione all'art. 74 LD più grave di quella all'art. 76 LD, è necessario dare la precedenza alla pena comminata dalla prima, che prevede una multa fino a 20 volte il dazio frodato (in casu fr. 5'060.95);

                                        che giusta l'art. 8 DPA le multe inferiori ai fr. 5'000.-- devono essere commisurate alla gravità dell'infrazione e della colpa, senza che sia necessario tenere conto di altri elementi;

                                        che ad ogni modo non può essere dimenticato che il signor __________ ha agito per negligenza e che è trascorso ormai molto tempo dalla data delle infrazioni, per cui la multa di fr. 1'000.-- appare equa;

                                        che le spese della procedura di fronte alle autorità doganali, così come quelle della presente procedura devono essere caricate all'imputato, poiché ritenuto colpevole dei reati imputatigli;

visti                                   gli art. 74 cifra 6, 76 cifra 1 LD, 73 e ss. DPA; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           __________                                                                    autore colpevole di:

                                        1.  contravvenzione doganale, art. 74 cifra 6 LD,

                                        2.  infrazione ai divieti, art. 76 cifra 1 LD,

                                        per i fatti compiuti a Chiasso il 19 febbraio 1997 e il 3 marzo 1997 nelle circostanze descritte nella decisione penale no. 64.4.48010.251.97 (ex P.41/17.97) del 23 ottobre 2002;

condanna                         __________,

                                        1.  alla multa di fr. 1'000.--;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di questa sede di complessivi fr. 150.--, oltre a quelle della procedura penale amministrativa di complessivi 270.--;

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

avverte                             le parti del diritto di ricorrere tramite questo giudice, alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente sentenza motivata, presentando un memoriale in tre esemplari con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Intimazione a:

__________, Amministrazione federale delle dogane AFD, Berna, Procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, Lugano, Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                         Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Il giudice:                                                                                                                Il segretario:

Distinta spese                    a carico di __________,

                                        fr.                 1000.00            multa

                                        fr.                  100.00            tassa di giustizia

                                        fr.                    50.00            spese giudiziarie

                                        fr.                1150.00            totale

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