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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.02.2013 30.2010.206

February 14, 2013·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·3,234 words·~16 min·3

Summary

Effettuare svariate manovre a velocità inadeguata

Full text

Incarto n. 30.2010.206 24921/709

Bellinzona 14 febbraio 2013  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Scilla Cattaneo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 settembre 2010 presentato da

 RI 1, 

contro

la decisione 27 agosto 2010 n. 24921/790 emessa dalla CRTE 1 

viste                                  le osservazioni 14 settembre 2010 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     CRTE 1 con decisione 27 agosto 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida della vettura TI __________ circolava nell’abitato di __________ a velocità inadeguata effettuando scriteriate manovre atte a creare un grave, potenziale, pericolo per la circolazione. In particolare, s’inoltrava in un’intersezione superando un antistante veicolo fermo a un “dare precedenza”, proseguiva circolando in modo scorretto e s’immetteva su una strada principale sorpassando la vettura che lo precedeva con invasione di una corsia di preselezione delimitata dalla linea di sicurezza. Inoltre, il 2.4.2010, nell’abitato di __________, effettuava una curva a velocità pericolosa (in controsterzo) producendo rumore e fumo altrimenti evitabili”.

                                         Fatti accertati il 24 marzo 2010 in territorio di __________, rispettivamente il 2 aprile 2010 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 3, 26, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 1 e 2, 42 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale  RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

                                         Preliminarmente, occorre chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, nella misura in cui lamenta una carenza di motivazione della decisione impugnata.

                                         Il Tribunale federale ha difatti stabilito, anche recentemente – sentenza tra l’altro citata pure dal ricorrente – che il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalla possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 135 I 279, consid. 2.6.1 e referenze citate).

                                         Secondo il Tribunale federale, la portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l’autorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall’art. 29 Cost. (cfr. DTF 121 I 54 consid. 2a, riferito all’art. 4 vCost.). Ora, la vLPContr non contiene nessuna normativa che imponga all’autorità amministrativa di motivare le sue decisioni. Nella fattispecie non risulta pertanto che siano state violate disposizioni di diritto cantonale. D’altra parte, per costante prassi il diritto di essere sentito sgorgante dal precitato disposto costituzionale comprende varie prerogative, fra cui quella di ottenere una decisione motivata. Al riguardo, una motivazione è ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e di deferirlo in piena conoscenza di causa a un’istanza superiore (cfr. DTF 121 I 54, consid. 2c e referenze citate). La motivazione addotta deve infatti permettere all’interessato di rendersi conto della portata e della correttezza della decisione che gli viene comunicata, non da ultimo nell’ottica di una sua eventuale impugnazione (cfr. DTF 129 I 232, consid. 3.2; 126 I 97, consid. 2b). L’ampiezza della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma deve essere determinata tenendo conto dell’insieme delle circostanze del caso e degli interessi della persona toccata (cfr. DTF 122 IV 8, consid. 2c).

                                         Nella fattispecie, contrariamente a quanto assume il ricorrente, l’autorità ha sufficientemente motivato la propria decisione. Dopo aver esaminato gli atti, l’autorità ha precisato quale era l’esatto capo di imputazione, ovvero quello di aver eseguito manovre scriteriate, compiutamente indicate nel rapporto di contravvenzione con le relative disposizioni legali. Inoltre, ha specificato che pur prendendo atto delle osservazioni presentate lo riteneva colpevole, dando quindi credito alle segnalazioni, anziché alla sua versione. Seppur breve, questa motivazione è sufficiente nel senso dell’art. 29 Cost. Non risulta d’altronde che l’insorgente sia stato limitato nei suoi diritti di accesso agli atti, dei suoi diritti ricorsuali o che egli non abbia potuto comprendere gli addebiti mossigli, sui quali si è debitamente espresso. La censura si rivela quindi priva di fondamento.

                                         Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.

                                 2.     Giusta l’art. 26 LCStr ciascuno deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada.

                                         L’utente della strada è tenuto ad osservare i segnali e le demarcazioni stradali, ritenuto che i segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr). In particolare, per l’art. 34 cpv. 1 LCStr i veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà destra; inoltre, sulle strade dove sono tracciate delle linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee (cpv. 2). In tal senso, l’art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr specifica che è vietato ai veicoli di oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie di sicurezza o di passarci sopra.

                                         Per l’art. 32 cpv. 1 prima frase LCStr la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità (cfr. pure art. 4 cpv. 1 ONC).

                                         Giusta l’art. 33 ONC, che concreta il divieto di molestie sancito dall’art. 42 cpv. 1 LCStr, i conducenti non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte.

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La Sezione della circolazione ha sanzionato l’interessato per due distinti episodi. Il primo, per avere nell’abitato di __________ il 24 marzo 2010 verso le ore 18.30, circolato con la vettura TI __________ a velocità inadeguata effettuando scriteriate manovre atte a creare un grave, potenziale, pericolo per la circolazione, e meglio per aver superato un antistante veicolo fermo a un “dare precedenza” e, dopo aver proseguito circolando in modo scorretto, essersi immesso su una strada principale sorpassando la vettura che lo precedeva con invasione di una corsia di preselezione delimitata dalla linea di sicurezza. Il secondo, per avere effettuato il 2 aprile 2010 alle ore 12.45 nell’abitato di __________ una curva a velocità pericolosa (in controsterzo) producendo rumore e fumo evitabili per lo stridere dei copertoni.

                                 4.     La decisione impugnata si fonda su due distinte segnalazioni: la prima, relativa ai fatti di __________, è stata effettuata da alcuni privati cittadini, mentre quella concernente l’infrazione commessa nei pressi dell’__________ di __________, è avvenuta ad opera di un agente di polizia, il quale ha assistito alla manovra compiuta dall’insorgente, descrivendola nel rapporto 20 aprile 2010 agli atti.

                                 5.     Fatti di __________

                               5.1.     Sentito in polizia, il signor __________ ha così riferito quanto da lui visto e vissuto il 24 marzo 2010 a __________:

                                         “(…) Alla guida della mia autovettura, percorrevo Via __________ a __________, in direzione nord, intenzionato a raggiungere il mio domicilio in Valle di __________. Con me, quale passeggera anteriore, vi era pure mia figlia __________ domiciliata a __________ (…). Circolavo normalmente ad una velocità di 50 km/h. Ad un dato punto, giunto all’altezza di Via __________, sita sulla mia destra ed ove è demarcata la segnaletica di “Dare precedenza”, ho notato un veicolo di colore scuro, fermo. Ovviamente si trovava in quella posizione, ossia fermo, poiché in quel frangente, dalla sua sinistra, stavo giungendo io. Appena ho oltrepassato l’incrocio per una trentina di metri, ho notato nello specchietto retrovisore, un’automobile che, proveniente anch’ess[a] da Via __________, superava il veicolo fermo citato, immettendosi completamente in derapata e a velocità ovviamente eccessiva, su via __________, invadendo conseguentemente la zona di preselezione e la corsia di contromano.

                                         Subito mi si accodava, rimanendo ad una distanza di circa una decina di metri. Sempre attraverso lo specchietto retrovisore, notavo che con la parte posteriore eseguiva delle sbandate laterali. Non capisco né il motivo né come lo potesse fare, vista la bassa velocità. Non escludo che lo facesse a seguito di accelerate e decelerate improvvise.

                                         Rimaneva dietro di me per alcune centinaia di metri, sino al bivio ove la Via __________ che stavamo percorrendo, si congiunge con la Cantonale per la Valle di __________ Al “Dare precedenza”, ho rallentato quasi completamente, al fine di controllare se giungevano veicoli da sinistra.

                                         Vista la strada libera, mi sono immesso sulla cantonale con l’intenzione di svoltare a destra. Appena oltrepassata la linea del “dare precedenza”, il veicolo BMW che mi seguiva, con una manovra spericolata e degna di un film d’azione americano, mi sorpassava, svoltando anch’esso verso destra, ed in derapata oltrepassava la linea di sicurezza, invadeva le corsie di preselezione e la normale corsia opposta e a velocità folle continuava la corsa in direzione di __________” (cfr. verbale di interrogatorio 25 marzo 2010, pag. 1-2).

                               5.2.     La medesima versione è stata fornita dalla figlia __________, la quale ha riferito quanto segue:

                                         “(…) Ad un dato momento, ho notato una vettura ferma allo sbocco di una strada situata sula nostra destra, che attendeva il nostro transito per poter ripartire. Appena oltrepassato l’incrocio ove la citata auto era ferma, ho notato che la stessa veniva superata a sua volta a sinistra, da un altro automezzo che si immetteva senza tanti preamboli sulla via che stavamo percorrendo noi.

                                         È uscito velocemente ed in derapata. Infatti ha sbandato diverse volte con la parte posteriore, invadendo pure la corsia opposta. Dopo questa assurda manovra, ci si è accodato. Subito ho notato che si trattava di una BMW di colore grigio scuro, che tra l’altro faceva abbastanza rumore.

                                         Come detto, ci seguiva sino all’altezza del segnale di dare precedenza sito alla fine di via __________. Via che si immette sulla cantonale per la Valle di __________. Mio padre ha rallentato al fine di controllare il traffico proveniente dalla sua sinistra, prima di immettersi sulla cantonale.

                                         Appena immessosi di poco, la BMW che ci seguiva, accelerava improvvisamente superandoci, svoltando verso destra. Nuovamente in sbandata e derapata invadeva la corsia di preselezione opposta, ripartendo a folle velocità in direzione nord.

                                         A quel momento sono riuscita a rilevare il numero di targa che era TI __________” (…) (cfr. verbale di interrogatorio __________ 7 aprile 2010, pag. 1-2).

                                 6.     Sin dal verbale di interrogatorio davanti alla Polizia cantonale il multato ha negato ogni responsabilità nell’accaduto, asserendo che:

                                         “Non ricordo di aver commesso assolutamente nulla di male. Tra l’altro quel giorno a quell’ora non rammento nemmeno dove fossi” (cfr. verbale, pag. 2).

                                         Anche in sede di osservazioni 20 luglio 2010 egli ha proclamato la sua totale estraneità ai fatti, precisando quanto segue:

                                         “È escluso che questo comportamento fu mio, perché non ero a __________ quel giorno e a quell’ora. In quel momento ero a __________, come risulta dalla dichiarazione rilasciata l’8 giugno 2010 dall’Ing. __________”. A sostegno di tale assunto produce una dichiarazione sottoscritta da quest’ultimo.

                                         Nel gravame, egli precisa che si trovava a __________ per conto del nonno, ammalato, a ritirare del materiale pubblicitario dal signor __________, chiedendo quindi l’audizione di entrambi (audizione che, si noti per inciso, è stata chiesta formalmente per la prima volta in sede di gravame e non già davanti all’autorità di prime cure).

                                         Sentito da questo giudice in data 8 maggio 2012, il signor __________ ha dichiarato che:

                                         “Ricordo che in una occasione il nipote è venuto da solo a ritirare il materiale perché il nonno era indisposto e non se la sentiva di fare la trasferta sino a __________”, confermando quindi sostanzialmente il contenuto della dichiarazione scritta rilasciata poco meno di due anni prima, laddove tuttavia non accennava a presunti motivi di salute, bensì a “inderogabili problemi personali”.

                                 7.     Nell’evenienza concreta si rileva anzitutto che – al di là dei vari giudizi di valore espressi sul comportamento del conducente, senz’altro frutto di una reazione emotiva per lo shock subito – i fatti descritti dai due segnalanti non possono essere frutto della loro fantasia, dal momento che essi hanno percorso un tratto di oltre 500 metri a una distanza ravvicinata (10-30 metri) dal veicolo contravventore, descrivendo unanimemente le varie manovre in modo chiaro e preciso; ciò che rende difficile credere che si sia trattato di una doppia errata percezione dell’accaduto. Non vi è neppure motivo di dubitare dell’identificazione del veicolo ad opera della passeggera, la quale ha dichiarato di aver rilevato inequivocabilmente il numero di targa, fornendo una descrizione precisa del veicolo e del colore. L’unica incongruenza riscontrata tra le due versioni, riguarda la telefonata effettuata alla madre di __________. Entrambi i testi affermano infatti di averla contattata personalmente; tale circostanza non rende per ciò sola meno plausibile la loro versione, che appare agli occhi di questo giudice attendibile e verosimile, grazie soprattutto all’estrema precisione dei fatti fornita.

                                         Dall’altra parte, il ricorrente, pur negando l’accaduto, è stato inizialmente vago, precisando solo in seguito – e a tappe (dapprima producendo la dichiarazione del teste __________, in seguito il certificato medico, che invero si limita ad attestare una consultazione, senza tuttavia fornire alcuna precisazione sulla natura degli asseriti problemi di salute del nonno) – i motivi per cui non poteva essere l’autore dei fatti.

                                         Non solo. Egli è pure incorso in alcune affermazioni foriere di colpevolezza. In particolare, laddove afferma nelle osservazioni 22 luglio 2010 che “in ogni caso, detto episodio non dimostra in alcun modo che io viaggiassi alla velocità che mi è attribuita”, senza quindi escludere la sua presenza sui luoghi. Stupisce inoltre che egli abbia analizzato puntualmente le dichiarazioni dei denuncianti, tentando di smontarle una ad una. In caso di totale estraneità ai fatti, egli non aveva infatti alcun interesse a insistere sulle singole affermazioni e a lamentarsi di una possibile esagerazione dell’accaduto.

                                         Non può poi essere disatteso che le manovre incriminate sono in tutto e per tutto simili a quella accertata dall’agente solo una settimana dopo a __________. Inoltre, il fatto di possedere un veicolo come quello descritto e identificato dalla teste, per di più a trazione posteriore, come pure il fatto di non essere per nulla estraneo ai luoghi in cui è avvenuta l’infrazione (dove vive), depongo ineluttabilmente a favore del suo coinvolgimento.

                                         Per quanto attiene alle dichiarazioni testimoniali del signor __________, oltre all’imprecisione sui motivi della presenza del ricorrente a __________, già rilevata in precedenza, le stesse non offrono elementi sufficientemente precisi circa le circostanze di tempo e non sono quindi atte a far suscitare concreti dubbi sull’attendibilità dell’accertamento eseguito dai denuncianti, che permette di collocare la vettura dell’insorgente sul luogo dell’infrazione la sera del 24 marzo 2010. Su questo punto la decisione impugnata merita pertanto conferma.

                                 8.     Fatti di __________ del 2 aprile 2010

                                         Per quanto concerne invece l’episodio avvenuto in territorio di __________, l’insorgente contesta solo in parte quanto accertato dall’agente di polizia, ovvero sostiene di aver “affrontato sì la curva in modo inadeguato, con strada completamente libera, ma non in controsterzo e tantomeno con fumo e rumore” (cfr. ricorso, punto 5).

                                         Nel proprio rapporto di segnalazione 20 aprile 2010, l’agente ha indicato che allorquando si trovava appostato presso i parcheggi del Liceo cantonale di __________ con un veicolo di servizio banalizzato ha potuto notare “un veicolo BMW di colore grigio metallizzato provenire dall’__________ (Via del __________) a velocità decisamente sostenuta tenuto conto della conformazione della strada. La curva (ad angolo retto, ndr) che porta ai posteggi del liceo veniva effettuata completamente in controsterzo con le ruote posteriori in derapata (quindi, per poter essere più chiari, con la parte anteriore del veicolo rivolta verso l’interno della curva e la parte posteriore verso l’esterno). Ovviamente la manovra ha prodotto rumore e fumo altrimenti evitabile con una guida consona alle norme della circolazione” (pag. 1).

                                         L’agente è quindi sceso dal veicolo per farsi riconoscere chiaramente, rilevando senza ombra di dubbio il numero di targa applicata al veicolo, circostanza per cui l’insorgente sembrerebbe aver ammesso i fatti. Sentito in polizia a seguito della segnalazione del 24 marzo 2010, egli ha dichiarato di aver effettuato la curva in modo poco adeguato e di aver in seguito notato un agente di Polizia che, fermo nei paraggi in auto, ha ovviamente udito e visto la manovra, soggiungendo che: “In quel preciso momento ho avuto il dubbio che fosse riuscito a rilevare il numero di targa ed è per questo che dichiaro appunto senza problemi di essermi reso autore di questa manovra”, che a suo dire non avrebbe tuttavia creato pericolo a nessuno (cfr. verbale 10 aprile 2010, pag. 2 in alto). In casu, non gli viene tuttavia rimproverato di aver creato pericolo, ma di aver affrontato la curva in parola a velocità azzardata.

                                 9.     Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

                                         In concreto, dalla descrizione del luogo dell’infrazione fornita dall’agente accertatore (cfr. rapporto di segnalazione, pag. 2) si evince chiaramente che egli si trovava in una posizione ottimale per poter osservare senza impedimenti la manovra eseguita dal ricorrente, ragion per cui non vi è alcun motivo di dubitare dell’accertamento da lui compiuto e questo nonostante le timide rimostranze dell’insorgente. Del resto, l’agente, a differenza di quest’ultimo, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Donde la fondatezza dell’addebito mosso al ricorrente.

                                10.     In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato attentamente gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni rimproverategli dall’autorità di prime. Non essendovi alcuna perplessità circa l’attendibilità, l’oggettività e la precisione dei vari accertamenti, nel pieno rispetto del principio “in dubio pro reo” che non può qui trovare applicazione viste le palesi emergenze istruttorie, l’insorgente non può essere prosciolto dagli addebiti mossogli.

                                11.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse nell’arco di poco tempo, rettamente commisurata al grado di colpa dell’insorgente (il quale non è nuovo a episodi di guida irrazionale; cfr. inc. 30.2010.206 di questa Pretura) e contenuta nei limiti concessi dalla legge. La stessa appare per di più idonea a dissuaderlo dal commettere altre infrazioni in futuro.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 vLPContr).

per questi motivi,                visti gli artt. 3, 26, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 1 e 2, 42 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 250.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

30.2010.206 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.02.2013 30.2010.206 — Swissrulings