Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 27.08.2012 30.2010.178

August 27, 2012·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·954 words·~5 min·4

Summary

Non mettere, in qualità di gerente, a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica

Full text

Incarto n. 30.2010.178 117/107

Bellinzona 27 agosto 2012  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carolina Brusco in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 luglio 2010 presentato da

 RI 1  

contro

la decisione 2 luglio 2010 n. 117/107 emessa d CRTE 1 

viste                                  le osservazioni 22 luglio 2010 presentate dalla Sezione della popolazione, Bellinzona

                                         letti ed esaminati gli atti;

considerato                      in fatto e in diritto

                                         che con decisione 2 luglio 2010 la Sezione della popolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per “non avere, in qualità di gerente, messo a disposizione della clientela del “Ristorante __________” ad __________, almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica”;

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 53, 61 e 66 Les pubb; 109 RLes pubb;

                                         che la ricorrente si aggrava davanti a questo giudice con ricorso 18 luglio 2010 chiedendo in sostanza l’annullamento della decisione impugnata;

                                         che la Sezione della popolazione, nelle osservazioni 22 luglio 2010, propone per contro di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH), ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr;

                                         che secondo l’art. 61 cpv. 1 Les pubb tutti gli esercenti sono tenuti a mettere a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica; in applicazione di tale disposto, l’art. 109 RLes pubb specifica che il gerente deve offrire bevande analcoliche in quantitativi di 1, 2 e 3 dl (decilitri);

                                         che le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.- ad un massimo di fr. 10'000.- (art. 66 cpv. 1 Les pubb); sono punibili: il gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti (art. 66 cpv. 2 lett. a Les pubb);

                                         che la Sezione della popolazione, come detto, ha inflitto alla ricorrente una multa di fr. 200.-, per non avere messo a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica;

                                         che nel rapporto di contravvenzione 6 maggio 2010 viene rimproverato alla ricorrente di aver “omesso di esporre sul listino prezzi all’interno e all’esterno, le tre bibite analcoliche del prezzo inferiore alla bibita alcolica meno cara”, in violazione dell’art. 59 Les Pubb (con riferimento al rapporto di segnalazione 30 aprile 2010 redatto dalla Polizia cantonale a seguito di un controllo in loco);

                                         che nelle osservazioni 18 maggio 2010 l’insorgente afferma che conformemente all’art. 59 Les pubb i prezzi delle tre bibite analcoliche di prezzo inferiore alla bibita alcolica meno cara sono regolarmente esposti sia sulla vetrina esterna illuminata, sia su ogni tavolo all’interno dell’esercizio pubblico, unitamente ad altri listini (gelati, dessert ecc.), indicando, fra l’altro, quali sono le bibite analcoliche meno care in lista (the freddo, minerale gasata e sciroppo da 2 dl a un costo variante da fr. 2.20 a fr. 2.80, rispetto a quella alcolica meno cara (Campari al costo di fr. 4.50); ella si dichiara inoltre disposta “per eventuali ulteriori controlli in loco”;

                                         che di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; la valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

                                         che in concreto non vi è motivo di dubitare di quanto espresso nel rapporto di segnalazione 30 aprile 2010 della Polizia cantonale a seguito del controllo eseguito in loco dagli agenti e quindi frutto di una constatazione di agevole momento, che poteva essere confutata senza indugio se, come preteso dalla multata, i prezzi fossero effettivamente stati esposti su ogni singolo tavolo;

                                         che ad ogni buon conto la ricorrente non ha minimamente reso verosimili le sue affermazioni, producendo ad esempio una copia del listino prezzi delle bibite, ragion per cui le stesse vanno considerate alla stregua di mere allegazioni di parte; il fatto che successivamente al controllo ella abbia dato la sua disponibilità a eventuali ulteriori controlli nulla prova;

                                         che del resto, gli agenti, a differenza della multata, hanno l’obbligo conseguente al loro ruolo istituzionale di funzionari di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari;

                                         che la mancata indicazione nel listino prezzi di almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica (art. 61 cpv. 1 Les pubb), nei tre quantitativi richiesti dall’art. 109 RLes pubb (1,2,3 dl), configura, a ben vedere, la mancata messa a disposizione delle stesse ai clienti, come indicato nella risoluzione impugnata;

                                         che in base a tali risultanze il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 vLPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 53, 59, 61, 66 Les pubb; 109 RLes pubb; 453 cpv. 1 CPP-CH e 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

30.2010.178 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 27.08.2012 30.2010.178 — Swissrulings