Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.08.2009 30.2008.96

August 12, 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·381 words·~2 min·6

Summary

Inosservanza del segnale "divieto generale di circolazione nelle due direzioni";

Full text

Incarto n. 30.2008.96 10175/810

Bellinzona 12 agosto 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 aprile 2008 presentato da

RI 1

contro

la decisione 11 aprile 2008 n. 10175/810 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 27 maggio 2008 presentate dalla CRTE 1, ,

                                         letti ed esaminati gli atti,

considerato                      in fatto ed in diritto

                                         che con decisione 11 aprile 2008 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per la seguente infrazione accertata il 6 dicembre 2007 a __________:

                                         “Alla guida del veicolo TI __________ non osservava il segnale ‘divieto generale di circolazione nelle due direzioni’ ”;

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 1 OSStr;

                                         che la decisione di fonda sul rapporto di contravvenzione 16 gennaio 2008 della Polizia comunale di __________, stilato in difetto di pagamento dell’infrazione in procedura disciplinare;

                                         che questo rapporto è stato poi trasmesso alla CRTE 1 unitamente alle osservazioni 17 dicembre 2007 dell’insorgente (inoltrate durante la procedura disciplinare e messe agli atti) e alle contro-osservazioni 19 febbraio 2008 dell’agente accertatore;

                                         che le contro-osservazioni sono state intimate il 3 marzo 2008 alla ricorrente con un termine di 10 giorni per inoltrare eventuali osservazioni;

                                         che nelle osservazioni 14 marzo 2008 l’insorgente ha fra le altre cose precisato che conducente abituale del veicolo è il suo compagno (ora coniuge) __________, perché lei stessa non possiede la licenza di condurre;

                                         che da una verifica eseguita da questo giudice presso la CRTE 1 risulta effettivamente che __________ non ha mai conseguito il permesso di condurre;

                                         che di conseguenza non può essere l’autrice dell’infrazione accertata dalla Polizia di __________ e rimproveratale dall’autorità di prime cure;

                                         che il ricorso deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata;

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                                 La segretaria:

30.2008.96 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.08.2009 30.2008.96 — Swissrulings