Incarto n. 30.2008.285 30603/803
Bellinzona 21 luglio 2010
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 29 novembre 2008 presentato da
RI 1, __________,
contro
la decisione 14 novembre 2008 n. 30603/803 emessa dalla CRTE 1, __________,
viste le osservazioni 9 dicembre 2008 presentate dalla CRTE 1, __________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.
“Alla guida del veicolo __________ non osservava il segnale «ciclopista»”.
Fatti accertati il 29 giugno 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 33 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti, a norma dell’art. 12 LPContr.
2. Secondo l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Le ciclopiste (segnale n. 2.60) sono strade destinate ai ciclisti, costruite in modo da essere separate dalla carreggiata e segnalate come tali (art. 43 cpv. 2 LCStr e 1 cpv. 6 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’inosservanza del segnale “Ciclopista” da parte di conducenti di veicoli a motore, l’allegato 1 all’OMD commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 304.21).
3. La CRTE 1 rimprovera al multato - in applicazione delle predette disposizioni - di essere transitato con la propria autovettura lungo la ciclopista di via __________ (comune di __________), riservata, oltre che ai ciclisti, al traffico agricolo e ai domiciliati muniti della speciale autorizzazione (rapporto di controsservazioni 13 settembre 2008 della Polizia cantonale).
4. Il ricorrente, dal canto suo, contesta l’addebito mossogli, sostenendo sulla base di non meglio precisate “approfondite indagini e ulteriori informazioni” che via __________ sarebbe in realtà percorribile dalle automobili senza limitazioni di sorta (“regolarmente”).
5. A prescindere da come a questo giudice sia noto che la strada in questione rientra in una ciclopista regolarmente segnalata, dagli atti e dalle diverse comparse scritte che hanno preceduto l’impugnativa non emergono elementi in grado di confermare la tesi di RI 1.
Poco lineari - e per questo poco credibili - risultano in particolare le giustificazioni fornite a più riprese dall’insorgente, che nei suoi scritti ha ogni volta addotto argomenti differenti. Egli, segnatamente, dopo avere invocato la parità di trattamento nell’illegalità e dunque avere di per sé riconosciuto l’infrazione ascrittagli (25 luglio 2008), ha in effetti sostenuto di essere diretto verso un terreno di sua proprietà situato lungo via __________, senza invero specificare quale fosse il fondo e quale lo scopo - agricolo o meno - della trasferta (15 settembre 2008), ha criticato la segnaletica provvisoria posata all’epoca dei fatti nella zona a causa di lavori in corso, a suo dire poco chiara e fuorviante (26 settembre 2008) e ha infine censurato aspramente l’operato della polizia in relazione alle modalità con cui è stato fermato, ritenute sproporzionate (17 ottobre 2008).
Visto quanto precede, questo giudice perviene al convincimento che l’insorgente abbia effettivamente commesso l’infrazione addebitatagli dalla CRTE 1.
6. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 1 cpv. 6 ONC; 33 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________,
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).