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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.06.2010 30.2008.236

June 23, 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·935 words·~5 min·5

Summary

Circolare nell'abitato ad una velocità superante i 50 km/h (velocità accertata con apparecchio radar: 76 km/h. - velocità punibile dedotta la tolleranza: 71 km/h")

Full text

Incarto n. 30.2008.236 24209/806

Bellinzona 23 giugno 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Vera Ferretti in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 settembre 2008 presentato da

RI 1 (rappr. da: RA 1,)

contro

la decisione 12 settembre 2008 n° 24209/806 emessa d CRTE 1

viste                                  le osservazioni 9 ottobre 2008 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     CRTE 1 con decisione 12 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una  multa di fr. 430.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida del veicolo LU __________ ha circolato nell’abitato di quinto a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti.

                                         Velocità accertata con apparecchio radar: 76 km/h.

                                         Velocità punibile dedotta la tolleranza: 71 km/h”.

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di Quinto.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4 a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia (prima frase).

                                         Il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 LCStr; art. 22 cpv. 1 OSStr). Per l’art. 4a cpv. 1 lett. a ONC nelle località, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere 50 km/h.

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato l’insorgente, come detto, per avere circolato alla guida del veicolo targato LU __________ nell’abitato di __________ alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 71 km/h in luogo dei 50 km/h ivi prescritti.

                                 4.     L’insorgente contesta l’infrazione ascrittagli, mettendo in sostanza in discussione l’attendibilità del rilevamento radar, avvenuto tramite apparecchio fisso. Egli sostiene infatti di non aver viaggiato a 70 km/h, giacché, a suo dire, “la velocità osservata al momento del “flash” dell’apparecchio mostrava a tachimetro una velocità inferiore ai 70 km/h”. Per tale motivo, egli nutrirebbe “fondati dubbi in merito alla taratura e calibratura dell’apparecchio di controllo della velocità”, chiedendone formalmente il controllo e la verifica.

                                 5.     In concreto, dal fascicolo processuale – liberamente consultabile dal ricorrente dapprima presso la Sezione della circolazione a Camorino e, dal 13 ottobre 2008, presso la Pretura penale a Bellinzona – e più in particolare dal protocollo della velocità, dalle foto e dai certificati di verificazione relativi agli strumenti di misurazione che compongono la postazione radar fissa di __________ /__________ (acclusi al rapporto di contro-osservazioni 7 ottobre 2008 della Polizia cantonale – a lui trasmesso – e tutti perfettamente validi al momento dei fatti), non risulta la benché minima anomalia.

                                         Inoltre, l’insorgente, come visto sopra, si limita a sostenere che: ”la velocità osservata al momento del “flash” dell’apparecchio, mostrava a tachimetro una velocità inferiore ai 70 km/h”, senza tuttavia apportare alcuna argomentazione valida in grado di rendere anche solo minimamente verosimile che quel giorno il radar possa aver avuto qualche anomalia o defezione suscettibile di impedire la giusta rilevazione della velocità.

                                         Aggiungasi, per inciso, che appare poco probabile che il ricorrente abbia potuto guardare il tachimetro nello stesso momento in cui è stato colpito dal flash (non potendosi neppure escludere che abbia istintivamente frenato) ed è quindi difficilmente concepibile che egli fosse in grado di percepire la velocità corretta alla quale viaggiava al momento del flash. D’altronde, egli non specifica di quanto esattamente la velocità rilevata dal radar sia sbagliata, ma si limita vagamente a sostenere che “la velocità era inferiore ai 70 km/h rivelati”. Ne consegue che i dubbi riportati dal ricorrente in merito alla taratura e calibratura dell’apparecchio risultano infondati e la velocità rilevata dal radar attendibile.

                                         In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

                                 6.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         ll ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPCont;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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