Incarto n. 30.2008.232 0024-IND
Bellinzona 29 aprile 2010
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 23 settembre 2008 presentato da
RI 1
contro
la decisione 2 settembre 2008 n. 0024-ind emessa dallCRTE 1
viste le osservazioni 30 ottobre 2008 presentate dall’CRTE 1 ;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. LCRTE 1 con decisione 2 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 600.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-, per violazione dell’obbligo di notifica.
Fatti accertati il 28 dicembre 2007 in occasione di un controllo avvenuto presso il Valico autostradale di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 2 cpv. 6 ODDS; 23 cpv. 6 LDDS; 4 lett. c RLaLPS – CE/AELS.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.
C. L’CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Per l’art. 2 cpv. 6 ODDS (in vigore fino al 31 dicembre 2007) gli stranieri tenuti normalmente al termine di notificazione di tre mesi e che, nel corso di questi tre mesi, esercitano un’attività lucrativa che comporta la notificazione entro otto giorni sono tenuti a dichiarare il loro arrivo dal momento in cui la loro attività è durata più di otto giorni per anno civile. Gli stranieri attivi nei settori dell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia, della ristorazione, dei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, del servizio di sorveglianza e di sicurezza nonché del commercio ambulante secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante sono tenuti in ogni caso a notificarsi prima di iniziare l’attività lucrativa. La notificazione è effettuata in ogni caso al più tardi otto giorni prima dell’inizio del lavoro. Dietro richiesta dello straniero, l’autorità è tenuta a confermare l’avvenuta notificazione. Per quanto riguarda il contenuto dell’obbligo di notifica, l’articolo 6 dell’ordinanza del 21 maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera è applicabile per analogia (cfr. art. 9 cpv. 1 vOLCP).
Secondo l’art. 4 lett. c del Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell’8 giugno 1998 concernente i cittadini CE-AELS e i cittadini di stati terzi beneficiari dell’accordo sulla libera circolazione delle persone (RLaLPS-CE/AELS, in vigore all’epoca dei fatti), l’Ufficio della manodopera estera (sostituito, dal 1° maggio 2008, dall’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro) è competente per la procedura di notifica prevista per i lavoratori dipendenti distaccati, i prestatori di servizio indipendenti e i lavoratori dipendenti presso un datore di lavoro svizzero che esercitano un’attività lucrativa fino a 3 mesi o 90 giorni lavorativi per anno civile (la competenza dell’USML si fonda ora sui combinati art. 2 della Legge cantonale di applicazione LDist/LLN e del relativo regolamento).
Le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punite con la multa fino a fr. 2'000.-; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS, ora abrogato, che rimane tuttavia applicabile alla presente fattispecie ritenuto che la multa massima è inferiore rispetto a quella prevista dall’attuale art. 120 lett. a LStr che contempla ora questo tipo di violazione). Le infrazioni alla legislazione in materia di polizia degli stranieri sono punibili anche se sono dovute a negligenza.
3. L’CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver violato l’obbligo di notifica.
La decisione impugnata fa seguito al rapporto 28 dicembre 2007 allestito dal Corpo delle guardie di confine in occasione di un controllo avvenuto al Valico autostradale di __________ (doc. 1), dal quale è emerso che:
“La persona da 5 (recte: 2) giorni lavora come indipendente in qualità di falegname. Il lavoro è stato procurato dalla ditta che ha fornito il materiale, certa __________. L’attività consiste nella posa di porte e di armadi a muro / divisori presso la __________. Tempo previsto per la fine dei lavori 10 giorni”.
4. L’insorgente non contesta di per sé la fattispecie ascrittagli, ma si giustifica facendo valere che: “[…] ci è stato richiesto dal cliente un intervento immediato, durante le vacanze natalizie, e non avevamo il tempo disponibile per ottemperare all’obbligo di segnalazione al più tardi otto giorni prima dell’inizio dei lavori. Si trattava di un intervento di sistemazione su un lavoro effettuato da __________ con regolare notifica di lavoro” (cfr. ricorso).
In sede di osservazioni al rapporto di contravvenzione egli affermava che il suo intervento era da ritenersi occasionale, non essendo i colleghi che si erano occupati del montaggio degli arredi disponibili tenuto conto del periodo. Precisava inoltre che l’intervento urgente da lui eseguito era stato richiesto il giorno prima (cfr. scritto 24 luglio 2008).
5. In concreto, va subito detto che le affermazioni dell’insorgente (perfettamente identiche a quelle inoltrate dal collega sanzionato per il medesimo motivo) non sono state comprovate o quanto meno rese verosimili (ad es. mediante una dichiarazione della ditta __________ o del committente); non vi è per contro motivo di dubitare di quanto indicato dalla guardia di confine, che, a differenza dell’insorgente, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di riportare gli eventi in modo fede facente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari e non può essersi inventata tutto di sana pianta.
Del resto non si comprende come la sistemazione delle ante di armadi facenti parte dell’arredo possa costituire un intervento che riveste carattere d’urgenza, ciò che l’insorgente neppure tenta di spiegare.
Ad ogni buon conto la giustificazione addotta non sarebbe comunque sia liberatoria. In effetti, come si evince dalle osservazioni dell’autorità di prime cure (che richiama l’art. 6 cpv. 3 ODist., pure applicabile per analogia), in casi urgenti, come riparazioni, incidenti, catastrofi naturali o altri eventi non prevedibili, il lavoro può iniziare eccezionalmente prima della scadenza del termine di otto giorni, ma al più presto il giorno della notifica (informazione che avrebbe potuto facilmente ottenere). Pur ammettendo che si trattasse di un intervento urgente, egli non ha provveduto alla benché minima notifica, né il giorno dell’intervento, né tanto meno l’indomani, giorno del controllo.
In definitiva, come detto, non solo nulla lasciava intendere che si trattava di un intervento urgente, ma in ogni caso non vi è stata alcuna notifica.
Si noti che per ottemperare all’obbligo basta compilare in maniera esauriente e corretta il relativo modulo di notifica in linea (via internet), che consente di espletare eventuali ulteriori procedure in modo semplice e celere; trattasi di una procedura di notifica speciale, gratuita, che non pone alcun tipo di limitazione alla prestazione di servizio, ma serve alle autorità preposte ai controlli per verificare l’osservanza delle condizioni lavorative (art. 19 Allegato I ALC) e in generale all’osservazione del mercato del lavoro.
In conclusione, l’insorgente non evoca circostanze, né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
6. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 2 cpv. 6 ODDS; 23 cpv. 6 LDDS; 4 lett. c RLaLPS – CE/AELS; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 38.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).