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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.04.2010 30.2008.219

April 28, 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·3,107 words·~16 min·4

Summary

Incenerimento illecito di legna usata proveninente dalla demolizione di un tetto

Full text

Incarto n. 30.2008.219 3020/UPA

Bellinzona 28 aprile 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Prisca Claudia Renella in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 settembre 2008 presentato da

RI 1  difeso da:  DI 1, 

contro

la decisione 4 settembre 2008 n. 3020/UPA emessa dalla CRTE 1 

viste                                  le osservazioni 8 ottobre 2008 presentate dalla CRTE 1, ,

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 (__________) con decisione 4 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 10’000.-, con accollamento di una tassa per le spese amministrative di complessivi fr. 160.-,”ritenuto lo smaltimento illecito di almeno 15 tonnellate di legna usata”.

                                         Fatti avvenuti il 16 luglio 2008 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 30c cpv. 2, 61 lett. f LPAmb; 1, 26a, allegato 5 cifra 3 cpv. 1 e 2 OIAt (con riferimento al rapporto di contravvenzione 12 agosto 2008).

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo, in via principale, l’annullamento e, in via subordinata, la riduzione della multa a fr. 200.-.

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

                                         Il ricorrente chiede che questo giudice abbia a disporre l’audizione dei testi __________ (Sindaco di __________, il quale lo avrebbe autorizzato a bruciare la legna proveniente dalla demolizione del tetto dell’ospizio) e __________ (persona responsabile del cantiere dell’ospizio, il quale avrebbe ricevuto l’ordine di separare minuziosamente il legname naturale dal resto degli scarti).

                                         Giusta l’art. 12 cpv. 1 LPContr, il giudice della Pretura penale ha la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può tuttavia rinunciare ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF non pubblicata del 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid. 5.1.; DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e giurisprudenza, DTF 124 I 211 consid. 4., DTF 122 V 162 consid. 1d).

                                         Nella fattispecie, le prove chieste dal ricorrente non appaiono suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo per di più sufficientemente chiari e completi da consentire a questo giudice di formare il proprio convincimento.

                                         Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.

                                 2.     L’art. 30c cpv. 2 LPAmb impone che i rifiuti non possono essere inceneriti fuori dagli impianti; fa eccezione l’incenerimento di rifiuti naturali provenienti dai boschi, dai campi e dai giardini, se non ne risultano immissioni eccessive.

                                         Scopo dell’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico – come pure, del resto, della Legge sulla protezione dell’ambiente – è di proteggere l’uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi nonché il suolo da inquinamenti dell’aria dannosi o molesti (art. 1 OIAt).

                                         L’art. 26a OIAt specifica che i rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a decomposizione termica soltanto in impianti secondo l’allegato 2 cifra 7; è fatta eccezione per l’incenerimento di rifiuti secondo l’allegato 2 cifra 11.

                                         Per la cifra 31 cpv. 1 dell’allegato 5 dell’OIAt, sono considerati legna da ardere: la legna allo stato naturale, in pezzi, compresa la corteccia che vi aderisce, in particolare ciocchi, mattonelle, rami secchi e pigne (lett. a), la legna allo stato naturale, non in pezzi, in particolare pellets, pezzetti minuti, trucioli, segatura, polvere di levigatrice o corteccia (lett. b), gli scarti di legno provenienti dalla lavorazione del legno a livello industriale e artigianale, purché non siano stati né impregnati con un procedimento a getto né ricoperti con un rivestimento contenente composti organo-alogenati (lett. c).

                                         Secondo la cifra 31 cpv. 2 lett. a dell’allegato 5 dell’OIAt, invece, non sono considerati legna da ardere il legname di scarto proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici nonché da cantieri, quello costituito da imballaggi, inclusi le palette e i mobili di legno usati, come pure quello frammisto a legna da ardere secondo il capoverso 1. Non sono inoltre considerati legna da ardere, secondo la cifra 31 cpv. 2 lett. b dell’allegato 5 dell’OIAt, tutti gli altri materiali in legno, come: il legname di scarto o i rifiuti di legname impregnato con prodotti per la protezione del legno mediante un procedimento a getto o ricoperto con un rivestimento contenente composti organo-alogenati (cifra 1), i rifiuti di legname o il legname di scarto trattati in modo intensivo con prodotti per la protezione del legno come il pentaclorofenolo (cifra 2), i miscugli di tali rifiuti con la legna da ardere secondo il capoverso 1 o il legname di scarto secondo la lettera a (cifra 3).

                                         Chiunque intenzionalmente incenerisce abusivamente rifiuti fuori degli impianti è punito con la multa (art. 61 cpv. 1 lett. f LPAmb). In virtù dei combinati disposti degli art. 27 cpv. 2 LaLPAmb e 3 cpv. 3 RLaLPAmb, le contravvenzioni punite dalla Legge federale (art. 61 LPAmb) sono perseguite dalla Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo.

                                 3.     Nel presente caso, la CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di aver incenerito illecitamente almeno 15 tonnellate di scarti di legname proveniente dalla demolizione del tetto dello stabile __________, allo scopo di risparmiare le spese di smaltimento.

                                         La decisione impugnata si fonda sul rapporto di contestazione della Polizia cantonale e successivo accertamento sul posto della __________, suffragato dai prelievi di materiale bruciato e dalla documentazione fotografica attestante la catasta di scarti edili prima dell’accensione, la superficie incenerita dal fuoco (del diametro di 20 metri), nonché le lamiere calcinate evacuate dal luogo della combustione e depositate in una benna (cfr. rapporto “Fuochi all’aperto”, che attesta la presenza di un “falò di rifiuti”). Dal rapporto di contravvenzione 12 agosto 2008 si evince inoltre che nel terreno sono stati individuati residui di lamiere, pezzi metallici ed altri non combustibili.

                                 4.     Il ricorrente contesta innanzitutto la competenza della CRTE 1 ad emanare la decisione di contravvenzione legata alla presente fattispecie.

                                         A suo dire, la stessa rientrerebbe nel campo di applicazione dell’art. 26b OIAt e quindi dell’art. 10 cpv. 2 ROIAt, il quale recita che “previa comunicazione al Municipio, al di sopra della quota di 600 m/slm i rifiuti naturali secchi prodotti sul posto possono essere inceneriti all’aperto solo se generano poco fumo”.

                                         Egli sostiene che il falò è stato acceso con legname non trattato costituito unicamente da legna allo stato naturale, pertanto da considerare legna da ardere. Soggiunge di aver ottenuto il nulla osta del Sindaco a utilizzare il legname del tetto dell’ospizio, ragion per cui si riteneva in diritto di bruciare il legname in parola. Ad ogni modo, pretende che un’eventuale procedura contravvenzionale avrebbe semmai dovuto essere avviata dal Municipio in applicazione dell’art. 11 ROIAt, ad esclusione della SPAAS. A torto.

                                 5.     È vero che l’art. 11 ROIAt prevede che in deroga all’art. 3 cpv. 3 RLaLPAmb, le contravvenzioni previste all’art. 10 ROIAt (divieto di fuochi all’aperto) sono punite dal Municipio con la multa fino al massimo di fr. 20'000.- e che la procedura è retta dagli art. 147 segg. della legge organica comunale.

                                         L’art. 10 ROIAt, dal canto suo, sancisce che l’accensione di fuochi all’aperto e l’incenerimento di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti sono vietati al di sotto della quota di 600 m/slm (cpv. 1), mentre che, al di sopra della quota di 600 m/slm, i rifiuti naturali secchi prodotti sul posto possono essere inceneriti all’aperto, previa comunicazione al Municipio, solo se generano poco fumo, ritenuto che tale facoltà è comunque esclusa nelle zone edificabili (cpv. 2). Il Municipio, su domanda, può concedere deroghe ai divieti stabiliti ai capoversi 1 e 2 per esigenze di natura fitosanitaria o ecologica (cpv. 3). Il divieto di cui ai cpv. 1 e 2 non si applica ai fuochi all’aperto accesi con combustibile idoneo e destinati alla cottura di cibi, al riscaldamento delle persone, a scopi ricreativi o commemorativi, ad esercitazioni o ad altri scopi analoghi (cpv. 4).

                                         Nella presente fattispecie, il fuoco è stato acceso a una quota di 2100 m/slm, ossia al di sopra della quota di 600 m/slm, di modo che basterebbe semmai una comunicazione al Municipio, fermo restando che si tratti di rifiuti naturali secchi prodotti sul posto (ovvero provenienti da boschi, campi, giardini e orti), ciò che, a non averne dubbio, non è il caso. Al di là degli accertamenti esperiti dall’autorità d’indagine, della cui veridicità non v’è motivo di dubitare, non può infatti essere disatteso che il combustibile utilizzato per accendere il fuoco, per stessa ammissione dell’insorgente, era costituito da legname proveniente dalla demolizione del tetto del Vecchio Ospizio, ciò che non ha nulla a che vedere con rifiuti naturali prodotti sul posto o altrimenti con legna da ardere nel senso dell’allegato 5 dell’OIAt. Orbene, la legge prevede espressamente che il legname di scarto proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici nonché da cantieri, quello costituito da imballaggi, inclusi le palette e i mobili di legno usati, come pure quello frammisto a legna da ardere secondo l’art. 31 capoverso 1 dell’allegato 5 dell’OIAt non è considerato legna da ardere.

                                         Trattandosi di un incenerimento di rifiuti, e meglio di scarti provenienti dalla demolizione del tetto di un edificio, che possono essere bruciati soltanto in appositi impianti, la fattispecie configura senz’altro una violazione delle norme ambientali di ordine federale, e questo a prescindere dalla quota in cui si realizza e dal fatto che il legname sia trattato o meno.

                                         Di nessun ausilio per il giudizio è pertanto la generica affermazione del ricorrente secondo cui “il materiale arso era esclusivamente del legno” (cfr. osservazioni 27 agosto 2008, in cui egli peraltro non precisava che il legname utilizzato non era trattato né che lo stesso era stato minuziosamente o anche solo grossolanamente separato, ma si limitava ad affermare di aver bruciato buona parte del legname recuperato dal rifacimento del tetto).

                                         Per gli stessi motivi, neppure la distinta dei materiali della demolizione datata 19 settembre 2008 prodotta con il complemento ricorsuale 22 settembre 2008 (di cui non è comunque dato di sapere se sia riferita a tutto l’ospizio o al solo tetto) è atta a sovvertire o quanto meno a sminuire gli accertamenti dell’autorità inquirente.

                                         È dunque a giusta ragione che la CRTE 1 ha emanato la decisione di contravvenzione 4 settembre 2008.

                                 6.     Il ricorrente, che di per sé non contesta il quantitativo accertato dall’autorità, ritiene che la multa sia del tutto sproporzionata ed eccessiva, per rapporto alla lieve colpa e soprattutto in ragione della sua buona fede (ricorso punti 11 e 12). In proposito, egli ribadisce di aver provveduto a contattare il Municipio di __________, per il tramite del Sindaco, e di aver ottenuto da quest’ultimo il consenso preventivo a bruciare la legna non trattata. Osserva infine che la piramide di legname è rimasta in posizione ben visibile per un periodo di quasi due mesi senza che l’autorità si facesse avanti a chiedere informazioni in merito.

                                 7.     Per non tacere del fatto che l’asserita autorizzazione del Sindaco è smentita sia dalle affermazioni rilasciate in occasione del rapporto di contestazione 24 luglio 2008 da lui sottoscritto (“Ho tentato anche di avvisare l’amministrazione comunale senza successo”), sia dalle osservazioni 27 agosto 2008 (“[…] fu mia premura avvisare della mia intenzione il __________ […] Mi fu risposto che doveva essere messa al corrente anche la Cancelleria comunale. Telefonai quindi alla cancelleria comunale che non riuscii comunque a raggiungere non so per quale motivo. Ciononostante, in buona fede mi ritenni autorizzato ad accendere il fuoco avendo già parlato con i pompieri ed essendo la serata particolarmente idonea”), l’argomentazione sarebbe comunque destinata all’insuccesso laddove riferita alla buona fede in campo amministrativo.

                                         Il diritto alla protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge. Le condizioni per tutelare la buona fede dell'amministrato e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate, riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma).

                                 8.     Nel presente caso, né il Municipio di __________, tanto meno il Sindaco, né il Corpo Pompieri, possono essere ritenuti competenti a rilasciare una qualsivoglia autorizzazione a smaltire rifiuti derivanti dalla demolizione di un edificio al di fuori di un impianto. Già solo per questo motivo, l’insorgente non può appellarsi al principio della buona fede in campo amministrativo.

                                         Del resto, v’è pure motivo di dubitare della sua buona fede soggettiva, ove appena si consideri che stando a quanto asserito in sede di osservazioni 27 agosto 2008 (a conferma di quanto dichiarato il 24 luglio 2008), egli ha proceduto all’incenerimento illecito senza aver informato l’amministrazione comunale e questo nonostante le indicazioni asseritamente ottenute dai pompieri (che con ogni verosimiglianza non erano nemmeno presenti al momento dei fatti, atteso che il falò è avvenuto senza sistema di spegnimento; cfr. rapporto di contestazione 24 luglio 2008).

                                 9.     Quanto all’aspetto soggettivo, l’insorgente sostiene di non aver avuto intenzione alcuna di smaltire in modo illecito del legname, invocando, come detto, una colpa lieve.

                                         Orbene, a mente di questo giudice l’insorgente non poteva non essere al corrente, in qualità di segretario della __________, promotrice delle opere di rinnovamento e trasformazione del __________, che già il 2 giugno 2008, ossia un mese e mezzo prima dell’accensione del falò in questione, il responsabile della gestione delle strutture alberghiere della Fondazione, signor __________ (cfr. inc. 30.2008.218 di questa Pretura), era stato interpellato in occasione del sopralluogo indetto dall’autorità comunale a causa di un primo smaltimento illecito di scarti di legno provenienti dal __________

                                         Già allora erano stati avviati accertamenti per verificare se la combustione fosse conforme alla normativa federale contro l’inquinamento atmosferico.

                                         L’insorgente, ammesso che potesse ancora essere in dubbio sulla possibilità di bruciare il legname proveniente dalla demolizione, avrebbe quindi dovuto interpellare le autorità che si erano attivate dopo il falò del 31 maggio 2008 per avere lumi sugli esiti della procedura avviata, prima di smaltire a sua volta legname proveniente dal tetto.

                                         Omettendo di fare quanto si poteva da lui pretendere e comportandosi come se nulla fosse egli ha senz’altro accettato il rischio di bruciare legna che non era permesso ardere, agendo perlomeno per dolo eventuale. Del resto, egli stesso ha ammesso che scopo dell’operazione, oltre a quello di evitare pericoli, era di “far risparmiare alla Fondazione numerosi soldi che si sarebbero resi necessari a spostare tutto questo legname, per essere ugualmente bruciato, ad __________” (cfr. osservazioni 27 agosto 2008).

                                         Si noti che visto il precedente episodio del 31 maggio 2008 e considerata anche l’altitudine a cui è avvenuto il falò (2100 m/slm), l’affermazione per cui nessuna autorità si è fatta avanti a chiedere informazioni in merito alla piramide di legname, appare alquanto malvenuta. Dal fascicolo processuale risulta peraltro che il 15 luglio 2008 il Capo dicastero Ambiente del Municipio di __________ si era attivato presso l’autorità di prime cure per segnalare che: “Gli scarti risultanti dalla rimozione del tetto sono composti essenzialmente da legname (travi, assiti, scale ecc. in piccola parte verniciati), che da quanto ho potuto constatare sono accompagnati da residui di carta catramata e pezzi di lamiere. Il tutto – per un ragguardevole quantitativo (diversi grossi camion) – è stato depositato da circa un mese a poche centinaia di metri dal cantiere dove, da quanto mi è dato di sapere, ne è previsto l’incenerimento in occasione del 1° agosto” e per chiedere se “in considerazione della quantità e qualità dei rifiuti” l’incenerimento fosse conforme all’OIAt, richiesta rimasta tuttavia inevasa, poiché, proprio all’indomani della segnalazione, l’insorgente ha dato fuoco alla catasta di materiale.

                                10.     Per quanto attiene all’ammontare della multa, se da un lato, nulla osta a che l’importo della pena sia “stabilito sulla base di una direttiva interna della __________ che considera diversi fattori oggettivi, e tra questi anche le quantità di legname smaltito illegalmente”, dall’altro lato bisogna procedere a un apprezzamento globale di tutte le circostanze del caso concreto, fermo restando che la pena deve essere commisurata alla colpa e alle condizioni dell’autore (art. 106 cpv. 3 CP, applicabile su rinvio dell’art. 333 cpv. 1 CP) e non è dunque possibile comminare sistematicamente il massimo della pena edittale ad ogni illecito incenerimento.

                                         Nel caso di specie tuttavia, pur tenendo conto che non risultano precedenti a carico del ricorrente, se si considera l’ingente quantità di legname incenerito, l’elevata tossicità ad esso legata e la colpa (aggravata dall’intento di favorire gli interessi della fondazione evitandole costi di smaltimento), come pure l’importante somma che si sarebbe dovuta sborsare per uno smaltimento corretto di una simile quantità e qualità di materiale e che è di conseguenza stata illecitamente risparmiata, la multa di fr. 10'000.- appare correttamente commisurata.

                                         D’altro canto, l’insorgente non pretende di avere particolari oneri di mantenimento che non gli consentirebbero di far fronte al pagamento, seppur rateale, della multa.

                                11.     In conclusione il ricorso va respinto seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 30c cpv. 2, 61 lett. f LPAmb; 1, 26a, allegato 5 cifra 3 cpv. 1 e 2 OIAt; 106 CP; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso __________è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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