Incarto n. 30.2007.48 2426/801
Bellinzona 31 gennaio 2008
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 febbraio 2007 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 26 gennaio 2007 n. 2426/801 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 6 marzo 2007 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 26 gennaio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con la vettura TI __________ alla quale sono state apportate delle modifiche (aumento potenza motore) senza sottoporla a nuovo esame”.
Fatti accertati il 31 agosto 2006 in territorio di__________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 13 cpv. 3, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 34, 219 cpv. 2 lett. f OETV.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 nelle osservazioni 6 marzo 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 13 cpv. 3 LCStr il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza.
In particolare, l’art. 34 cpv. 2 OETV sancisce che il detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli e che i veicoli modificati devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore impiego, segnatamente in caso di interventi che modificano le emissioni di gas di scarico o di rumori, in questo caso deve essere provato che sono osservate le prescrizioni sui gas di scarico e i rumori in vigore al momento della prima messa in circolazione (lett. c); egli deve inoltre notificare alla medesima autorità altri fatti nuovi da iscrivere nella licenza di circolazione (cpv. 3).
Il Consiglio federale può comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni d’esecuzione alla legge sulla circolazione stradale (art. 103 cpv. 1 LCStr).
Per l’art. 219 cpv. 2 lett. f OETV è punito con la multa, a meno che sia applicabile una pena più severa, chiunque come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è necessaria una notificazione.
3. La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver circolato con la vettura TI __________, alla quale sono state apportate delle modifiche (aumento potenza motore) senza sottoporla a nuovo esame.
La decisione si basa sul rapporto di contravvenzione 31 agosto 2006 della Polizia cantonale, dal quale risulta che è stata eseguita una modifica alla centralina, con aumento della potenza motore (potenza rilevata alla prima prova di kW 138.8 pari a CV 188.7; potenza rilevata alla seconda prova kW 138.7 pari a CV 188.6 a fronte di una potenza originale di kW 120 pari a CV 163) e variazione dei valori del gas di scarico (cfr. verbale di interrogatorio di pari data, pag. 1/4.)
4. Il ricorrente, nel suo gravame, si esaurisce nelle seguenti considerazioni:
“(…) La contravvenzione è stata considerata sulla base di una prova potenza effettuata sul banco prova dell’Unione Professionale Svizzera dell’Automobile a Biasca da me più volte contestata. Vedi mie raccomandate del 14/9/2006 e 16/10/2006. In accordo con l’Ufficio collaudi Sig.__________, in data 13/2/07 abbiamo definito di riportare il veicolo sul banco prova del TCS a Rivera, di cui vi allego i risultati. Da qui emergono risultati molto più attendibili che rientrano nelle tolleranze richieste. In considerazione [di] quanto anticipato verbalmente dal responsabile [del] caso, Agente Sig.__________, chiedo la revisione della contravvenzione a me inflitta sulla base dei nuovi dati emersi dall’ultima prova potenza (…)”.
Nelle osservazioni 14 settembre 2006 egli sosteneva che “la modifica alla mappatura della centralina del mio veicolo è stata eseguita con il preciso scopo di ridurre il fumo (recte: gas) di scarico e ottimizzare il consumo del carburante. Durante la prova di potenza da voi eseguita a Biasca, la centralina era già in configurazione originale, pertanto mi riservo il diritto di contestare il risultato di tale rilevamento della potenza del motore, nella palese violazione delle norme che regolano le misurazioni, chiedendovi il rapporto dettagliato (…)”. In merito alla contestazione della misurazione, nelle successive osservazioni 16 ottobre 2006, egli specificava che la stessa non teneva conto dell’art. 46 OETV, senza tuttavia circostanziare ulteriormente la sua censura.
5. Nella fattispecie concreta, va detto che il ricorrente non contesta che la centralina della vettura di cui è detentore è stata sottoposta a una modifica, con incremento della potenza motore e conseguenze sui valori dei di gas di scarico, senza notificarla al fine di collaudo. Tale circostanza giustifica per sé sola la sanzione inflitta al ricorrente, a prescindere dalle varie giustificazioni addotte circa lo scopo della modifica e la validità della misurazione - sulle quali vale comunque la pena di spendere due parole - che non hanno alcuna rilevanza ai fini del giudizio e non lo sollevano dalla sulla responsabilità per aver sottoposto il veicolo a una modifica essenziale senza notificarla all’autorità preposta alla verifica delle esigenze tecniche.
Ciò posto, si noti che l’affermazione dell’insorgente secondo cui lo scopo della modifica consisteva nella riduzione del fumo (gas) di scarico e ottimizzazione del consumo di carburante – affermazione rilasciata a verbale il 31 agosto 2006, dopo aver avuto quasi due settimane per riflettere, atteso che era stato contattato dagli agenti il precedente venerdì 18 agosto 2006 - appare altamente dubbiosa. Non solo, nel verbale a pag. 2, egli si dichiarava convinto che fosse stato eseguito un lavoro sulla marmitta, pur sapendo e non contestando che l’intervento concerneva invece la centralina, che nulla ha a che vedere con la parte terminale del tubo di scappamento, ma inoltre, qualora ci fosse effettivamente stato un problema alla vettura (vista l’insistenza del ricorrente in proposito), non si comprende come mai egli non si sia attivato per comprendere l’intervento eseguito e per verificare se il problema fosse stato risolto, circostanza sulla quale nemmeno si pronuncia.
L’argomentazione maturata, come detto, dopo quasi due settimane di riflessione, appare invero pretestuosa e comunque sia ininfluente ai fini del giudizio, giacché la modifica andava notificata a prescindere dallo scopo perseguito.
Pure priva di influenza ai fini di causa, e comunque sia smentita dalle risultanze processuali, è l’affermazione per cui al momento del controllo la centralina sarebbe stata riportata alla configurazione originale. In effetti, per stesso dire dell’insorgente, la vettura non aveva subito altre modifiche al motore e inoltre nell’intervento di rimappatura non era compreso il ripristino allo stato originale (cfr. verbale di interrogatorio 31 agosto 2006, R16 e R9).
Si osserva poi che la contestazione del ricorrente circa la validità della misurazione eseguita, oltre a non essere pertinente nell’ottica del giudizio per i motivi già addotti, non risulta comunque sia fondata. In effetti, la misurazione sul banco prova a rulli presso il centro professionale UPSA (Unione Professionale Svizzera Automobile) Sezione di Biasca - al quale, oltre al centro TCS di Rivera, si rimette l’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione in punto alla misurazione della potenza motore - avviene, per quanto noto a questo giudice, per opera di un ingegnere esperto del ramo, per cui non v’è alcun motivo di dubitare dell’attendibilità dei dati ottenuti. Ad ogni buon conto, decisivo per la realizzazione degli elementi costitutivi dell’infrazione è il fatto che egli ha omesso di notificare la modifica, omissione che sottrae il veicolo ai dovuti controlli atti a verificare se lo stesso rientri ancora nei parametri di legge.
Con riferimento alle giustificazioni addotte dal ricorrente in sede di verbale di interrogatorio 31 agosto 2006, a pag. 3, circa la sua ignoranza sull’obbligo di notificare la modifica e la convinzione che l’intervento fosse avvenuto secondo i parametri di legge, è appena il caso di ricordare che la buona fede non è liberatoria e l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa e la giurisprudenza ivi citata).
In definitiva, considerato che nel caso concreto vi è stata una modifica essenziale nella misura in cui ha senz’altro influito, come risulta dal rapporto di contravvenzione, sulle emissioni dei gas di scarico (modifica riguardante oltretutto un valore che va iscritto sulla licenza di circolazione del veicolo), la stessa doveva essere notificata all’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione per un esame successivo e questo a prescindere dallo scopo perseguito. Ciò invece non è avvenuto e se non fosse stato per il procedimento penale aperto per presunta truffa nei confronti della società di ottimizzazione per centraline elettroniche di autovetture __________ SA (nell’ambito del quale il ricorrente è stato interpellato al fine di raccogliere informazioni preliminari), non sarebbe verosimilmente mai venuto alla luce.
Da ultimo giova osservare che non è determinante ai fini del giudizio stabilire se i parametri del veicolo, dopo riprogrammazione della centralina, siano nuovamente conformi alle prescrizioni di legge; tale questione, prettamente tecnica, esula dalle competenze di questo giudice e può essere vagliata unicamente dall’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione in applicazione dei margini di tolleranza vigenti (con riferimento all’art. 46 OETV menzionato dal ricorrente nelle osservazioni del 16 ottobre 2006).
In effetti, quand’anche la potenza motore risultasse entro i limiti di tolleranza consentiti, ciò non toglie che la pregressa modifica andava debitamente notificata al fine di stabilire mediante collaudo la conformità alle prescrizioni di legge.
In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
6. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 13 cpv. 3, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 34, 219 cpv. 2 lett. f OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).