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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.04.2009 30.2007.367

April 23, 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·681 words·~3 min·4

Summary

Eseguire un movimento che impedisce la manovra sicura del veicolo; apportare al motoveicolo una modifica (apparato silenziatore) senza sottoporlo a nuovo esame

Full text

Incarto n. 30.2007.367 33195/802

Bellinzona 23 aprile 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 dicembre 2007 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 7 dicembre 2007 n. 33195/802 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 18 dicembre 2007 presentate dalla CRTE 1,;

                                         letti ed esaminati gli atti,

considerato                      in fatto ed in diritto

                                         che con decisione 7 dicembre 2007 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizi di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti fatti accertati il 14 ottobre 2007 in territorio di __________:

                                         “Alla guida del motoveicolo TI __________ eseguiva un movimento (circolazione su una sola ruota) che impediva la manovra sicura del veicolo. Inoltre al motoveicolo è stata apportata una modifica (apparato silenziatore) senza sottoporlo a nuovo esame”;

                                         che il ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice lamentando da un lato il fatto che l’autorità di prime cure non ha tenuto conto, nell’emanazione della decisione impugnata, delle osservazioni al rapporto di contravvenzione da lui presentate il 23 ottobre 2007 e sottolineando dall’altro lato che non dispone di grossi mezzo finanziari per far fronte al pagamento della multa, in quanto apprendista;

                                         che in concreto il ricorrente dà atto che le osservazioni datate 20, ma spedite il 23 ottobre 2007 per posta semplice – e non già per plico raccomandato, ciò che avrebbe permesso di comprovare l’avvenuto invio – non sono mai pervenute alla Polizia comunale, ragion per cui quest’ultima ha trasmesso l’incarto alla CRTE 1 indicando che non sono state presentate giustificazioni (cfr. croce apposta in basso);

                                         che di conseguenza la CRTE 1 si è pronunciata considerando, suo malgrado a torto, che nei termini di legge non sono pervenute osservazioni;

                                         che in linea di principio la mancata presa in considerazione delle osservazioni prima dell’emanazione della decisione comporta l’annullamento della decisione in ordine per violazione del diritto di essere sentito;

                                         che l’annullamento in ordine avrebbe come conseguenza la ripresa ex novo della procedura;

                                         che motivi di economia processuale non giustificano in concreto, per quel che si dirà in appresso, di procedere all’annullamento in ordine;

                                         che il ricorrente infatti, pur sottolineando la mancata intenzionalità delle infrazioni e dimostrando tutto il suo rincrescimento per l’accaduto, non le contesta, ma si limita in sostanza a chiedere una riduzione della multa in considerazione del suo statuto di apprendista;

                                         che – alla luce di tutte le circostanze del caso concreto – questo giudice ritiene che una multa di fr. 150.-, sia confacentemente proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa (la negligenza è infatti punibile in applicazione dell’art. 100 cifra 1 LCStr) e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso deve pertanto essere accolto nella misura che precede e la multa ridotta a fr. 150.-, con conseguente adeguamento degli oneri processuali di primo grado;

                                         che l’esito del gravame imporrebbe di prelevare tasse e spese di giustizia ridotte (art. 15 LPContr); tuttavia, tenuto conto della situazione personale e finanziaria evocata dalla ricorrente, questo giudice ritiene di poter prescindere – in via del tutto eccezionale – dal prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio;

per questi motivi                 visti gli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1 e 96 ONC; 34, 219 cpv. 2 lett. f OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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