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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.04.2009 30.2007.351

April 22, 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,381 words·~7 min·4

Summary

Eseguire una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza

Full text

Incarto n. 30.2007.351 27992/802

Bellinzona 22 aprile 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 6 novembre 2007 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 26 ottobre 2007 n. 27992/802 emessa dalla CRTE 1

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 26 ottobre 2007RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida del motoveicolo (I) __________ eseguiva una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza”.

                                         Fatti accertati il 31 agosto 2007 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia.

                                         Per l’art. 34 cpv. 2 LCStr sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee. Le singole linee hanno il seguente significato: è vietato ai veicoli di oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie di sicurezza o di passarci sopra (art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di avere effettuato una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza.

                                         L’infrazione è stata constatata da un agente della Polizia cantonale intento, unitamente a un collega, a effettuare un controllo mirato alle infrazioni di intersecamento o superamento della linea di sicurezza presente sulla strada principale – fuori abitato – in territorio di __________ (cfr. rapporto di contravvenzione 17 settembre 2007). Nel proprio rapporto di contro-osservazioni 20 dicembre 2007 l’agente denunciante, riconfermando il rapporto di contravvenzione, ha rilevato quanto segue:

                                         “Si precisa che in quel tratto di strada, la ‘linea di sicurezza’ parte dal confine nord di __________ e continua ininterrotta sino a __________.

                                         Alle ore 13.25 si aveva modo di constatare che il denunciato, in sella al suo motoveicolo, effettuava il sorpasso di almeno un veicolo, a sinistra della linea di sicurezza demarcata. Si precisa inoltre che al momento del fermo, lo stesso, non contestava minimente l’infrazione e lo si rendeva edotto che la contravvenzione (e non segnalazione) sarebbe giunta alla ditta per cui lavora.

                                         Inoltre, come evidenziato nel suo scritto, altri motociclisti sono transitati dal nostro posto di controllo ma solo quelli che avevano commesso l’infrazione, rilevata con sicurezza, venivano fermati”.

                                 4.     Il ricorrente dal canto suo nega l’addebito mossogli dall’autorità di prime cure, asserendo che al momento del fermo egli si trovava in colonna dietro le macchine. In particolare, egli afferma che:

                                         “Sig. Giudice lui, il poliziotto mi diceva che è impossibile che con la moto non si superano le macchine in colonna, è vero ma al mio fermo di controllo, io mi trovavo in colonna dietro le macchine perché prima di vedere me io ho visto la macchina della polizia ferma, perciò non mi facevo fermare [per] la multa sapendo che si mettono sempre in quel posto; allora perché non multano tutti i motociclisti che percorrono la strada da __________ a __________ [per]ché tutti superano le macchine in colonna, da __________ a __________ c’è la colonna che si muove a passo di formica” (cfr. scritto 21 gennaio 2008).

                                         Egli si duole poi del fatto che se l’agente che ha proceduto al fermo gli avesse parlato di multa “invece di arrivare in ditta la 1a lettera scrivendo di presentare eventuali giustificazioni arrivava la multa di fr. 200.- [e] non di fr. 260.-“.

                                 5.     Se non che quest’ultima affermazione dell’insorgente non è pertinente per due motivi: anzitutto, considerato che si tratta di un’infrazione non prevista nell’Ordinanza sulle multe disciplinari e quindi perseguibile secondo la procedura ordinaria, il poliziotto non ha facoltà per emettere multe, poiché la decisione spetta alla Sezione della circolazione: non avrebbe quindi alcun senso parlare di multa.

                                         Aggiungasi che è la legge stessa che prevede il prelievo di tassa di giustizia e spese (art. 2 cpv. 3 LPContr); inoltre, l’autorità ha l’obbligo di assegnare un termine di 15 giorni all’interessato per prendere posizione in merito al rimprovero mossogli prima di prendere una decisione (art. 3 cpv. 1 LPContr), questo al fine di garantire il suo diritto di essere sentito.

                                 6.     Ciò posto, va detto che in presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

                                         In concreto, se da un lato è vero che l’agente avrebbe potuto meglio specificare a che distanza ha notato il motoveicolo in sorpasso, non può comunque essere disatteso che il l’accertamento è avvenuto nell’ambito di un controllo specifico del traffico volto a sanzionare tale tipo di infrazione, per cui è pacifico che l’attenzione degli agenti era pienamente rivolta ed eventuali mezzi in sorpasso; per di più, per quanto noto a questo giudice, la strada è caratterizzata in quel tratto da un lungo rettifilo con ampia visuale; dall’altro lato colpisce il fatto che l’insorgente in entrambi gli scritti non abbia mai dichiarato positivamente di non aver oltrepassato la linea continua. Il fatto che al momento del fermo, egli si trovasse incolonnato dietro a una macchina non significa che non abbia potuto commettere in precedenza l’infrazione. Contrariamente a quanto da lui preteso, l’agente non lo ha certo fermato per il solo fatto che circolava alla guida di un motoveicolo in presenza di colonna rallentata, caso contrario, come da lui giustamente asserito, gli agenti non avrebbero certo avuto alcun problema a fermare sistematicamente tutti i centauri.

                                         C’è poi da dire che gli agenti, a differenza del denunciato, hanno l’obbligo conseguente al loro ruolo istituzionale di funzionari di polizia - quand’anche fuori servizio - di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Del resto, le loro dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere di nefaste conseguenze, che già solo per questo motivo si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere nella versione da loro fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, un’accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).

                                         In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

                                 7.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                         §   Il maggior anticipo di fr. 100.- verrà restituito al ricorrente, a crescita in giudicato della sentenza, previa indicazione di un conto bancario sul quale effettuare il versamento.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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