Incarto n. 30.2007.148 236/2007-10-802
Bellinzona 7 febbraio 2008
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Francesca Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 maggio 2007 presentato da
RI 1
contro
la decisione 11 maggio 2007 __________ emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, Bellinzona,
viste le osservazioni del 6 giugno presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. L’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro con decisione 11 maggio 2007 ha inflitto a RI 1 - in qualità di amministratore unico della __________ - una multa di fr. 500.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha omesso, senza alcuna valida giustificazione, di compilare e trasmettere il formulario ‘attestato del datore di lavoro’ violando così i propri obblighi”.
L’infrazione risale al periodo __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI e 28 LPGA.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. L’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro nelle osservazioni 6 giugno 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
Per quanto attiene alle prove offerte, nulla osta all’acquisizione agli atti della documentazione prodotta con il gravame, mentre non occorre dar seguito al postulato richiamo dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ dell’incarto relativo al fallimento della __________, decretato il 16 aprile 2007, in quanto tale circostanza non è contestata. Il ricorso può quindi essere giudicato nel merito sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Per l’art. 20 cpv. 2 LADI il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro; questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo servizio; se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli l’attestato, su domanda, entro una settimana.
L’art. 88 cpv. 1 lett. b LADI, impone altresì al datore di lavoro di compilare tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere i diritti alle prestazioni; egli è tenuto inoltre a dare tutte le informazioni necessarie per accertare il diritto alle prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA).
Chiunque viola l’obbligo d’informare o non riempie i moduli prescritti è punito con la multa fino a fr. 5'000.-, purché non si tratti di una fattispecie di cui all’art. 105 (art. 106 cpv. 1 e 4 LADI), ciò che non si realizza nel caso concreto.
Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa (art. 6 cpv. 1 DPA, applicabile per il rinvio di cui all’art. 107 LADI, il quale, si noti per inciso, costituisce una norma di competenza riguardante aspetti formali, per cui non necessita di essere menzionata nella decisione); l’organo della persona giuridica che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del subordinato soggiace alle disposizioni penali che valgono per l’autore (art. 6 cpv. 2 e 3 DPA).
3. L’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro – in applicazione delle predette disposizioni - ha sanzionato l’interessato per non aver debitamente compilato e trasmesso il formulario “attestato del datore di lavoro” nei tempi prescritti dalla Legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione.
La decisione impugnata si fonda sul rapporto di contravvenzione 3 aprile 2007 regolarmente intimato per raccomandata - ritirata, come si evince dalle osservazioni 6 giugno 2007 dell’autorità di prime cure (pag. 2) - al ricorrente presso il recapito della ditta (cfr. doc. 5, 6 e 7).
4. L’insorgente, dal canto suo, nel ricorso 15 maggio 2007, contesta l’infrazione ascrittagli sostenendo quanto di seguito:
“La valutazione (dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, ndr) è, a parere del ricorrente, errata ed arbitraria, per i seguenti motivi.
- La posta della __________ veniva recapitata alla sede di __________ e giungeva allo scrivente legale solo dopo parecchi giorni, rilegata in mazzetti, che il ricorrente apriva periodicamente.
- Nel caso specifico il ricorrente non si è occupato direttamente della gestione quotidiana della società e quindi non ha potuto immediatamente allestire l’attestato, ma ha dovuto procedere a delle verifiche, interpellando le varie persone (…), le quali, come sempre in questi casi, vista la mal parata, si sono dileguate come neve al sole.
- Dopo questa prima infruttuosa fase di ricerca di informazioni, il sottoscritto decideva quindi di interpellare direttamente la signora __________ (ex impiegata della società in questione, ndr), e di ciò informava con lettera-fax del 21 marzo 2007 (doc. B) la __________ di __________, chiedendo alla signora __________ di far contattare la signora __________, e questo al fine di poter compilare l’attestato di lavoro”,
ciò che effettivamente è avvenuto, ma solamente nel corrente del mese di maggio 2007 (cfr. formulario datato 8, ma ricevuto dalla cassa di disoccupazione il 16 maggio 2007; doc. 12).
Il ricorrente, conclude nel gravame, “non ritiene di aver agito con una negligenza tale da configurare una colpa che giustifichi la multa emessa nei suoi confronti. Egli ha effettuato tutti i passi necessari per poter giungere al chiarimento e quindi alla compilazione dell’attestato di lavoro in maniera corretta”.
5. Dal fascicolo processuale risulta che nonostante i tentativi di ottenere l’attestato del datore di lavoro da parte della __________, dapprima con scritto del 5 febbraio 2007 poi con ulteriore lettera del 26 febbraio 2007 ed infine con il sollecito raccomandato del 9 marzo 2007 - gli ultimi due atti intimati direttamente al recapito professionale del ricorrente; cfr. doc. 2 e 3 -, quest’ultimo non ha provveduto che in data 21 marzo 2007 (con fax dove peraltro conferma di aver ricevuto lo scritto 9 marzo 2007) ad attivarsi per adempiere il suo obbligo; ciò che, come detto, si è concretizzato in data 16 maggio 2007, ossia oltre due mesi dopo la prima richiesta effettuata dalla cassa di disoccupazione.
Orbene, come rettamente osservato dall’autorità di prime cure, l’insorgente ha acquisito la carica di amministratore unico della società precedentemente alla richiesta di rilascio dell’attestato e in questa veste egli aveva l’obbligo di gestire gli affari della stessa con diligenza e di vegliare affinché gli atti di normale amministrazione, quali il rilascio di un attestato all’ex lavoratrice, fossero adempiuti. La circostanza secondo cui egli non aveva accesso immediato alla corrispondenza, non lo solleva dalle sue responsabilità di amministratore unico ed in particolare dall’obbligo di rendersi parte diligente nella gestione interna della società e quindi di attivarsi al fine di consultare la corrispondenza. In più c’è da dire che, ad eccezione della prima richiesta del 5 febbraio 2007, le successive (compreso il sollecito raccomandato) sono state intimate direttamente al recapito professionale dell’insorgente.
In definitiva, le considerazioni espresse dal ricorrente nel gravame non si rivelano influenti ai fini del giudizio, né tanto meno liberatorie: egli, nella sua qualità di amministratore unico iscritto a Registro di commercio a far tempo dal 12 aprile 2006 (cfr. doc. 11) avrebbe dovuto assicurare il regolare svolgersi delle attività amministrative, nonché il rispetto delle incombenze legali.
In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure
6. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI; 28 LPGA; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).