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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.01.2007 30.2006.86

January 29, 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·839 words·~4 min·3

Summary

Omettere senza valida giustificazione di compilare e trasmettere il formulario "attestato del datore di lavoro"

Full text

Incarto n. 30.2006.86 5551

Bellinzona 29 gennaio 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Natalia Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 marzo 2006 presentato da

RI 1

contro

la decisione 17 marzo 2006 n. 2006-10-202 emessa dalla Sezione del lavoro, Bellinzona;

viste                                  le osservazioni 7 aprile 2006 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     L’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, con decisione 17 marzo 2006, ha inflitto a RI 1, titolare della ditta individuale __________ con sede a __________, una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per aver “omesso, senza alcuna valida giustificazione, di compilare e trasmettere il formulario ‘attestato del datore di lavoro’ violando così i propri obblighi”.

                                         L’infrazione risale al periodo __________ - __________.

                                         La risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI e 28 LPGA.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

                                 C.     L’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, nelle osservazioni 7 aprile 2006, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l’art. 20 cpv. 2 LADI il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro; questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo servizio; se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli l’attestato, su domanda, entro una settimana.

                                         L’art. 88 cpv. 1 lett. b LADI, impone altresì al datore di lavoro di compilare tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere i diritti alle prestazioni; egli è tenuto inoltre a dare tutte le informazioni necessarie per accertare il diritto alle prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA).

                                         Chiunque viola l’obbligo d’informare o non riempie i moduli prescritti è punito con la multa fino a fr. 5'000.- (art. 106 cpv. 1 e 4 LADI).

                                 3.     L’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro – in applicazione delle predette disposizioni - ha sanzionato l’interessata per non aver debitamente compilato e trasmesso il formulario “attestato del datore di lavoro” per l’assicurata __________

                                 4.     L’insorgente, dal canto suo, nel ricorso 19 marzo 2006, contesta l’infrazione ascrittale. Sostiene di aver a suo tempo compilato regolarmente il formulario “attestato del datore di lavoro” e di averlo consegnato direttamente alla signora __________. Quest’ultima le avrebbe garantito di trasmetterlo personalmente all’ufficio disoccupazione.

                                 5.     Dal fascicolo processuale risulta tuttavia che nonostante i tentativi di ottenere l’attestato del datore di lavoro da parte della Cassa di disoccupazione __________, dapprima con scritto semplice 2 dicembre e in seguito con scritto raccomandato 27 dicembre 2005 (doc. 1 e 2) e, non da ultimo, da parte della Sezione del lavoro con l’intimazione, avvenuta con lettera raccomandata, del rapporto di contravvenzione 7 febbraio 2006, il documento non è mai pervenuto. Ancora in data 6 marzo 2006 la Cassa di disoccupazione comunicava all’autorità di prime cure di non aver ricevuto alcunché (doc. 7).

                                         Si osserva inoltre come la ricorrente non abbia fornito spiegazioni in merito all’omissione di dar seguito alle richieste di cui sopra, né tanto meno delucidazioni sull’avvenuta consegna dell’attestato alla dipendente. Al di là di un’improbabile data di licenziamento (che lei attesta essere il __________), non ha infatti precisato quando e dove avrebbe consegnato il documento. Essa avrebbe perlomeno potuto estrarre una fotocopia dell’attestato del datore di lavoro, al fine di comprovare l’effettiva compilazione dello stesso. La giustificazione addotta dalla ricorrente, oltre a non essere comprovata o resa verosimile, risulta dunque poco attendibile e non merita di essere tutelata.

                                 6.     In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratale dall’autorità di prime cure.

                                         La multa inflitta risulta peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI e 28 LPGA; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

,  

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).

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