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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.01.2007 30.2006.85

January 29, 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,262 words·~6 min·3

Summary

Circolare con veicolo senza le targhe prescritte

Full text

Incarto n. 30.2006.85 6126/690

Bellinzona 29 gennaio 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Natalia Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 marzo 2006 presentato da

RI 1

contro

la decisione 10 marzo 2006 n. 6126/690 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino;

viste                                  le osservazioni 28 marzo 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     Con decisione 10 marzo 2006 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 140.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti fatti accertati il __________ in territorio di __________:

                                         “Ha circolato con il veicolo [marca] TI __________ senza le targhe prescritte.”

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr; art. 96, 219 cpv. 1 OETV.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo il riesame del caso con eventuale ridimensionamento delle responsabilità ascrittegli e conseguente adeguamento della sanzione pecuniaria.

                                 C.     Con comunicazione __________ la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 29 LCStr prima frase, i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. In particolare, l’art. 96 OETV stabilisce che devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, delle targhe previste.

                                         Un veicolo è considerato come non conforme e l’articolo 93 cifra 2 LCStr è applicabile se le parti che devono essere montate stabilmente, temporaneamente o in certi casi determinati, mancano o non corrispondono alle prescrizioni (art. 219 cpv. 1 lett. a OETV).

                                         Chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con la multa (art. 93 cifra 2 prima frase LCstr). Per l’uso di un veicolo senza la targa / le targhe prescritte l’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una multa di fr. 140.- (infrazione n. 404).

                                 3.     La Sezione della circolazione - in applicazione delle predette disposizioni - rimprovera al multato di aver circolato con il proprio veicolo senza le targhe prescritte. L’infrazione è stata constatata da un agente della Polizia comunale di __________, il quale, nelle contro-osservazioni __________, ha precisato che “il signor RI 1 nei mesi precedenti è già stato fermato e redarguito verbalmente per il suo comportamento di scorazzare per la valle di __________ e per il paese senza le dovute prescritte targhe applicate correttamente”.

                                 4.     Il ricorrente, dal canto suo, contesta in parte la fattispecie ravvisata dall’autorità di prime cure, sottolineando che la targa (trasferibile) posteriore era regolarmente affissa mentre quella anteriore si trovava all’interno del veicolo – sul cruscotto – poiché, a causa di un incidente occorsogli due giorni prima, il supporto metallico che sorregge la stessa si era danneggiato, cosicché non poteva più essere convenientemente fissata al paraurti anteriore. Inoltre afferma che al momento della contravvenzione egli stava appunto recandosi presso un’officina meccanica per la dovuta riparazione.

                                         Si lamenta poi del fatto che è mancata l’intimazione verbale della contravvenzione al momento della constatazione dell’infrazione da parte dell’agente di polizia, ciò che avrebbe permesso di evitare l’avvio della procedura in essere.

                                 5.     Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

                                 6.     Nell’evenienza concreta va innanzitutto specificato che non è vi obbligo alcuno per gli agenti di polizia di intimare verbalmente la contravvenzione, bastando la successiva intimazione scritta. Si noti, di transenna, che nell’ambito della procedura disciplinare non è data la facoltà di formulare osservazioni. Ne segue che anche se, per delirio d’ipotesi, la multa disciplinare non fosse pervenuta al ricorrente, ciò non avrebbe intaccato il suo diritto di essere sentito, che è stato regolarmente esercitato dopo l’intimazione del rapporto di contravvenzione.

                                         Nel merito, lo stesso ricorrente ammette d’aver circolato con una sola targa affissa sul veicolo, specificatamente quella posteriore, e d’aver appoggiato quella anteriore sul cruscotto, precisando che al momento dell’infrazione, ossia __________, si stava appunto recando presso un’officina per la dovuta riparazione. Sennonché quest’ultima affermazione è chiaramente smentita dalla dichiarazione __________ del garagista prodotta dal ricorrente, dalla quale si evince che “in data __________ l __________ TI __________ del signor RI 1 era presso di noi per una riparazione causata da un tamponamento con la rottura delle parti seguenti: paraurto anteriore con porta targa anteriore e targa (…)”.

                                         Ora, considerato che l’auto danneggiata (__________) si trovava in officina per essere riparata e che la contravvenzione è stata commessa due giorni dopo l’incidente con un camioncino __________ (cfr. rapporto di contravvenzione; circostanza confermata nel ricorso), non è per nulla verosimile quanto egli va affermando: infatti non aveva la necessità di recarsi all’officina con il secondo veicolo a lui intestato, per di più non incidentato. Quand’anche la circostanza fosse risultata verosimile, la stessa non sarebbe comunque stata liberatoria, in quanto egli poteva richiedere al garage le targhe professionali per circolare regolarmente con il secondo veicolo.

                                         Donde l’inattendibilità dell’affermazione del ricorrente che fa perdere credibilità a tutta la versione da lui fornita. Per contro, non v’è motivo di dubitare della versione dell’agente denunciante, il quale, a differenza del multato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni amministrative e penali.

                                         Va inoltre sottolineato che l’esperienza professionale del ricorrente (ex capo-posto di gendarmeria; circostanza rimasta incontestata) è tale per cui doveva necessariamente essere consapevole dell’infrazione che stava commettendo.

                                         In ogni caso l’infrazione, secondo l’articolo 93 cifra 2 prima frase LCStr, può venire commessa anche per negligenza.

                                         Di transenna, si osserva che le circostanze menzionate dal ricorrente, secondo le quali l’agente di polizia comunale nutrirebbe un sentimento di rivincita nei suoi confronti, esulano totalmente dall’esame della presente infrazione e non sono suscettibili d’influire sull’esito del gravame.

                                 7.     In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

                                         A ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente la multa di fr. 140.– prevista dall’OMD per questo genere di infrazioni, aumentata delle tasse e spese così come previsto dalla legge nell’ambito della procedura ordinaria.

                                         Il ricorso, infondato e al limite del temerario, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 29, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; art. 96, 219 cpv. 1 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).

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