Incarto n. 30.2006.67 4938/605
Bellinzona 23 gennaio 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Natalia Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 marzo 2006 presentato da
RI 1 difeso da: DI 1
contro
la decisione 24 febbraio 2006 n. 4938/605 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 17 marzo 2006 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. Con decisione 24 febbraio 2006 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 370.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti fatti accertati il 20 novembre 2005 in territorio di __________:
"Alla guida della vettura TI __________ non osservava una segnalazione semaforica indicante ‘fermata’ (luce rossa) e usava un telefono senza il dispositivo ‘mani libere’. Inoltre non aveva con sé il documento inerente i gas di scarico.”
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; art. 3 cpv. 1, 59a cpv. 4 ONC; 68 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento limitatamente all’infrazione di inosservanza del segnale semaforico con conseguente riduzione della multa.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
2. Nell’atto ricorsale l’insorgente postula il richiamo dell’incarto della Sezione della circolazione concernente la risoluzione impugnata e l’audizione quale testimone di uno degli agenti accertatori.
L’art. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe a elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc infine con richiami di dottrina e di giurisprudenza; 124 I 221 consid. 4a). Nella fattispecie nulla osta all’acquisizione agli atti della documentazione fotografica prodotta dall’insorgente e pacifico risulta essere il richiamo dell’incarto della Sezione della circolazione, mentre l’audizione testimoniale richiesta risulta superflua, avendo gli agenti spiegato lo svolgimento dei fatti nelle contro-osservazioni e non essendo dato di capire quali ulteriori elementi utili per il giudizio potrebbero fornire.
Nulla osta pertanto all’esame di ricorso in merito.
3. Giusta l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Per quanto concerne i segnali luminosi, la luce rossa significa “fermata” (art. 68 cpv. 1 prima frase vOSStr, che corrisponde ora al cpv. 1bis in vigore dal 1° marzo 2006), mentre quella verde dà via libera (cpv. 2 prima frase).
Per l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. La sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).
L’art. 59a cpv. 4 ONC stabilisce che il conducente deve sempre portare seco il documento di manutenzione del sistema antinquinamento e presentarlo su richiesta agli organi incaricati del controllo.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
Per l'inosservanza di segnali luminosi, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.- (infrazione n. 309.1). L’impiego durante la guida di un telefono senza dispositivo “mani libere” comporta una multa di fr. 100.- (infrazione n. 311), mentre per l’omissione di recare seco il documento di manutenzione del sistema antinquinamento la stessa è di fr. 20.- (infrazione n. 100.5).
4. La Sezione della circolazione - in applicazione delle predette disposizioni - rimprovera al multato di non essersi fermato con la propria vettura davanti a un semaforo rosso, nonché di aver impiegato durante la guida un telefono senza il dispositivo “mani libere”.
L’infrazione è stata constatata da due agenti della Polizia cantonale, i quali nel loro rapporto di contro-osservazioni 7 gennaio 2006 hanno precisato che “al momento dei fatti il denunciato ometteva di fermarsi alla linea di arresto proseguendo per la sua strada inosservando i segnali luminosi. Si ha provveduto ad usare i ‘bilux’ unicamente come scopo di richiamo, con l’intenzione di invitare il denunciato a fermarsi.” (…) “Il denunciato non si è mai fermato al semaforo rosso, ma unicamente rallentato l’andatura. Inoltre dalla nostra postazione, abbiamo potuto perfettamente notare che il denunciato, ancor prima di arrivare al semaforo rosso, utilizzava il telefono senza il dispositivo ‘mani libere’ ”.
Inoltre la Sezione della circolazione rimprovera al multato di non aver recato seco il documento di manutenzione del sistema antinquinamento ma, come esposto nelle contro-osservazioni degli agenti sopraccitati, di disporre unicamente dell’autoadesivo indicante l’avvenuto servizio, il quale però non è determinante ai fini del controllo.
5. Il ricorrente, dal canto suo, contesta di aver commesso la prima infrazione ascrittagli, sostenendo, sin dalla prima comparsa scritta, in data 23 dicembre 2005, che “dopo essermi fermato regolarmente al semaforo rosso dinnanzi alla linea bianca, mi sono visto abbagliare lateralmente da ‘bilux’, non capendo il motivo di questi ultimi, siccome regolarmente fermo al semaforo rosso, mi é venuto spontaneo avanzare, oltrepassando così la linea di arresto bianca credo di ca. 1.0 m. Concludendo, se i vigili appostati o meglio nascosti, nel parcheggio sulla destra della carreggiata non mi avessero abbagliato, oltresi senza motivo, non sarei nemmeno avanzato di quel 1.0 metri rimanendo così nella giusta posizione iniziale.” In sostanza, egli lamenta un errato accertamento dei fatti per quanto riguarda la prima contravvenzione, in quanto, a suo dire, il superamento della linea d’arresto e quindi dell’impianto semaforico sarebbe avvenuto dopo essersi in un primo tempo fermato regolarmente entro la linea d’arresto e in realtà su indicazione degli agenti stessi, che gli avrebbero intimato di fermarsi. In altri termini, egli fa valere di essersi conformato immediatamente alle istruzioni della polizia come sancito dall’art. 27 cpv. 1 LCStr.
Per il resto riconosce, nel suo ricorso 9 marzo 2006, di aver usato il telefonino durante la guida senza il necessario dispositivo “mani libere” e di non aver recato seco il documento di manutenzione del sistema antinquinamento.
A sostegno della propria versione, il ricorrente si avvale di una riproduzione fotografica recante alcune distanze (doc. B), dalla quale desume che se, come attestato dagli agenti, avesse proseguito per la sua direzione di marcia superando il segnale semaforico indicante rosso, sarebbe stato impossibilitato ad arrestare il veicolo nella vicina stazione di servizio, a causa del limitato spazio di frenata. Osserva inoltre che se effettivamente avesse oltrepassato in movimento il semaforo non avrebbe potuto notare gli agenti appostati e seguire le loro indicazioni.
6. Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nell’evenienza concreta, i fatti descritti non possono essere frutto della fantasia degli agenti, che si trovavano all’interno dell’autopattuglia appostata nel parcheggio sul lato destro della carreggiata percorsa dal ricorrente all’altezza della linea d’arresto – circostanza che si desume facilmente dal fatto che quest’ultimo ha asserito di essere stato abbagliato lateralmente da “bilux” allorquando è giunto in quel punto (cfr. osservazioni 23 dicembre 2005) – ed erano quindi ben posizionati per accertare l’infrazione.
Gli agenti, a differenza del denunciato, non hanno inoltre alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative. Ora, tali dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere e gravide di (nefaste) conseguenze per gli agenti che già solo per questo motivo si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere nella versione da loro fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, una accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).
D’altra parte la versione del ricorrente appare del tutto insostenibile: risulta in effetti difficile credere che si sia fermato una prima volta entro la linea d’arresto, per poi avanzare di un metro e arrestarsi nuovamente dopo essere stato abbagliato. Se gli agenti, come pretende nel gravame, gli avessero intimato di fermarsi mediante segnali luminosi quando si trovava regolarmente fermo alla linea d’arresto - ci si potrebbe quindi chiedere il motivo di tale segnalazione - non si comprende la sua “reazione spontanea” di avanzare di un metro, ben potendo egli rimanere nella sua posizione regolare.
Ciò che rende ancor più inverosimile la sua versione è il fatto che per ubbidire prontamente all’ordine dell’agente __________ sia avanzato fino alla stazione di benzina oltrepassando il semaforo indicante luce rossa (!), quando aveva la possibilità di fermarsi nell’ampio parcheggio in cui era appostata la Polizia, tanto più che, per suo stesso dire, sarebbe ripartito da fermo e che dalle sue affermazioni non emerge che vi fossero ostacoli che impedissero tale manovra.
Dal rapporto di contro-osservazioni 7 gennaio 2006 - che seppur succinto fornisce tutti gli elementi di giudizio - si evince peraltro chiaramente che gli agenti hanno provveduto a usare i segnali luminosi “unicamente come scopo di richiamo con l’intenzione di invitare il denunciato a fermarsi”. In altri termini, essi si sono limitati a rendere edotto il ricorrente, che aveva rallentato senza tuttavia fermarsi, che il semaforo segnava luce rossa inducendolo ad arrestarsi entro la distanza di 10 metri dopo la linea d’arresto (manovra agevolata dalla considerevole distanza esistente tra la linea d’arresto e l’impianto semaforico).
Appare quindi chiaro che il gesto percepito dal ricorrente non era altro che l’esortazione a volgere lo sguardo verso il semaforo, ciò che non ha fatto, non avvedendosi che quest’ultimo era commutato su luce rossa (verosimilmente perché assorbito dalla conversazione telefonica).
In definitiva, non v’è alcun motivo di dubitare della versione fornita dagli agenti di Polizia chiaramente suffragata dagli atti.
7. In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
A ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 250.- per quanto riguarda l’infrazione in esame, conformemente a quanto previsto dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 252 lett. a).
Il ricorso - infondato - va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; art. 68 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).