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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.08.2006 30.2006.2

August 22, 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,159 words·~6 min·3

Summary

omissione di mettere in marcia il parchimetro

Full text

Incarto n. 30.2006.2 30.2006.3 33975/410 - 33977/490

Bellinzona 22 agosto 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lucia Ferrazzo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 dicembre 2005 presentato da

RI 1

contro

le decisioni 16 dicembre 2005 n. 33975/410 e n. 33977/490 emesse dalla Sezione della circolazione, Camorino, 

viste                                  le osservazioni 25 gennaio 2006 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione, con decisioni 16 dicembre 2005, ha inflitto a RI 1 due multe di fr. 40.-, oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese fr. 10.-, per aver posteggiato il predetto veicolo omettendo di mettere in marcia il parchimetro.

                                         Fatti accertati l’11, rispettivamente il 18 agosto 2005 in territorio di __________.

                                         Le risoluzioni sono state rese in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, 48 cpv. 6 OSStr.

                                 B.     Contro le predette pronunce dipartimentali RI 1si aggravano ora davanti a questo giudice con un unico atto ricorsuale in cui chiedono in sostanza l’annullamento delle multe asserendo, in un caso, di essere stati a beneficio di un’autorizzazione di posteggio e, nell’altro, di aver dimenticato di esporre il biglietto, appellandosi, più in generale, alla comprensione di questo giudice.

                                 C.     La Sezione della circolazione, nelle osservazioni 25 gennaio 2006, dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Il segnale “Parcheggio contro pagamento” (4.20) indica i luoghi dove gli autoveicoli possono essere parcheggiati solo contro il pagamento di una tassa e secondo le prescrizioni indicate sui parchimetri (art. 48 cpv. 6 prima frase OSStr).

                                         Chiunque contravviene alle norme di circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                         In caso di omissione di mettere in marcia il parchimetro, l’elenco allegato all’ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 203.3).

                                 3.     La Sezione della circolazione ha multato i ricorrenti – in applicazione delle predette norme – per aver posteggiato il veicolo TI __________ presso il Piazzale Comunale di __________ omettendo in due occasioni di mettere in marcia il parchimetro.

                                 4.     Il ricorso si estingue nelle seguenti considerazioni: “ci scusiamo innanzitutto per il ritardo ma ci deve essere stato un malinteso con la Polizia comunale di __________ in quanto, a nostro avviso, per almeno una delle due multe in oggetto noi avevamo pagato l’abbonamento mensile del posteggio mentre per l’altra c’è stata la nostra dimenticanza nel mettere sul cruscotto il contrassegno relativo. Ci rendiamo conto del rispetto delle leggi ma confidiamo nella vostra comprensione e attendiamo con serenità le vostre decisioni”

                                 5.     I ricorrenti sostengono anzitutto che in occasione di una delle due infrazioni avrebbero disposto dell’abbonamento mensile di posteggio; tuttavia, essi non producono alcun documento giustificativo che ne provi l’esistenza (quale ad esempio la ricevuta di pagamento del relativo canone). Inoltre, dal rapporto di contro-osservazioni 24 gennaio 2006 redatto dagli agenti denuncianti si evince che “non c’è stato un malinteso in quanto ai signori __________, per il mese di agosto, non è stato rilasciato nessun abbonamento” (…).

                                         Nonostante con scritto raccomandato 27 gennaio 2006 siano stati invitati a prendere posizione sul predetto rapporto, i ricorrenti non si sono minimamente confrontati con l’affermazione testé citata, della cui veridicità e fedefacenza non vi è peraltro motivo di dubitare. In effetti, nella denegata ipotesi in cui la stessa non corrispondesse al vero, risulterebbe talmente foriera e gravida di (nefaste) conseguenze per gli agenti denuncianti che già solo per questo motivo si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere nella versione fornita dai rappresentanti delle forze inquirenti un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, una accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).

                                         Al di là di ciò, mal si comprende come i ricorrenti possano sostenere di essere stati a beneficio dell’abbonamento mensile in un’occasione, ossia l’11 agosto, e non il 18 agosto 2005 (o viceversa), ritenuto che, per quanto consta a questo giudice, la validità dello stesso decorre dal primo all’ultimo giorno del mese, in specie dal 1° al 31 agosto 2005 (ciò che risulta anche dalle contro-osservazioni nelle quali si parla di abbonamento per il mese di agosto).

                                         La versione dei ricorrenti, oltre a non essere stata comprovata o quantomeno resa verosimile, risulta dunque poco attendibile e non merita accoglimento.

                                 6.     Non ne va diversamente per quanto riguarda la circostanza evocata in relazione all’altra infrazione, secondo cui avrebbero trascurato di apporre sul cruscotto il tagliando rilasciato dal parchimetro, lasciando quindi intendere di aver disposto di tale documento.

                                         Anzitutto si rileva che quand’anche avessero omesso di apporre sul cruscotto il biglietto, una volta preso atto dell’avviso di contravvenzione sul parabrezza (ciò che non contestano di aver ricevuto), essi avrebbero perlomeno dovuto conservare il documento, mostrandolo senza ritardo alla Polizia comunale e, se del caso, alle istanze successive, al fine di comprovare l’avvenuto pagamento della tassa di parcheggio. Nella fattispecie, i ricorrenti non hanno mai prodotto alcunché, né hanno preteso di aver smarrito o distrutto il giustificativo, ciò che induce a ritenere che essi non abbiano azionato l’apparecchio automatico.

                                         La tesi appare ancor meno credibile se si considera che, come da loro sostenuto, sarebbero stati a beneficio di un abbonamento mensile, valido sino a fine agosto 2005. Come già rilevato al considerando precedente, non si capisce per quale motivo essi non abbiano fatto valere tale giustificazione anche per la seconda contravvenzione - accertata a una settimana di distanza dall’altra, ma sempre durante il mese di agosto - piuttosto che evocare un’improbabile dimenticanza di apporre il tagliando.

                                         In siffatte evenienze, questo giudice perviene al solido convincimento che i ricorrenti abbiano effettivamente commesso le infrazioni a loro ascritte.

                                 7.     Le multe inflitte corrispondono peraltro a quanto previsto per queste infrazioni dell’allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031, infrazione n. 203.3).

                                         Ciò posto, il ricorso - infondato - deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 6 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e le decisioni impugnate sono confermate.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico dei ricorrenti in solido.

                                 3.     Intimazione a:

RI 1 Sezione della circolazione, Camorino,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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