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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.04.2006 30.2005.41

April 21, 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,957 words·~10 min·4

Summary

Omissione di concedere la precedenza con conseguente collisione

Full text

Incarto n. 30.2005.41 2216/407 MM

Bellinzona 21 aprile 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 16 febbraio 2005 presentato da

RI 1, (LUX), difeso da: Avv. DI 1,

contro

la decisione n. __________ del 28 gennaio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni di data 25 febbraio 2005 della Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     Con decisione del 28 gennaio 2005, la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 430.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per essersi egli, in data 23 novembre 2004 in territorio di Manno (autostrada A2, direzione nord-sud, km 28.100), alla guida dell’autovettura __________, giunto al termine della corsia d’accelerazione, immesso sull’autostrada omettendo di concedere la precedenza al veicolo pesante sopraggiungente il cui conducente, malgrado la brusca manovra di scanso, non riusciva ad evitare la collisione.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 36 cpv. 2 e 4, 90 cifra 1 LCStr, come pure degli art. 3 cpv. 1 e 14 cpv. 1 ONC, nonché degli art. 76 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 è insorto con tempestivo ricorso del 16/17 febbraio 2005, postulandone l’annullamento e negando ogni addebito di natura contravvenzionale e penale.

                                 C.     Con osservazioni del 25 febbraio 2005, la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo Giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. Il conducente deve in ogni caso costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Giusta l’art. 36 cpv. 2 LCStr, i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra, ritenuto inoltre che il conducente che si appresta a entrare nella circolazione non deve ostacolare gli altri utenti della strada che già vi circolano, avendo questi ultimi la precedenza (cpv. 4). In questo contesto, chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto, dovendo egli ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 ONC).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     Nella concreta fattispecie sussistono due versioni dei fatti diametralmente opposte e contrastanti. Il ricorrente sostiene di avere, percorrendo a velocità moderata la corsia di accelerazione, tempestivamente esposto l’indicatore di direzione sinistro, regolarmente osservato la situazione retrostante per il tramite degli appositi specchietti retrovisori e di essersi dunque poi altrettanto regolarmente immesso sulla normale corsia autostradale, avendo egli valutato una sufficiente distanza dall’autotreno che sopraggiungeva da tergo, che, al contrario, procedeva invece a una velocità inadeguata: circostanza, quest’ultima, che, sola, risulterebbe essere la causa diretta ed esclusiva dell’incidente della circolazione che qui ci occupa, la colpa preponderante del conducente dell’autotreno non potendo né dovendo dunque essere addebitata al ricorrente.

                                         D’altro canto, il conducente dell’autotreno, __________, ha dichiarato nel proprio verbale di interrogatorio del 23.11.2004 di fronte alle forze inquirenti, di avere circolato in autostrada (in un luogo in cui, causa lavori, la carreggiata si restringeva su un’unica corsia: circostanza, questa, che emerge chiaramente dagli atti, né è stata contestata dal ricorrente) a una velocità di circa 87 km/h e di avere notato la vettura del ricorrente sulla corsia di accelerazione che ometteva di concedergli la precedenza forzando l’entrata sulla normale corsia autostradale, ciò che, malgrado una repentina (ma invana) manovra di spostamento sulla sinistra da parte del camionista atta a evitare l’impatto, ha causato l’incidente.

                                 4.     Alle predette versioni dei protagonisti dell’incidente, si aggiunge quella del teste __________ (il quale, a differenza del ricorrente, non ha alcun interesse, sino a dimostrazione – non avvenuta – del contrario, a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, fra l’altro, di incorrere in importanti sanzioni penali) che ha dichiarato quanto segue: “circolavo sull’entrata autostradale di Lugano Nord intenzionato a recarmi in Italia. Anteriormente al mio veicolo ad una distanza sicuramente superiore a 50 metri circolava una vettura di colore scuro con targhe lussemburghesi. Giunto al termine della corsia d’accelerazione, e precisamente dove, causa lavori, la carreggiata si restringe a una sola corsia e chi s’immette da Lugano Nord deve concedere regolare precedenza, notavo che il veicolo che mi precedeva forzava l’entrata, tanto che l’autista di un veicolo pesante, malgrado la brusca sterzata a sinistra, non riusciva ad evitare di andare ad urtare l’automobile sulla fiancata lato sinistro. […] Tengo a precisare che il conducente del veicolo pesante, ha cercato in tutti i modi di evitare la collisione, con la brusca sterzata a sinistra entrava sul terrapieno centrale, tanto che l’autocarro sbandava vistosamente” (cfr. verbale di interrogatorio 26.11.2004).

                                 5.     Già le predette allegazioni (oggettive e imparziali) del teste __________ (che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha potuto senz’altro procedere a una constatazione di agevole momento, trovandosi anch’egli sulla medesima corsia di accelerazione del ricorrente, a una distanza non particolarmente ragguardevole rispetto alla vettura di quest’ultimo, e senza impedimenti visivi veruni) potrebbero, sole, fare propendere per la tesi addotta dal conducente dell’autotreno, poiché in tutto e per tutto identiche.

                                         Ma v’è di più. Se anche infatti si volesse seguire la tesi del ricorrente secondo cui la velocità dell’autotreno non era manifestamente adatta e idonea alle circostanze concrete, avuto particolare riguardo ai lavori in corso su quel tratto autostradale e alla pedissequa limitazione di velocità a 80 km/h (cfr. rapporto di constatazione incidente Polizia cantonale del 14.12.2004, pag. 1), va comunque espressamente ricordato che in campo penale la negligenza dell’automobilista basta a farlo ritenere colpevole e che non risulta determinante in quest’ottica il fatto che vi sia una eventuale responsabilità concomitante, non essendo ammessa la compensazione delle colpe.

                                         In altri termini, non giova al ricorrente prevalersi di una possibile colpa di terzi (in casu: eventualmente del conducente dell’autotreno, se venisse con certezza stabilita una sua velocità superiore al limite colà consentito), ove si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3).

                                 6.     In realtà, indipendentemente dalla questione a sapere se il conducente __________ procedesse alla velocità consentita, appare del tutto manifesto, a mente dello scrivente giudice, che il ricorrente non si sia conformato ai suoi doveri di prudenza. Egli, percorrendo la corsia di accelerazione autostradale, era evidentemente tenuto in virtù dei precitati disposti di legge a rispettare la precedenza dell’autotreno condotto dal __________, già circolante sulla corsia autostradale principale, tanto che, accortosi (come ammesso dal ricorrente medesimo) della presenza di quest’ultimo che sopraggiungeva, avrebbe sicuramente potuto e dovuto ridurre la velocità e, se necessario, fermarsi sulla medesima corsia di accelerazione, evitando, in ultima analisi, la collisione (art. 14 cpv. 1 ONC). Ciò che non ha fatto.

                                         A nulla valgono in questo contesto le asserzioni del ricorrente che in sede di interrogatorio ha dichiarato: “giunto sulla corsia d’accelerazione, ove sono in corso dei lavori ed è posata tutta una segnaletica stradale, mi immettevo su detta corsia a ca. 50 km/h. A mezzo specchietti guardavo a tergo e notavo che stava sopraggiungendo un convoglio pesante. Giudicando la distanza più che adeguata, iniziavo la manovra di spostamento a sinistra. Dopo aver esposto l’indicatore di direzione sinistro, mantenendo la medesima velocità, mi spostavo verso sinistra. Sempre a mezzo specchietti, notavo che il convoglio pesante si avvicinava. Preciso che ero completamente sulla corsia di marcia quando questo convoglio pesante mi superava sulla sinistra. In questo frangente il convoglio pesante andava ad urtarmi sulla mia fiancata sinistra “ (cfr. verbale 23.11.2004, pag. 1).

                                         Trattasi in realtà, anche alla luce della predetta schiacciante testimonianza del __________, di una scorretta valutazione delle circostanze da parte dell’insorgente che ha così negligentemente operato la sua manovra di immissione sulla normale corsia autostradale senza rendersi conto delle effettive distanze (come pure dell’effettiva velocità) dell’autotreno sopraggiungente da tergo. Scorretta valutazione che, evidentemente, non può non essere addebitata se non al ricorrente medesimo, il quale, oltretutto, avrebbe potuto e dovuto accertare in modo ancor più oculato e prudente del solito la situazione, stante i predetti lavori in corso che senza dubbio impedivano, o comunque ostacolavano in maggiore ragione, la normale e usuale percorribilità del tratto autostradale in esame.

                                 7.     A ulteriore indizio di quanto testé descritto e accaduto, va rilevata, da ultimo ma non per ultimo, la più che vacillante credibilità del ricorrente quando, in sede di interrogatorio, ha asserito che il conducente dell’autotreno retrostante avrebbe causato l’incidente avvicinandosi sempre più alla sua vettura (a suo dire già completamente inserita sulla normale corsia autostradale) al fine di intentare una vera e propria manovra di sorpasso ai suoi danni. Questa versione fa manifestamente a pugni con le risultanze degli atti e il buon senso, giacché, come si evince chiaramente dalla planimetria acclusa al rapporto di constatazione dell’incidente del 12 dicembre 2004, risultava praticamente impossibile che il mezzo pesante potesse anche solo iniziare a intraprendere una simile (denegata) manovra, la larghezza della carreggiata autostradale in quel luogo, stante gli accertati lavori in corso, non permettendo assolutamente il sorpasso fra due veicoli.

                                 8.     Ciò posto, la risoluzione impugnata deve essere confermata, gli addebiti di natura contravvenzionale imputati al ricorrente essendo stati manifestamente accertati.

                                 9.     Giusta l’art. 90 cfr. 1 LCStr, chiunque contravviene alle norme della circolazione è punito con l’arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il giudice, in virtù del richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCStr, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento degli art. 63 e 48 CP. Di conseguenza, lo scrivente giudice, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della pericolosità della manovra in questione (che poteva, tra l’altro, creare ben maggiori danni rispetto a quanti fortunatamente verificatisi), ritiene peraltro equo confermare l’importo della multa inflitta al ricorrente, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi della legge.

                                         Per il che, il ricorso va respinto con pedissequo accollo, in applicazione del principio generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia di questa sede (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                richiamati gli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 36 cpv. 2 e 4, 90 cifra 1 LCStr; art. 3 cpv. 1 e 14 cpv. 1 ONC; art. 76 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr; art. 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese per complessivi fr. 100.- relative al presente giudizio sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione:

 RI 1, (LUX)  DI 1,  Sezione della circolazione,Camorino

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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