Incarto n. 30.2004.83/KRM 5133/201/NO
Bellinzona 23 marzo 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Lucia Ferrazzo per statuire sul ricorso __________ 2004 presentato da
__________ __________, domiciliato a __________, Via __________ __________, difeso da: Avv. __________ __________ __________, __________,
contro
la decisione __________ __________ 2004, n. __________ /__________, emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
rilevato che il ricorso non è stato intimato per osservazioni;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. Con decisione __________ __________ 2004, n. __________ /__________, il Dipartimento delle istituzioni ha inflitto a __________ __________, __________, una multa di fr. 1'510.--, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.-- ed alle spese di fr. 40.--, per i seguenti motivi:
"Alla guida della vettura TI __________ ha circolato nell'abitato di __________ a velocità superante i 50 Km/h ivi prescritti.
Velocità accertata con apparecchio laser: 105 Km/h.
Velocità punibile dedotta la tolleranza: 101 Km/h."
Fatti accertati il __________ __________ 2003 in territorio di __________. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale __________ __________ si aggrava ora davanti alla Pretura penale, chiedendone l'annullamento. Delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
considerato in diritto
1. Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr .
2. 2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:
· le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP;
· i delitti previsti dalla LCStr;
· le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in
cui sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure
qualora siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3
RALALCStr 26.10.1985).
L'art. 6 LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni
punibili a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una
distinzione tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo
per queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione.
Una contravvenzione grave ai sensi della predetta norma è data quando da un esame delle circostanze oggettive e soggettive dell'infrazione di cui trattasi,
entri in considerazione una pena dell'arresto. La gravità riferita alle
contravvenzioni non riguarda quindi solo una caratteristica propria
dell'infrazione, ma va considerata tenendo conto anche delle sue possibili
conseguenze, nonché dei motivi che hanno spinto l'autore ad agire violando le regole della circolazione (Rep. 1994, pag. 273 segg.).
2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione
dei limiti di velocità, il conducente, che all'interno dell'abitato supera di 25 km/h
o più la velocità massima consentita, si rende di principio, senza riguardo alle
circostanze concrete, colpevole di un'infrazione grave alle norme della
circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di un delitto
(DTF 123 II 106 cons. 2c; DTF 124 II 259 cons. 2b; DTF 124 II 475 cons. 2a).
3. 3.1. In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver
circolato ad una velocità di 101 km/h (già dedotto il margine di tolleranza),
superando quindi di 51 km/h il limite di 50 km/h ivi vigente. Alla luce della
giurisprudenza del Tribunale federale l'infrazione in esame va indubbiamente
considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della
circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della
predetta legislazione. Competente a esaminare e a giudicare la fattispecie in
esame è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione,
secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2
RALCStr. Spetterà al magistrato competente decidere se il controllo di velocità
è stato effettuato in modo corretto.
3.2. Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti
trasmessi al Ministero pubblico.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 6, 7 LALCStr 4 lett. f; 47 cpv. 2 RLALCStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
1.1. La decisione __________ __________ 2004, n. __________ /__________, del Dipartimento delle istituzioni è annullata.
1.2. Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino, __________ __________, __________ Avv. __________,
Il presidente: La segretaria: