Incarto n. 30.2004.5/fl 32815/008/NO
Bellinzona 13 gennaio 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Lucia Ferrazzo per statuire sul ricorso 1 dicembre 2003 presentato da
__________
contro
la decisione __________ __________ 2003 emessa d __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
A. Con scritto datato ____________________ __________ 2003, ma spedito in data __________ __________ 2004, __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione __________ __________ 2003 con cui __________ gli ha inflitto una multa di fr. 300.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 60.- e le spese di fr. 70.-, per aver, alla guida della vettura TI __________ intenzionato a svoltare a sinistra, ostacolato la marcia ad una ciclista sopraggiungente in senso inverso la quale cadeva ferendosi leggermente.
B. Si rileva che la menzionata decisione è stata intimata al ricorrente il __________novembre 2003; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto infruttuosamente.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso ____________________ 2003, ma inoltrato in data 5 gennaio 2004 da RI0 è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: