Incarto n. 30.2004.271/pg 18105/203
Bellinzona 6 dicembre 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere __________ in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 2 settembre 2004 presentato da
RI1
contro
la decisione n° 18105/203 del 13 agosto 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 13 agosto 2004 ha inflitto a RI1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo ____________________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace.
Fatti accertati il 20 giugno 2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375 bis e 375 ter CPC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce che il rapporto di denuncia non gli è stato regolarmente recapitato.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2. L'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (art. 375 bis cpv. 1 CPC).
Il giudice se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (art. 375 bis cpv.2).
Ai sensi dell'art. 375 ter cpv. 1 CPC la competenza di infliggere la multa a coloro che contravvengono al divieto intenzionalmente o per negligenza spetta al Dipartimento di polizia (ora Dipartimento delle Istituzioni).
Per l'articolo 375 cpv. 2 CPC in caso di violazione del divieto affisso in loco, l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità designata.
3. Il ricorrente nel proprio gravame non contesta l'infrazione, ma si limita a sostenere, senza tuttavia fornire ulteriori precisazioni, che il rapporto di denuncia non gli è stato regolarmente recapitato.
Se tale argomentazione è da intendersi per il fatto che egli è domiciliato al numero civico __________ di via ____________________ a Lugano e non al __________, come erroneamente riportato sul rapporto di contravvenzione e sulla decisione della Sezione della circolazione, si osserva come questo fatto è irrilevante in quanto il ricorrente ha ricevuto entrambi gli invii menzionati: infatti gli è stato recapitato sia il rapporto di denuncia, tanto è vero che ha presentato tempestivamente le proprie osservazioni, sia la decisione della Sezione della circolazione, seppur per posta B non avendola ritirata per tempo nel termine di giacenza della raccomandata.
A riprova di quest'ultima considerazione il funzionario dell'ufficio postale, nel rispedire al mittente l'invio raccomandato, ha apposto il timbro "non ritirato".
Indipendentemente da quanto sopra il ricorrente in entrambe le circostanze ha potuto esprimersi in merito all'infrazione contestatagli senza il benché minimo aggravio della sua posizione.
4. Di conseguenza la motivazione addotta dall'insorgente, peraltro molto scarna e ai limiti della temerarietà, non può giustificare in alcun modo l'annullamento della decisione emessa nei suoi confronti.
5. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 375 bis e 375 ter CPC, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 2 settembre 2004 è respinto.
§ Di conseguenza, è confermata la decisione n°18105/203 del 13 agosto 2004 emessa dalla Sezione della circolazione.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario: