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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.12.2004 30.2004.268

December 6, 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·713 words·~4 min·3

Summary

mancata osservanza delle segnalazioni di un agente di polizia

Full text

Incarto n. 30.2004.268/pg 21913/206

Bellinzona 6 dicembre 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 6 settembre 2004 presentato da

 RI 1   

contro

la decisione n° 21913/206 del 3 settembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione,

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 3 settembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per aver guidato il veicolo __________senza osservare le segnalazioni di un agente di polizia.

                                         Fatti accertati il 30 giugno 2004 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr e 66 cpv. 1 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale  RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

                                         Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     L'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni di polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).

                                         Per l'art. 66 cpv. 1 prima frase OSStr se il traffico è regolato dalla polizia, gli utenti della strada devono attendere che l'agente faccia loro segnali manuali, eccetto se si trovano in una colonna in movimento che l'agente non ferma.

                                       In particolare un braccio alzato verticalmente significa fermata prima dell'intersezione per i conducenti provenienti da tutte le direzioni (art. 66 cpv. 1a OSStr).

                                         Ai sensi dell'art. 90 cifra 1 LCStr chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa.

                                 3.     La ricorrente nel proprio gravame non contesta in modo esplicito l'infrazione addebitatale, ma si limita a considerazioni generiche nel tentativo di giustificare il proprio agire.

                                         Tuttavia dal dettagliato rapporto di controsservazioni della Polizia di __________ si evince chiaramente che l'insorgente non si è fermata all'intimazione di alt da parte dell'agente, tanto è vero che successivamente ha commesso la medesima infrazione nei confronti di un altro poliziotto in sella ad una motocicletta che l'aveva intercettata, prima di essere fermata definitivamente in via __________ grazie ad un posto di blocco.

                                 4.     Il fatto che la ricorrente ha omesso di fermarsi all'indicazione di alt da parte del cpl __________trova conferma nella lettera di osservazioni del 21 luglio 2004 all'indirizzo della polizia di __________ redatta dall'insorgente medesima, la quale ha affermato di non essersi accorta - nonostante avesse notato l'agente - che quest'ultimo le aveva indicato di arrestarsi.

                                 5.     Ciò posto le considerazioni addotte dall'insorgente nell'allegato ricorsuale, peraltro molto scarne, non possono giustificare in alcun modo l'annullamento della decisione emessa nei suoi confronti.

                                 6.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese ridotte, in considerazione della situazione in cui versa la ricorrente.

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr e 66 cpv. 1 OSStr, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 6 settembre 2004 è respinto.

                                  §     Di conseguenza, è confermata la decisione n° 21913/206 del 3 settembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, camorino.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).