Incarto n. 30.2004.145/pg 9385/202
Bellinzona 30 aprile 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 26 aprile 2004 presentato da
____________ ____________, ____________, (rappresentato dall'avv. ____________ ____________, ____________)
contro
la decisione 16 aprile 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, ____________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione ____________ 2004, n° ______/______, il Dipartimento delle Istituzioni ha inflitto a ____________ ____________ una multa di fr. 780.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
"alla guida del veicolo ____________ ha circolato a velocità eccessiva su un tratto contrassegnato dalla limitazione a 120 km/h.
La velocità accertata per il tramite di un veicolo inseguitore di polizia provvisto delle apposite apparecchiature di rilevamento consentite dalle istruzioni federali sui controlli di velocità del 10.08.98 è stata di 187 km/h.
Velocità punibile dedotta la tolleranza: 168 km/h."
Fatti accertati il 18 gennaio 2004 in territorio di ____________. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 32 cpv. 2e3e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 e 5 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale ____________ ____________ si aggrava ora davanti alla Pretura penale, chiedendone l'annullamento. Delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
considerato in diritto
1. Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr .
2. 2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:
· le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP;
· i delitti previsti dalla LCStr;
· le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in
cui sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure
qualora siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3
RALALCStr 26.10.1985).
L'art. 6 LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni
punibili a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una
distinzione tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo
per queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione.
2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione
dei limiti di velocità, il conducente, che in autostrada supera di 35 km/h o più la
velocità massima consentita, si rende di principio colpevole di un'infrazione
grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di
un delitto (DTF 123 II 39 cons. 1c e rimandi; 123 II 105 cons. 2a e rimandi).
3. 3.1. In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver
circolato ad una velocità di 168 km/h (già dedotto il margine di tolleranza),
superando quindi di 48 km/h il limite di 120 km/h ivi vigente. Alla luce della
giurisprudenza del Tribunale federale l'infrazione in esame va indubbiamente
considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della
circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della
predetta legislazione.
Competente a esaminare e a giudicare la fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione, secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2 RALCStr.
Spetterà al magistrato competente decidere se la misurazione operata tramite il veicolo inseguitore è o meno corretta.
3.2. Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti
trasmessi al Ministero pubblico.
Per questi motivi visti gli art. 32 cpv. 2e3e 90 cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d e cpv. 5 ONC, 6, 7 LALCStr, 4 lett. f, 47 cpv. 2 RLALCStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
1.1 La decisione ____________ 2004 n° ______/_____, del Dipartimento delle Istituzioni
è annullata.
1.2 Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, ____________, ____________ ____________, ____________, avv. _______ ____________, ____________, Ministero pubblico, ____________
Il presidente: Il cancelliere: