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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.04.2004 30.2004.145

April 30, 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·807 words·~4 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2004.145/pg 9385/202

Bellinzona 30 aprile 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 26 aprile 2004 presentato da

____________  ____________, ____________, (rappresentato dall'avv. ____________ ____________, ____________)

contro

la decisione 16 aprile 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, ____________,

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     Con decisione ____________ 2004, n° ______/______, il Dipartimento delle Istituzioni ha inflitto a ____________ ____________ una multa di fr. 780.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

                                       "alla guida del veicolo ____________ ha circolato a velocità eccessiva su un tratto contrassegnato dalla limitazione a 120 km/h.

                                       La velocità accertata per il tramite di un veicolo inseguitore di polizia provvisto delle apposite apparecchiature di rilevamento consentite dalle istruzioni federali sui controlli di velocità del 10.08.98 è stata di 187 km/h.

                                       Velocità punibile dedotta la tolleranza: 168 km/h."

                                         Fatti accertati il 18 gennaio 2004 in territorio di ____________. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 32 cpv. 2e3e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 e 5 ONC.

                                   B.   Contro la predetta pronuncia dipartimentale ____________ ____________ si aggrava ora davanti alla Pretura penale, chiedendone l'annullamento. Delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

considerato                      in diritto

                                 1.     Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr                                .

                                 2.     2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:

                                         · le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP;

                                         · i delitti previsti dalla LCStr;

                                         · le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in

                                          cui sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure

                                          qualora siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3

                                          RALALCStr 26.10.1985).

                                        L'art. 6 LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni

                                        punibili a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una

                                        distinzione tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo

                                        per queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione.

                                        2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione

                                        dei limiti di velocità, il conducente, che in autostrada supera di 35 km/h o più la

                                        velocità massima consentita, si rende di principio colpevole di un'infrazione

                                        grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di

                                        un delitto (DTF 123 II 39 cons. 1c e rimandi; 123 II 105 cons. 2a e rimandi).

                                3.     3.1. In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver

                                        circolato ad una velocità di 168 km/h (già dedotto il margine di tolleranza),

                                        superando quindi di 48 km/h il limite di 120 km/h ivi vigente. Alla luce della 

                                        giurisprudenza del Tribunale federale l'infrazione in esame va indubbiamente

                                        considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della

                                        circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della

                                        predetta legislazione.

                                       Competente a esaminare e a giudicare la fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione, secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2 RALCStr.

                                       Spetterà al magistrato competente decidere se la misurazione operata tramite il veicolo inseguitore è o meno corretta.

                                        3.2. Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti

                                        trasmessi al Ministero pubblico.

Per questi motivi                 visti gli art. 32 cpv. 2e3e 90 cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d e cpv. 5 ONC, 6, 7 LALCStr, 4 lett. f, 47 cpv. 2 RLALCStr, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto.

                                         1.1 La decisione ____________ 2004 n° ______/_____, del Dipartimento delle Istituzioni 

                                               è annullata.

                                         1.2 Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Sezione della circolazione, ____________, ____________ ____________, ____________, avv. _______ ____________, ____________, Ministero pubblico, ____________

Il presidente:                                                                   Il cancelliere:

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