Incarto n. 30.2004.133/pg 8103/210
Bellinzona 16 aprile 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 9 aprile 2004 presentato da
____________ SA, ____________ -____________,
contro
la decisione 26 marzo 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, ____________,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, ____________,
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. La Sezione della circolazione con decisione 26 marzo 2004 ha inflitto alla ____________ SA una multa di fr. 100.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver guidato il veicolo ____________ non osservando il segnale "zona pedonale".
2. Contro la predetta pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
3. In merito all'intimazione della contravvenzione si rileva preliminarmente come la ____________ SA, come ogni altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale; di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire - nella loro qualità di organi.
4. Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la procedura.
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 9 aprile 2004 è accolto.
§ Di conseguenza è annullata la decisione n° _____/_______ del ____________ 2004 emessa dalla sezione della circolazione.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, ____________, ____________ SA, ____________ -____________,
Il presidente: Il cancelliere: