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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.07.2003 30.2003.90

July 18, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,922 words·~10 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2003.90/ROC/MAM 8657/002

Bellinzona 18 luglio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 6 marzo 2003 presentato da

_________, _________  

contro

la decisione 28 febbraio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

viste                                  le osservazioni  presentate dalla Sezione della circolazione, ____________,

letti ed esaminati                gli atti;

ritenuto,                            in fatto

A.Con decisione 28 febbraio 2003 (emanata a seguito di un rapporto di contravvenzione del 7.01.2003 della Polizia comunale della Città di _________, e relazionato ad un procedimento di multa disciplinare a’ sensi degli artt. 1 e segg. LMD avviato in data 21.10.2002 e avverso il quale il ricorrente, neppure dopo la relativa intimazione di contravvenzione 2.12.2002, ha formulato osservazione alcuna), la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, ____________, ha inflitto a _________ _________, _________, una multa di fr. 250.--, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere egli in data 9.10.2002 alle ore 21.23, in territorio di ____________, in località Via _________, alla guida della vettura _________ omesso di osservare un segnale luminoso. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 3, 27 cpv. 1 e 90 cfr. 1 LCS come pure dell’art. 68 cpv. 1 OSS.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ _________ è insorto con tempestivo ricorso 7 marzo 2003, postulandone l’annullamento. Egli sostiene in particolare di non avere ottemperato all’obbligo di pagamento poiché le competenti forze inquirenti avrebbero intimato a questi in data 21.10.2002 una decisione in cui gli sarebbe stata inflitta una sanzione pecuniaria pari a Fr. 0.00 (zero), da cui la (lapalissiana) omissione di versamento e la relativa (presunta) mancanza di necessità di motivare alcunché in merito alla fattispecie oggettiva e soggettiva dell’infrazione imputatagli.

                                 C.     Con sue osservazioni 17.03.2003, il competente Dipartimento si è astenuto dal formulare osservazioni in merito, rimettendosi al giudizio dello scrivente Giudice.

considerato,                     in diritto

1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2.Il ricorrente paventa e denuncia sostanzialmente (seppur implicitamente) una violazione del suo diritto di essere sentito, dacché, a sua detta, l’importo di cui alla sanzione pecuniaria inflittagli con la decisione 21.10.2002, e ammontante a Fr. 0.00, lo avrebbe automaticamente e manifestamente indotto, per non meglio precisati suoi motivi di economia e strategia procedurale, a non presentare osservazioni di sorta in alcun stadio del procedimento contravvenzionale.

3.La portata del diritto di essere sentito è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l’autorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall’art. 29 Cost. Fed. (DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all’art. 4 vCost).

Orbene, appare di meridiana evidenza che al ricorrente siano stati garantiti tutti i suoi diritti procedurali, dacché questi avrebbe avuto la possibilità di formulare proprie osservazioni, sia a seguito dell’intimazione di contravvenzione 2.12.2002, sia con suo atto ricorsuale 6.03.2003, ma egli, a suo tempo, non ha però ritenuto necessario ed opportuno sollevare obiezione alcuna. I motivi (soggettivi) di tale omissione non sono rilevanti ai fini di giudizio. Ciò che conta risulta essere invero il fatto che l’ammontare della sanzione pecuniaria inflitta al ricorrente riguarda (e riguardava), semmai ed unicamente, una questione relativa alla commisurazione della pena in virtù dei principi generali di cui all’art. 63 CPS (cui l’art. 102 cpv. 1 LCS fa esplicito riferimento e rimando) la fattispecie soggettiva e oggettiva dell’infrazione in questione giusta i combinati artt. 3, 27 cpv. 1 LCS e 68 cpv. 1 OSS, ben potendo senz’altro costituire oggetto (separato) di contestazione e ciò, appunto, indipendentemente dalla sua quantificazione monetaria. Sotto questo punto il gravame si rivela pertanto manifestamente infondato.

4.Nel merito, giusta l’art. 27 cpv. 1 LCS, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali come anche le istruzioni della polizia. In particolare, circa il genere ed il significato dei segnali luminosi, l’art. 68 cpv. 1 OSS determina che la luce rossa significa “Fermata”.

5.Orbene, il ricorrente, come detto, pur potendolo fare, non ha peraltro mai sollevato obiezione alcuna durante tutto l’iter procedurale circa la l’eventuale commissione o meno del reato prospettatogli di cui alla decisione impugnata, segnatamente l’inosservanza di un segnale luminoso a’sensi degli artt. 27 cpv. 1 LCS e 68 cpv. 1 OSS, riconoscendone pertanto implicitamente, e senza dubbi di sorta, il proprio coinvolgimento nello stesso e la sua relativa colpevolezza. Sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo la fattispecie contravvenzionale è dunque accertata (poiché mai contestata!). Su tale punto non giova soffermarsi oltre.

6.A mero titolo abbondanziale, si rilevi comunque come il ricorrente neppure abbia del resto ritenuto necessario, ai fini di dimostrare o quantomeno rendere verosimile la propria innocenza e/o il proprio eventuale mancato coinvolgimento personale nell’infrazione che qui ci occupa,  dovere fare capo all’istituto di cui all’art. 11 cpv. 2 LPContr, in virtù del quale, fra l’altro, egli avrebbe potuto addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova a suo sgravio, ciò che, al contrario, questi ha manifestamente (e negligentemente) omesso.

7.Che il ricorrente non abbia osservato poi il segnale luminoso è d’altronde fatto ancor più grave se solo si consideri che la (accertata) manovra in questione è avvenuta in una località, segnatamente via _________ a ____________, notoriamente trafficata da vetture e pedoni. La conseguente pericolosità della predetta omissione, seppur solo astratta ma ugualmente punibile (BUSSY/RUSCONI, Commentario LCS, 3.a ed. Losanna 1996, n. 3.4 ad art. 90 cfr. 1 LCS), non può né deve passare inosservata, ritenuto che proprio in punto alla protezione delle persone ruota tutta la legislazione in materia di circolazione stradale e che, anzi, la giustifica e le dà fondamento costituzionale.

8.Il ricorrente contesta peraltro l’ammontare della multa inflittagli dal Dipartimento poiché la stessa era stata a suo tempo determinata dalle competenti Autorità di Polizia in Fr. 0.00. La motivazione non può in alcun modo essere condivisa. Vero è che per il noto principio dell’affidamento, vigente in campo amministrativo, al cittadino amministrato è garantito il diritto a pretendere da quell’Autorità che attraverso suoi specifici e determinati atteggiamenti giuridici ha fatto sorgere in questi altrettanto specifiche e determinate aspettative, il rispetto delle stesse. A tale principio può però unicamente appellarsi il cittadino amministrato che abbia a suo tempo avuto conoscenza dell’integrale fattispecie a sottomurare le predette aspettative, non conoscendone le eventuali inesattezze e/o imprecisioni e/o errori e non potendoli estrapolare neppure con un minimo di diligenza da par suo.

9.Premessa per l’applicazione del principio dell’affidamento è dunque la misconoscenza da parte del cittadino amministrato di eventuali inesattezze e/o imprecisioni e/o errori insiti in un determinato atteggiamento dell’Autorità, originante nell’amministrato la fiducia di questi circa la validità e veridicità dello stesso. Chi pertanto è a conoscenza di eventuali  errori da parte dell’Amministrazione (o avrebbe potuto senz’altro riconoscerli facendo uso della debita diligenza da lui pretesa e richiesta secondo l’ordinario andamento delle cose e l’esperienza generale della vita come pure in virtù delle proprie personali conoscenze e capacità ), non può in buona fede ritenere che la stessa adempia alle aspettative suscitate.  In questo contesto, delle vere e proprie ricerche approfondite da parte dell’amministrato in punto alla correttezza o meno dell’agire dell’Autorità non possono però essere pretese e ciò proprio in virtù della presunzione di correttezza scatente da ogni singolo atto amministrativo. Solo allorquando l’errore appaia manifesto o facilmente riconoscibile (ad esempio in caso di decisione e/o informazione amministrativa crassamente nebulosa e/o irragionevole e/o irrazionale) il cittadino potrà allora essere chiamato e tenuto a verificarne la sua correttezza o meno, segnatamente rivolgendosi alla competente Autorità al fine di chiedere (ed ottenere) delucidazioni in merito (HÄFELIN/MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2a ed., Zurigo 1993, nn. 551 e segg., pagg. 124-125).

10.      In concreto, _________ _________ avrebbe invero potuto immediatamente rendersi conto non solo dell’inesattezza contenuta nella decisione della Polizia comunale del 21.10.2002, ma anche della sua manifesta irrazionalità, poiché, per definitionem, al concetto di multa, deve giocoforza e necessariamente sempre fare seguito quello di quantificazione e commisurazione monetaria della stessa, che deve, sempre per definitionem, esprimersi in una vera e propria sanzione pecuniaria, in difetto di che si escluderebbe la natura sanzionatoria del provvedimento in questione, ed i relativi e connessi scopi generali di prevenzione e repressione in campo penale. Il ricorrente non poteva non essere al corrente di quanto precede, tanto più che egli ha dimostrato di avere una qual certa esperienza (e malizia) emersa nel corso dell’iter procedurale, e segnatamente nella stesura del proprio allegato ricorsuale, ciò ad escludere una sua eventuale (e denegata) incapacità e/o inesperienza di vita. Avendo senz’altro riconosciuto la crassa contraddizione insita nelle decisioni 21.10.2002 e 2.12.2002 (mancando oltretutto la prova del contrario), o, quantomeno, ben potendo riconoscerla prestando la dovuta attenzione, _________ _________, in conformità delle precitate massime dottrinali, avrebbe dovuto chiedere delucidazioni al proposito al competente Ufficio di polizia, non potendo egli pretendere di dormire sugli allori e aspettando semplicemente il decorrere del tempo ed il prosieguo degli eventi per poi recriminare solo allo stadio ultimo del procedimento fatti che, se notificati tempestivamente, avrebbero chiarito e risolto in altro modo l’errore iniziale di cui alle predette decisioni, facilmente individuabile e correggibile, e avrebbero senz’altro di conseguenza evitato il presente giudizio.                                             

11.      A quanto precede, si aggiunga poi il fatto che nell’intimazione di contravvenzione 2.12.2002 come pure nel relativo rapporto di contravvenzione 7.01.2003, sono stati chiaramente richiamati al ricorrente tutti i disposti di Legge  applicabili alla fattispecie, ed in particolare la specifica catalogazione dell’infrazione commessa nell’apposito allegato 1 OMD (segnatamente al relativo no. 309.1) di cui all’art. 3 LMD, in cui si specifica ed evince con inequivocabile e meridiana evidenza che la multa prevista per l’infrazione che qui ci occupa si determinerebbe in un importo pari a complessivi CHFr. 250.-.   In questo senso il ricorrente, con il minimo dispendio di forze e di tempo, avrebbe potuto senz’altro identificare tutti i predetti articoli di Legge e rendersi pedissequamente conto della quantificazione monetaria dell’infrazione da lui commessa, l’ignoranza della Legge, per il noto adagio, non potendo essere né riconosciuta né ammessa. Ritenuto quanto precede, e costatata in particolare la negligente omissione del ricorrente in punto ai propri predetti doveri di informazione, si manifesta nella sua piena portata la nota massima dottrinale e giurisprudenziale secondo cui nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere (A.SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988 n.178, pag. 93).

12.      Giusta l’art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione, è punito con l’arresto o con la multa. Stante quanto precede, la multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli artt. 3, 27cpv. 1, 90 cfr. 1 LCS, art. 68 cpv. 1 OSS, artt. 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 6 marzo 2003 è respinto.

                                  §     Di conseguenza, è confermata la multa di fr. 250.-  inflitta con decisione 28 febbraio 2003 dalla Sezione della circolazione, ____________, a _________ _________, _________.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.00 sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

Sezione della circolazione, ____________, _________ _________, _________,

Il giudice:                                                                   Il segretario assessore:

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