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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.07.2003 30.2003.68

July 4, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,569 words·~13 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 30.2003.68/ROC/MAM  

Bellinzona 4 luglio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 12 febbraio 2003 presentato da

_________ _________, _________

contro

la decisione emessa dalla Sezione della circolazione, _________

viste                                  le osservazioni  presentate dalla Sezione della circolazione, __________;

                                         letti ed esaminati gli atti.

ritenuto,                            in fatto

                                 A.     Con decisione 7 febbraio 2003 (emanata in forza di un rapporto di constatazione della polizia cantonale, posto di _________, del 17.12.2002, cui ha fatto seguito la rituale intimazione del rapporto di contravvenzione del 10.01.2003, avverso il quale il ricorrente ha formulato sue osservazioni in data 16.01.2003, respingendo sostanzialmente ogni addebito di natura contravvenzionale) la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, __________, ha inflitto a _________ _________, _________, una multa ammontante a Fr. 100.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere egli in data 12 dicembre 2002 in territorio di _________, circolando alla guida di un autobus targato _________, adibito al trasposto di alunni, eseguito una manovra di retromarcia andando contestualmente ad urtare una vettura che si trovava a tergo. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv.1 e 90 cfr. 1 LCS, come pure degli artt. 3 cpv. 1 e 17 cpv. 1 ONC.

B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ _________ è insorto con tempestivo ricorso 12 febbraio 2003, postulandone l’annullamento. In primo luogo il ricorrente sostiene di non conoscere il contenuto né la portata degli articoli di Legge ivi citati. In secondo luogo egli contesta l’infrazione, addebitando l’intera responsabilità dell’accaduto alla conducente della vettura retrostante, sig.ra _________ _________, la quale non si sarebbe negligentemente avveduta della manovra di retromarcia operata dal ricorrente al fine di permettere il passaggio dell’enorme autoarticolato (bilico) sopraggiungente sulla corsia opposta, tanto da non avere mantenuto le debite distanze dall’autobus guidato da questi ed avere provocato di conseguenza la collisione con il predetto automezzo in manovra. Il ricorrente postula infine l’assunzione di nuove prove, segnatamente di essere sentito personalmente.                   

C.Con sue osservazioni 27.02.2003, il competente Dipartimento propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.

considerato                     in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2.Il ricorrente ha domandato, come detto, di essere sentito personalmente. Ora, l’art. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il Giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie la nuova prova offerta, segnatamente l’audizione personale dell’insorgente, non appare suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo completi. Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.

3.Il ricorrente lamenta avantutto di non avere compreso la portata degli articoli citati nella decisione impugnata, sollevando implicitamente una carenza di motivazione della stessa e dolendosi in sostanza di una violazione del suo diritto di essere sentito. La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l’autorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall’art. 29 Cost. Fed.(DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all’art. 4 v Cost).  

4.Ora, la LPContr non contiene nessuna normativa che imponga all’autorità amministrativa di motivare le sue decisioni. Nella fattispecie non risulta pertanto che siano state violate disposizioni di diritto cantonale. D’altra parte, per costante prassi il diritto di essere sentito sgorgante dal precitato disposto costituzionale comprende varie prerogative, fra cui quella di ottenere una decisione motivata. Al riguardo, una motivazione è ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e di deferirlo in piena conoscenza di causa ad un’istanza superiore: in altre parole, l’interessato, rendendosi conto dei motivi alla base della decisione, deve potersi difendere adeguatamente. L’ampiezza della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma deve essere determinata tenendo conto dell’insieme delle circostanze del caso e degli interessi della persona toccata (DTF 122 IV 13 consid. 2c; 112 la 107 segg.).

5.Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Dipartimento ha sufficientemente motivato le proprie decisioni. Dopo avere esaminato gli atti, l’autorità ha precisato che il denunciato, alla guida del veicolo _________  nell’eseguire una manovra di retromarcia, ha urtato una vettura che si trovava a tergo e ha ritenuto che le osservazioni presentate dallo stesso non fossero tali da giustificare un abbandono del procedimento, valutandole purtuttavia nella commisurazione della sanzione pecuniaria inflittagli. Seppur breve, questa motivazione appare sufficiente ai sensi dell’art. 29 Cost. Fed. Non risulta d’altronde che l’insorgente sia stato limitato nei suoi diritti ricorsuali o che non abbia potuto comprendere gli addebiti mossigli dall’autorità dipartimentale, il riferimento alla mancata comprensione degli articoli di Legge citati nella decisione impugnata non potendo entrare in linea di conto ritenuto il noto adagio secondo cui l'ignoranza della Legge non è riconosciuta né ammessa, tanto più che il competente Dipartimento ha segnalato precisamente, richiamandoli, tutti gli articoli di Legge applicabili alla fattispecie, che il ricorrente, con il minimo dispendio di forze e di tempo, avrebbe potuto senz’altro identificare. Su questo punto il gravame si appalesa dunque infondato.

6.Nel merito, il ricorrente giustifica la manovra di retromarcia con il fatto che la stessa si era resa necessaria per permettere il passaggio dell’autoarticolato, che, in caso contrario, avrebbe senz’altro interamente ostruito la circolazione. In realtà, per una incomprensione del ricorrente, questi ha travisato il senso e la portata della decisione dipartimentale impugnata, giacché la pena di natura contravvenzionale inflittagli, non va riferita tanto alla manovra di retromarcia tout court, la quale, di per sé, risultava senz’altro opportuna e giustificata alla luce delle emergenze istruttorie,  quanto alla sua effettiva esecuzione, che, come si vedrà ancora meglio in seguito, non è risultata essere scevra da difetti.

7.Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCS, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Il conducente deve in particolare rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione e non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 ONC). Prima di partire (e/o ripartire), il conducente deve assicurarsi che non causa pericoli a bambini o ad altri utenti della strada, dove, se la visuale a tergo del veicolo è limitata, la manovra di retromarcia deve essere eseguita con l’aiuto di un’altra persona, in quanto non sia escluso qualsiasi pericolo (art. 17 cpv. 1 ONC).

8.Dai documenti agli atti si evince con inequivocabile chiarezza che _________ _________ nelle circostanze di tempo e luogo di cui alla decisione impugnata, ha effettivamente eseguito la manovra di retromarcia testé descritta. Egli, per sua stessa ammissione, non si è però avveduto della vettura retrostante, asserendo in particolar modo nel suo verbale di interrogatorio 12.12.2002, a pag. 2 quanto segue: “retrocedendo, ho guardato negli specchietti retrovisori esterni e non ho scorto veicoli, pure in precedenza non avevo scorto veicoli circolare dietro di me. Ho eseguito la manovra di retromarcia a passo d’uomo, molto lentamente, nel contempo guardavo sempre gli specchietti, dato che alla mia destra vi era ubicato un muretto. Fatto pochi centimetri (ca. 50) di spostamento, ho sentito l’urto e quindi mi sono subito fermato.” Il ricorrente prosegue poi dichiarando che “sceso dal mezzo, mi sono reso conto di quanto successo, però ho qualche dubbio. Ossia, non sono sicuro se sia stato io ad urtare, o sia stata la conducente dell’autoveicolo a tamponarmi prima”. Sia come sia, tali asserzioni non lasciano dubbio alcuno circa l’infrazione commessa dal ricorrente, il quale non si è in alcun modo avveduto di una vettura che pure era manifestamente posizionata a tergo dell’autobus (poco importando il fatto che la stessa fosse ferma oppure in movimento, e risultando irrilevante la questione a sapere circa l’eventuale distanza di tale vettura dall’autobus al momento della relativa manovra di retromarcia; manovra, che, per stessa ammissione del ricorrente, è avvenuta, sino al momento della collisione, sull’arco di circa mezzo metro lineare e a passo d’uomo, non potendo dunque necessariamente implicare un tempo di manovra superiore a brevissimi istanti, ciò che avrebbe senz’altro permesso al ricorrente, se estremamente vigile ed attento, di intravvedere in ogni momento ogni e qualsivoglia vettura sopraggiungente da tergo a qualsiasi velocità e di arrestare conseguentemente la sua manovra) non avendo egli saputo prestare dunque particolare attenzione alla strada e alla circolazione ed avendo eseguito una manovra di retromarcia, per di più in prossimità di una semicurva, senza particolari accorgimenti, quali segnalazioni con gli indicatori lampeggianti e l’eventuale possibile richiesta di aiuto alla supervisione della viabilità da parte terzi come ad esempio il conducente dell’autoarticolato fermo sulla corsia opposta (che neppure il ricorrente ha del resto pensato di notificare come eventuale testimone dell’accaduto). Come ciò sia potuto accadere, neppure il ricorrente riesce sostanzialmente a comprenderlo e a spiegarselo. Ma tant’é. La disattenzione del ricorrente è risultata essere manifesta poiché egli non ha visto una vettura retrostante che, nella concreta fattispecie, non poteva in alcun caso non essere vista, da cui la improvvida collisione.

9.Che il ricorrente non abbia saputo prestare la necessaria attenzione nella manovra di retromarcia è d’altronde fatto ancor più grave se solo si considera che la manovra in questione non risultava del tutto scevra da pericoli, considerato l’intenso traffico in quella zona e a quell’ora, e conto tenuto della presenza di molte persone sull’automezzo (in particolare fanciulli in tenera età) attorno alla cui protezione ruota tutta la Legge in materia di circolazione stradale e che, anzi, la giustifica e le dà fondamento costituzionale.

10.      Il ricorrente allega poi la circostanza secondo la quale il disco orario dell’odocronografo dell’autobus non avrebbe segnalato, al momento della predetta collisione, alcuna posizione di movimento da parte del mezzo meccanico in questione. Troppo poco, onestamente, per potere proscioglierlo. In primo luogo poiché tale circostanza è rimasta, appunto, meramente allegata, il ricorrente non essendosi avvalso delle facoltà conferitegli dall’art. 12 cpv. 1 LPContr e non avendo di conseguenza sufficientemente sottomurato le proprie asserzioni. In secondo luogo, poiché è circostanza notoria che il disco orario dell’odocronografo, a dipendenza del sistema tecnico adottato (a cordina o a impulsi elettrici)  non sempre permette di verificare tecnicamente l’inserimento o meno della retromarcia di un autoveicolo, meno che meno in caso di velocità ridotta a passo d’uomo, e risultando pertanto un mezzo di prova di dubbia affidabilità. In terzo luogo poiché la predetta allegazione sarebbe comunque crassamente contraddetta dalle stesse ammissioni del ricorrente che, come rilevato sopra, ha affermato di avere eseguito la manovra di retromarcia e di avere, dopo pochi centimetri di spostamento, notato l’urto. Anche su tale punto il gravame non merita dunque accoglimento.

11.      Il ricorrente imputa poi alla conducente che sedeva alla guida del veicolo retrostante, l’intera responsabilità dell’avvenuta collisione, per non essersi ella tempestivamente avveduta della sua manovra di retromarcia. A sua detta, tale conducente avrebbe dovuto fermarsi a debita distanza, segnatamente retrocedere tempestivamente per permettere la manovra del ricorrente. Tale omissione, sola, avrebbe causato l’incidente. Orbene, è vero che dagli atti istruttori potrebbe emergere una qual certa disattenzione da parte della _________ al momento degli eventi che qui ci occupano. In particolare ella ha dichiarato fronte alle forze inquirenti di essersi arrestata ad una distanza di (soli) ca. 2 metri dall’autobus fermo, avendo interpretato tale situazione quale usuale e rituale fermata del  bus scolastico atta a permettere la discesa di taluni fanciulli, ma tale errata presunzione avrebbe potuto essere manifestamente inficiata se solo la conducente (aldilà del fatto che uno stazionamento di bus scolastico in una zona prettamente industriale potesse suscitare già di per sé qualche perplessità!) avesse notato che l’autobus in questione non si trovava in realtà spostato sulla destra della propria corsia (come sarebbe dovuto concretamente avvenire nel caso di una sua fermata di servizio), bensì, come accertato dall’istruttoria, in posizione obliqua rispetto all’asse stradale ed inoltre senza il benché minimo segnale di direzione attivato e senza che vi fosse del resto alcuna fermata segnalata. Ora, a tali condizioni ha ragione il ricorrente quando sostiene che la _________ ha verosimilmente assunto un comportamento di guida errato poiché alle condizioni testé descritte, essa avrebbe dovuto assumere, contrariamente a ciò che ha fatto, particolare prudenza in quanto è evidente che, se un altro utente della strada commette, come in casu, un errore che potrebbe creare pericolo d’incidente, l’utente, chiunque egli sia, deve fare il possibile per evitare che si verifichi un sinistro (cfr. DTF 92 IV 138; 83 IV 85). A tal fine, il conducente deve “costantemente padroneggiare il veicolo” in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr) ad adattare la velocità alle circostanze come anche alle condizioni della circolazione (art. 32 cpv. 1 LCStr). “Padroneggiare il veicolo” significa che il conducente deve essere ad ogni momento capace di azionare rapidamente i comandi del veicolo in moto, in modo da manovrare immediatamente ed in maniera appropriata alle circostanze in presenza di pericolo qualunque. Ciò che, in concreto, _________ _________ non è stata in grado di fare, dacché, sia come sia, alle precitate condizioni, ella avrebbe dovuto quantomeno, in conformità ai suoi doveri di prudenza, arrestare la propria vettura ad una distanza ben superiore rispetto a quella da lei ammessa, e ciò per evitare possibili sinistri e/o ulteriori impedimenti alla viabilità. Gli atti hanno pertanto permesso di accertare, sì, una corresponsabilità da parte della conducente della vettura retrostante l’autobus, ma, a tale proposito, giova purtuttavia ricordare  espressamente che in campo penale la colpa accertata di un’automobilista basta a farlo ritenere colpevole, non risultando determinante il fatto che, come in concreto, vi sia una colpa concomitante grave imputabile ad una conducente terza, la compensazione delle colpe, per costante giurisprudenza, non essendo ammessa (DTF 85 IV; 105 IV 216).

                                11.     Giusta l’art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione, è punito con l’arresto o con la multa. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze, e richiamate in particolare le predette corresponsabilità e concolpe concomitanti della conducente del veicolo sopraggiungente da tergo, ritiene l’(esigua) entità della multa inflitta al ricorrente confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Per questi motivi                 visti gli artt. 31 cpv.1, 90 cfr. 1 LCS, artt. 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 ONC, artt. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 12 febbraio 2003 è respinto.

                                  §     Di conseguenza, è confermata la multa di fr. 100.-  inflitta con decisione 7 febbraio 2003 dalla Sezione della circolazione, __________ a _________ _________, _________.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 150.00 sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

Sezione della circolazione, __________, _________ _________, _________,

Il giudice:                                                                   Il segretario assessore:

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