Incarto n. 30.2003.56/ROC/MAM 4682/002
Bellinzona 9 maggio 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso _________ _________ 2003 presentato da
_________ _________, _________,
contro la
decisione _________._________.2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino
viste le osservazioni _________._________.2003 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione _________ 2003 (emanata a seguito di un rapporto di constatazione della Polizia cantonale del _________._________.2002 e dopo l’usuale intimazione di contravvenzione _________._________.2002 avverso la quale il ricorrente ha formulato sue osservazioni di data _________._________.2003 respingendo sostanzialmente ogni addebito) la Sezione della Circolazione, Ufficio Giuridico, Camorino, ha inflitto a _________ _________, _________, una multa di Fr. 300.- oltre a tassa di giustizia e spese, poiché egli, in data _________ 2002 alle ore 10.50 in territorio di _________ all’altezza dell’_________ _________ _________ _________, alla guida del veicolo TI _________ (il cui gancio non sarebbe stato sottoposto a collaudo) trainante un rimorchio non immatricolato ed il cui impianto elettrico non sarebbe stato funzionante, avrebbe inoltre eseguito una manovra di svolta a sinistra senza la necessaria prudenza, collidendo con una vettura sopraggiungente da tergo e in fase di sorpasso guidata da _________ _________.
B. Contro tale risoluzione _________ _________ è insorto con tempestivo ricorso _________ 2003, postulandone l’annullamento e, subordinatamente, una massiccia riduzione della pena. Nelle sue motivazioni al ricorso, esposte pure nelle predette osservazioni _________ 2003, il ricorrente sostiene che l’avvenuto incidente della circolazione sarebbe integralmente da imputare allo scorretto comportamento del conducente della vettura che sopraggiungeva da tergo, sig. _________ _________, il quale, poco prima dell’impatto, e contrariamente a quanto emerge dal rapporto di constatazione della polizia cantonale del _________._________.2002, non si sarebbe per nulla trovato in fase di sorpasso ma circolava anzi sulla regolare corsia di destra, a velocità elevata e senz’altro superiore a quanto consentito in quel tratto di strada intrattenendosi contemporaneamente in una conversazione telefonica per il tramite di telefono cellulare, per il che, questi, negligentemente, non si sarebbe di conseguenza avveduto della manovra di svolta a sinistra del ricorrente (e dei relativi indicatori direzionali della vettura di quest’ultimo, azionati ed attivati in tal senso almeno 50/60 metri prima dell’effettivo cambiamento direzionale) andando così a sbattere, e malgrado il tentativo ultimo di frenata, contro la vettura di quest’ultimo. Egli ammette altresì il fatto che il rimorchio non era stato immatricolato e che il relativo impianto elettrico non era funzionante, ma tiene a precisare, quo al mancato collaudo del gancio del veicolo trattore, di avere collaudato la vettura poco tempo addietro senza che nessun funzionario in quell’occasione lo avesse avvisato in tal senso e ritenendosi dunque ed in tale ottica, esente da colpa veruna. Subordinatamente, come detto, il ricorrente postula una drastica riduzione della pena inflittagli, conto tenuto in particolare del suo modesto reddito.
C. Con sue osservazioni _________ 2003, la Sezione della Circolazione, propone, per contro, che il gravame venga respinto e la decisione impugnata confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 29 LCS, i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i passeggeri, e gli altri utenti della stada non siano messi in pericolo e che la strada venga danneggiata. Corollario di quanto precede è l’esplicazione del principio di cui all’art. 29 cpv. 1 OETV, secondo il quale tutti i veicoli a motore e i rimorchi, prima di essere ammessi alla circolazione, devono essere sottoposti singolarmente a un controllo ufficiale (ivi compresi i dispositivi d’agganciamento dei veicoli trattori ed i rimorchi), e i dati necessari per l’immatricolazione devono essere rilevati.
3. Che il rimorchio non fosse immatricolato, è circostanza ammessa dal ricorrente medesimo. Su questo punto non giova pertanto soffermarsi oltre, ritenuta la manifesta violazione del predetto disposto di cui all’art. 29 OETV.
4. Giusta l’art. 34 cpv. 2 lett. h OETV, il detentore deve inoltre, fra l’altro, notificare all’autorità di immatricolazione le modifiche apportate al suo veicolo che devono essere sottoposte poi ad un successivo esame, concernente pure il montaggio di un dispositivo di aggancio. Ora, il ricorrente afferma nelle sue osservazioni del _________._________.2002 di avere effettuato il collaudo del veicolo in data _________ 2002 senza che nessuno gli facesse osservazione alcuna circa la legalità o meno del predetto gancio, ma tale allegazione non è stata sufficientemente sottomurata dal ricorrente, non potendo pertanto essere considerata ai fini di giudizio e dovendosi conseguentemente ammettere l'infrazione all’art. 34 cpv. 2 OETV, il rapporto di un competente agente di polizia ben potendo del resto considerarsi fedefacente sino a dimostrazione (non avvenuta) del contrario.
5. Giusta l’art. 192 OETV sulla parte posteriore dei rimorchi devono essere applicati stabilmente luci e catarinfrangenti, segnatamente due luci di coda, due luci di fermata e due catarinfrangenti triangolari. Prima di partire, il conducente deve tra l’altro controllare che il rimorchio sia agganciato in modo sicuro e che i freni e le luci siano efficienti (art. 70 cpv. 1 ONC).
6. Per stessa ammissione di _________ _________, come visto, il rimorchio non era dotato di un impianto elettrico funzionante e malgrado ciò egli ha scientemente deciso di imboccare la strada maestra con il proprio veicolo trainante il rimorchio difettoso, quanto precede in crassa violazione delle predette esigenze tecniche previste per i veicoli stradali.
7. Giusta l’art. 93 cfr. 2 cpv. 1 LCS, chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze che non è conforme alle prescrizioni è punito con l’arresto o con la multa. In particolare un veicolo è considerato come non conforme e l’art. 93 numero 2 LCS è applicabile se le parti che devono essere montate stabilmente, temporaneamente o in certi casi determinati, mancano o non corrispondono alle prescrizioni (art. 219 cpv. 1 lett. a OETV), ciò che giustifica, in concreto e stante le infrazioni di cui sopra, la condanna del ricorrente al pagamento di una multa (sul cui ammontare si tornerà in seguito) e la relativa (parziale) conferma della predetta risoluzione dipartimentale no. _________ del _________._________.2003;
8. Giusta l’art. 39 LCS, qualsiasi cambiamento di direzione deve essere
segnalato tempestivamente con l’indicatore di direzione o con cenni ben
visibili della mano. Il segnale deve cessare subito dopo il cambiamento
di direzione (art. 28 cpv.2 ONC). Il conducente che vuole cambiare la
direzione di marcia, ad esempio per svoltare, sorpassare, mettersi in
preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che
giungono in senso inverso e a quelli che seguono (art. 34 cpv. 3 LCStr). La
segnalazione non svincola il conducente dall'obbligo di usare la necessaria
prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr). D'altra parte chi sorpassa deve avere
speciale riguardo verso gli altri utenti della strada, in particolare verso coloro
che vuole sorpassare (art. 35 cpv. 3 LCStr). In questo contesto é vietato
sorpassare allorquando il conducente indica l'intenzione di voltare a sinistra
(art. 35 cpv. 5 LCStr). Nel caso in cui un veicolo ha già iniziato la manovra di
svolta, esso può essere sorpassato soltanto a destra (art. 35 cpv. 6 LCStr).
9. Nella concreta fattispecie sussistono due versioni dei fatti diametralmente
opposte e contrastanti. Il ricorrente sostiene, come visto, di avere eseguito
correttamente la manovra di svolta a sinistra, mentre _________ _________ ha
confermato fronte alle forze inquirenti di avere avuto l’intenzione di sorpassare
regolarmente la vettura condotta da _________ _________ posizionandosi di
conseguenza sul lato sinistro della carreggiata, ritenuto che nulla facesse
presagire una subitanea e repentina quanto inopinata svolta a sinistra del
ricorrente che, secondo tale versione, non avrebbe segnalato in alcun modo il
cambiamento di direzione, provocando in tal guisa l’incidente.
10. Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice dispone
di un ampio potere di apprezzamento.
Il principio "in dubio pro reo" è deducibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost e, precedentemente, dall'art. 4 vCost. Esso si applica sia nella valutazione delle prove sia in quello della ripartizione del relativo onere. Riferito alla valutazione delle prove il principio comporta che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa. Il principio è invece violato quando il giudice condanni l'imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86 cons. 2a, 120 Ia 31 cons. 2c, sentenza inedita 1P.91 12 maggio 2000 in re A., cons. 3). Il principio "in dubio pro reo" comporta inoltre il fatto che non spetta all’imputato dover dimostrare la propria innocenza (DTF 127 I 41 cons. 2a).
11. Ora, gli atti propongono, in buona sostanza, le due precitate e divergenti versioni. Null’altro. Nulla più. Nessuna prova viene in soccorso a chi deve pronunciare il giudizio. In particolare il solo fatto che il sistema elettrico del rimorchio trainato dalla vettura del ricorrente non fosse funzionante, non può, solo, pena l’incorrere nell’arbitrio, rappresentare quell’indizio sufficiente a suffragare la versione fornita dall’Urietti come pure la decisione dipartimentale impugnata, e la conseguente colpevolezza e la punibilità del ricorrente in punto alla manovra direzionale a sinistra eseguita da quest’ultimo, paventata causa dell’incidente. In particolare, _________ _________ nella sua deposizione del _________._________.2002 fronte alle forze inquirenti, dichiara che “Devo precisare che il conducente contro cui ho colliso non aveva esposto nessun segnale di direzione, sia del veicolo trainante, sia del rimorchio”. Quanto precede sta segnatamente a significare che Urietti vedeva senz’altro e giocoforza i fari posteriori della vettura trainante guidata dallo _________, la loro visibilità non essendo pertanto coperta, neppure parzialmente, dal ben noto rimorchio. A questo punto, circa la corretta (e tempestiva) attivazione o meno delle luci direzionali da parte del ricorrente, è unicamente la parola dell’uno (_________) confrontata a quella dell’altro (_________). Troppo poco, onestamente, per potere, in applicazione dei precitati principi, accogliere la tesi dipartimentale e respingere su questo punto il presente gravame.
12. Certo, l’impianto elettrico del rimorchio disattivato, rappresenta a non avere
dubbio un minus per il ricorrente, ma, come visto, non costituisce di per sé,
quo alla eventuale scorrettezza della predetta manovra, la prova materiale
inconfutabile né, come detto, un indizio sufficientemente preciso e tale da
consentirne una deduzione logica e rigorosa in tal senso.
13. In conclusione, l’assenza nell’incarto processuale di un minimo appoggio alla versione fornita da _________ _________ - e che ha senz’altro costituito il sustrato principale alla base della risoluzione dipartimentale qui impugnata comporta che la stessa non possa, in virtù del principio ‘in dubio pro reo’ essere preponderante a fronte delle dichiarazioni del ricorrente. In simili circostanze lo scrivente Giudice non può pervenire dunque al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente infranto in particolare il disposto di Legge di cui all’art. 39 LCS.
14. Stante quanto precede, la multa inflitta, conto tenuto pure del reddito limitato del ricorrente, beneficiario unicamente di una semplice rendita AVS, non appare a mente di questo Giudice confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa né rettamente commisurata al grado di colpa, né contenuta nei limiti concessi dalla legge, dovendosi pertanto ridurre l’importo a Fr. 150.-. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, con relativa dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia in virtù del principio generale della soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr).
15. Abbondanzialmente si rilevi comunque che una più marcata ed accentuata riduzione dell’importo della precitata multa, così come paventato dal ricorrente, non può entrare in linea di conto se solo si pon mente al fatto che, per stessa ammissione di _________ _________ (cfr. osservazioni _________._________.2003, pag. 2), il ricorrente, subito dopo l’incidente, non aveva voluto chiamare la polizia per i necessari accertamenti del caso, ciò che, al contrario, la situazione venutasi a creare avrebbe diligentemente e ragionevolmente richiesto, non potendo evidentemente dunque simile circostanza beneficiare al ricorrente nell’ottica dei principi generali della commisurazione della pena.
Per questi motivi, visti gli artt. 93 cifra 2 cpv. 1, 29 LCS, art. 70 cpv. 1 ONC, artt. 29 cpv. 1, 34 cpv. 2 lett.h, 192, 219 OETV, artt. 11 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso _________ 2003 è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, _________ _________, _________, è condannato al pagamento della multa inflittagli con decisione _________ _________ 2003 ddalla Sezione della circolazione, Camorino ridotta a fr. 150.-.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
Sezione della Circolazione, Camorino, _________ _________, _________,
Il giudice: Il segretario assessore: